Data: 2011-03-04 09:57:14

lavanderia

Salve,
Volevo sapere quali sono gli adempimenti per avviare una attività di lavanderia.
Grazie

riferimento id:416

Data: 2011-03-04 15:12:30

Re: lavanderia

Adempimenti:
1) SCIA ai sensi della legge  22  febbraio 2006, n. 84 come modificata dal Dlgs 59/2010
2) autorizzazione agli scarichi (in o fuori fognatura)
3) valutazione di impatto acustico
4) emissioni in atmosfera poco significative (solo se vi sono vapori emessi all'esterno)

Normalmente non vi sono altri adempimenti.

Per le procedure di cui ai punti 2 e 3 tieni conto di:
http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=740:vvf-scarichi-e-acustica-si-applica-la-scia-con-i-nuovi-regolamenti-di-semplificazione&catid=111:news-in-evidenza&Itemid=526

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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n. 94 del 23-4-2010  - Suppl. Ordinario n.75)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010

  Art. 79
                  (Attivita' di tintolavanderia)
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui
alla  legge  22  febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a dichiarazione di
inizio  di  attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per le
attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  38 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  ai  sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.  La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio
2006,  n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di
qualificazione  tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore
complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";
3.  All'articolo  2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le
parole:  "previa  determinazione  dei  criteri  generali  in  sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4.  L'articolo  6  della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6
1.  Le  imprese  del settore sono autorizzate a continuare a svolgere
l'attivita'  di  cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle
disposizioni  regionali  di  attuazione  della  presente  legge  che
prevedono  termini  e  modalita' per la designazione del responsabile
tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.".
5.  L'articolo  3,  comma  3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e'
abrogato.

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