Egregio Dottore buongiorno.
Quesito su pubblicità pubblico spettacolo.
Il nostro regolamento comunale prevede che "le attività di piano bar, concerti, spettacoli, intrattenimenti, musica con DJ (o similari) connessi con esercizio pubblico all'interno dei locali svolte in modo non occasionale (ricorrenza periodica, casi in cui l'intrattenimento viene svolto per 24 giorni complessivamente nel corso dell'anno non cumulabili con il numero di eventi occasionali di cui al punto precedente: l'intrattenimento può essere svolto previa presentazione di SCIA con attività che si esaurisce entro le ore 24:00 del giorno di inizio; l'intrattenimento può essere svolto per un massimo di tre giorni al mese.
Il regolamento prevede, altresì, che chiunque esercita un'attività di cui al presente regolamento senza autorizzazione o in eccedenza ai limiti stabiliti dalla stessa, oppure senza aver presentato apposita SCIA è punito con sanzione amministrativa . . .
Nel mio Comune c'è un pubblico esercizio che puntualmente pubblica sulla pagina facebook eventi musicali con DJ e che svolge oltre a quelli comunicati con SCIA (ossia oltre i tre previsti).
Secondo il regolamento dovrei agire.
Ma secondo Lei:
1. come si concilia tale regolamento, approvato nel 2015 con la riforma dell'art. 124 del reg. TULPS che ha "liberalizzato" gli eventi musicali nei pubblici esercizi?
2. Potrebbe la parte impugnare, nel caso di sanzione, il regolamento?
3. Il fatto che vengano pubblicizzati gli eventi su facebook può essere sufficiente per far rientrare gli eventi nella disciplina dei pubblici spettacoli (considerati i 4 canoni giurisprudenziali della "pubblicità", "platea", etc, secondo cui è sufficiente un solo elemento dei suddetti perchè si abbia pubblico spettacolo)?
GRAZIE
1. come si concilia tale regolamento, approvato nel 2015 con la riforma dell'art. 124 del reg. TULPS che ha "liberalizzato" gli eventi musicali nei pubblici esercizi?
[color=red]La liberalizzazione ha riguardato i PICCOLI TRATTENIMENTI. Si questi il vostro regolamento non ha più validità e quindi non è applicabile.
In relazione ai trattenimento "non piccoli" occorre ricordare che:
1) quelli che si concludono entro le 24 ore sono anch'essi liberalizzati (SCIA), quindi non valgono i limiti numerici del regolamento
2) solo per quegli altri il regolamento ha una validità residua
[/color]
2. Potrebbe la parte impugnare, nel caso di sanzione, il regolamento?
[color=red]Sì, è dubbia la legittimità del regolamento in un ambito ormai regolamentato da norme statali.
Inoltre il "CONTIGNENTE" non ha un grande senso. Semmai dovete fare la pianificazione acustica.
CONSIGLIO: dichiaratelo abrogato alla prima occasione in cui andate in Consiglio[/color]
3. Il fatto che vengano pubblicizzati gli eventi su facebook può essere sufficiente per far rientrare gli eventi nella disciplina dei pubblici spettacoli (considerati i 4 canoni giurisprudenziali della "pubblicità", "platea", etc, secondo cui è sufficiente un solo elemento dei suddetti perchè si abbia pubblico spettacolo)?
[color=red]NO, su FB si possono pubblicizzare anche piccoli trattenimenti. La pubblicità non modifica la disciplina giuridica del trattenimento. Semmai lo determina la durata e la capienza[/color]
Grazie dottore per la sempre esauriente risposta.
Ma ho ancora un dubbio.
1. Quali sono i piccoli trattenimenti?
2. Un DJ set può essere considerato piccolo trattenimento?
3. Qual'è il confine con gli "altri"eventi?
1. Quali sono i piccoli trattenimenti?
[color=red]Il legislatore non lo dice espressamente, quindi occorre far riferimento ad alcuni elementi indiziari:
1) evento che non comporta trasformazioni del locale
2) mancanza di pagamento di biglietto o altra maggiorazione
3) mancato significativo investimento dell'organizzatore
4) incremento non significativo dell'affluenza nel locale
[/color]
2. Un DJ set può essere considerato piccolo trattenimento?
[color=red]In linea di massima va considerato PICCOLO TRATTENIMENTO[/color]
3. Qual'è il confine con gli "altri"eventi?
[color=red]Vedi sopra[/color]
*********************
Ecco quanto troviamo in alcuni regolamenti e indicazioni di Comuni
[b]Rientrano nella disciplina di cui al suddetto art.19 i piccoli trattenimenti, nei casi in cui siano verificate le seguenti condizioni:
l'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale che non si possa configurare l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo e in conformità all'allegato A) del DPR 151/2011;
l'attività di trattenimento deve essere complementare a quella prevalente;
non devono essere presenti spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.), e pertanto idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale allo spettacolo;
l’ingresso sia libero e gratuito;
il prezzo delle consumazioni non deve essere maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo.
L'effettuazione di piccoli trattenimenti, non configurandosi come attività di pubblico spettacolo, non sono soggetti a controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi e sono escluse dl campo di applicabilità delle disposizioni dell'art.80 del T.U.L.P.S. in materia di collaudo ed agibilità dei locali,[/b]
*********************
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/servizi/suap-commercio/normativa-locale-commercio-e-attivita-produttive/PUBBLICI-ESERCIZI/informativa-sui-piccoli-trattenimenti.pdf
http://www.trevignanoromano.gov.it/ordinanza-n-19-del-22-luglio-2016-disciplina-dellattivita-di-piccoli-trattenimenti-e-spettacoli-occasionali-in-locali-si-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/