Data: 2017-09-07 08:14:57

cani

L'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Sanità del 6 agosto 2013, modificata da O.M. del 3/08/2015 e da ultimo prorogata con O.M. 20/07/2017, stabilisce le norme di comportamento da parte dei proprietari di cani con adozione di misure minime in caso di conduzione degli stessi in aree urbane e locali aperti al pubblico. L'art. 6 stabilisce che le violazioni sono sanzionate secondo le disposizioni in vigore. Quali sono le sanzioni da applicare in caso di cani presenti in aree urbane senza il guinzaglio prescritto e senza l'eventuale museruola?
In caso di violazioni alle norme di polizia veterinaria non incluse nella Legge 189/2004 e s.m.i. quali sanzioni applicare?

riferimento id:41633

Data: 2017-09-07 11:45:47

Re:cani


L'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Sanità del 6 agosto 2013, modificata da O.M. del 3/08/2015 e da ultimo prorogata con O.M. 20/07/2017, stabilisce le norme di comportamento da parte dei proprietari di cani con adozione di misure minime in caso di conduzione degli stessi in aree urbane e locali aperti al pubblico. L'art. 6 stabilisce che le violazioni sono sanzionate secondo le disposizioni in vigore. Quali sono le sanzioni da applicare in caso di cani presenti in aree urbane senza il guinzaglio prescritto e senza l'eventuale museruola?
In caso di violazioni alle norme di polizia veterinaria non incluse nella Legge 189/2004 e s.m.i. quali sanzioni applicare?
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L'ordinanza non ha un proprio sistema di sanzioni per cui occorre fare riferimento alle sanzioni del regolamento comunale che la recepisce o che disciplina la materia.
Trovi qui un utile spunto:
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/poliziamunicipale/struttura/comando/novita/pdf/13-082.pdf

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