Data: 2017-09-05 11:42:11

Realizzazione minieolico potenza nominale di 59 kw in zona D4.

Lo scrivente Ente ha ricevuto una pratica SUAPE relativa alla “realizzazione di un impianto minieolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante un aerogeneratore della potenza nominale di 59 kw”.
Tale richiesta è collocata nella zona industriale per la quale le delibere regionali in merito consentono la fattibilità dell’intervento. La zona industriale del Comune è ripartita come segue:

Art. 18 – ZONA OMOGENEA D1 – SOTTOZONA D ( a conduzione famigliare).

Art. 19 -  ZONA OMOGENEA D – SOTTOZONA D2 (artigianale e di piccole industrie con obbligo di lottizzazione).
In questa sottozona è consentito l’insediamento di attività artigianali, commerciali e di deposito; previo inquadramento dell’attività edificatoria in apposito piano di lottizzazione convenzionata o P.P. esecutivo.
I piani di lottizzazione convenzionati, ovvero i piani particolareggiati ex art. 27 della legge 865/1971, potranno essere stesi alla totalità delle zone denominate D ovvero predisposti per programmi pluriennali di attuazione; in tal caso, dovranno interessare superfici non superiori  a 3 Ha.
In ogni caso, gli studi urbanistici dovranno essere estesi fino ai confini di zona.
Le strade comunali di collegamento urbano e le strade provinciali e statali non possono essere assunte come supporto viario per l’accesso diretto ai lotti ma dovranno essere previste apposite strade di servizio con innesto nella viabilità di collegamento comunale, provinciale o statale inquadrando detta viabilità di servizio attraverso la predisposizioni dei predetti piani di lottizzazione convenzionati o piani particolareggiati.
E’ altresì vietata la costruzione di abitazioni civili a meno di locali direttamente annessi allo svolgimento dell’attività produttiva e della quota strettamente necessaria per i servizi di guardiania.
Le prescrizioni di zona per l’edificazione sono le seguenti:
- indice di densità territoriale                    : max 1.00 mc./mq.;
- rapporto di copertura                              : 1/3;                   
- indice di fabbricabilità fondiaria            : 3 mc./ mq.;
- altezza massima                                      : 9 mt.;
- distanza da strade comunali                      : 10 mt. ;
- distanza da strade provinciali                  : 20 mt. ;
- distanza dai confini                                  : 6 mt.;
- superficie minima del lotto                      : 1.000 mq.;
- cessione standards                                    : 10%.
All’interno dei lotti devono essere lasciate aree disponibili e necessarie per consentire la manovra e la sosta degli automezzi, mezzi di lavoro ed autoveicoli degli addetti.
Tali aree dovranno interessare almeno il 20 % del lotto.
Nelle aree di minimo distacco possono sorgere costruzioni anche accessorie addossate ai confini di proprietà, purchè le superfici delle stesse superino i mq. 100 e l’altezza massima non superi, in ogni suo punto, i mt. 3.50.

Art. 20 – ZONA OMOGENEA D – SOTTOZONA D/ PIP ( piano insediamenti produttivi ad indirizzo pubblico).

Art. 21 – ZONA OMOGENEA D – SOTTOZONA D3 ( industriale con prescrizioni speciali)

La zona dell’intervento in oggetto è la sottozona D4 del PUC che risulta identificata come ampliamento della sottozona D2 e pertanto segue le stesse prescrizioni dettate dall’art. 19 delle norme di attuazione del PUC.
Si chiede pertanto se l’intervento sia immediatamente eseguibile o la pratica attualmente è irricevibile in quanto la zona è attualmente non ancora lottizzata.

riferimento id:41610
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it