Salve,
Volevo sapere quali sono gli adempimenti per avviare una attività di lavanderia.
Grazie
Adempimenti:
1) SCIA ai sensi della legge 22 febbraio 2006, n. 84 come modificata dal Dlgs 59/2010
2) autorizzazione agli scarichi (in o fuori fognatura)
3) valutazione di impatto acustico
4) emissioni in atmosfera poco significative (solo se vi sono vapori emessi all'esterno)
Normalmente non vi sono altri adempimenti.
Per le procedure di cui ai punti 2 e 3 tieni conto di:
http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=740:vvf-scarichi-e-acustica-si-applica-la-scia-con-i-nuovi-regolamenti-di-semplificazione&catid=111:news-in-evidenza&Itemid=526
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n. 94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n.75)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010
Art. 79
(Attivita' di tintolavanderia)
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui
alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le
attivita' produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio
2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di
qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore
complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le
parole: "previa determinazione dei criteri generali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle
disposizioni regionali di attuazione della presente legge che
prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile
tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.".
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e'
abrogato.