Buongiorno visto e considerato che è possibile realizzare un esercizio di vicinato max di mq. 250 per i Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti, in caso di superficie di vendita di merci ingombranti la superficie di vendita è computata nella misura di 1/8 della SLP per la quota superiore a mq. 2.500, quindi vuole dire che è possibile autorizzare una superficie di vendita di (2500/8) = Mq. 312,50 considerandolo come esercizio di vicinato e non come media struttura di vendita??
riferimento id:41606
Buongiorno visto e considerato che è possibile realizzare un esercizio di vicinato max di mq. 250 per i Comuni al di sopra dei 10.000 abitanti, in caso di superficie di vendita di merci ingombranti la superficie di vendita è computata nella misura di 1/8 della SLP per la quota superiore a mq. 2.500, quindi vuole dire che è possibile autorizzare una superficie di vendita di (2500/8) = Mq. 312,50 considerandolo come esercizio di vicinato e non come media struttura di vendita??
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Certo, per l'area interessata dalla vendita di merci ingombranti il calcolo della superficie è "fittizio" e va diviso per 8.
Quindi se ho 149 metri di superficie di vendita di prodotti vari (non ingombrati) posso aggiungere altri 800 mq di superficie destinata esclusivamente ad ingombranti ed avere 249 mq (superficie di vendita da considerare) e quindi un esercizio di vicinato.
Al riguardo segnalo il testo dell'art. 38 del Regolamento regionale 3/2000:
4. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della S.L.P. quando questa non sia superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti Comuni e nella misura di 1/4 della S.L.P. quando questa sia superiore ai predetti limiti. [u]In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano, in conformità al presente Regolamento, le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/98, per l'intera ed effettiva superficie di vendita[/u]. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse è applicata la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. n. 114/98
Quindi nel locale dove si effettua la vendita di merci ingombranti non può essere posto in vendita nessun altro tipo di merce; in caso contrario il locale deve essere considerato MSV o GSV.