Abbiamo attivato un tirocinio formativo riservato a disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24 settembre 2015 e delle successive direttive della circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il bando prevedeva inoltre quanto segue: Il requisiti di partecipazione (essere disoccupato ……) deve essere posseduto alla data di attivazione del percorso formativo di cui alla presente manifestazione e mantenuti sino al termine dello stesso percorso. Nel corso dello svolgimento di tale tirocinio è stato escluso un partecipante che, nel corso dei 12 mesi previsti di tirocinio – ed a cavallo di due anni (da aprile 2016 a aprile 2017) ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato per n. 04 mesi, percependo un netto in busta pari ad € 7000 circa. A tal fine, e' stato escluso dall’attività il tirocinante interessato. L'interessato ha proposto ricorso in quanto, pur avendo svolto attività lavorativa, ha rispettato i limiti per mantenere lo stato di disoccupazione previsto nel bando.
Ora
- ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24 settembre 2015 e delle successive direttive della circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e considerato che il tirocinio doveva svolgersi (da aprile 2016 a aprile 2017), il soggetto ha mantenuto lo stato di disoccupazione.
- Sempre secondo le disposizioni del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24 settembre 2015 e della circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro (art 3 lettera A), nel punto in cui si considera il reddito annuale non superiore ad € 8.000,00, il reddito da considerare è quello netto percepito o quello lordo?
Inoltre, visto che l’attività si è svolta a cavallo di due anni, deve essere preso in considerazione il reddito percepito esclusivamente nel medesimo arco temporale in cui il tirocinio si è svolto (marzo 2016 – marzo 2017) o un periodo diverso?
Abbiamo attivato un tirocinio formativo riservato a disoccupati ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24 settembre 2015 e delle successive direttive della circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il bando prevedeva inoltre quanto segue: Il requisiti di partecipazione (essere disoccupato ……) deve essere posseduto alla data di attivazione del percorso formativo di cui alla presente manifestazione e mantenuti sino al termine dello stesso percorso. Nel corso dello svolgimento di tale tirocinio è stato escluso un partecipante che, nel corso dei 12 mesi previsti di tirocinio – ed a cavallo di due anni (da aprile 2016 a aprile 2017) ha sottoscritto un contratto di lavoro subordinato per n. 04 mesi, percependo un netto in busta pari ad € 7000 circa. A tal fine, e' stato escluso dall’attività il tirocinante interessato. L'interessato ha proposto ricorso in quanto, pur avendo svolto attività lavorativa, ha rispettato i limiti per mantenere lo stato di disoccupazione previsto nel bando.
Ora
- ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24 settembre 2015 e delle successive direttive della circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e considerato che il tirocinio doveva svolgersi (da aprile 2016 a aprile 2017), il soggetto ha mantenuto lo stato di disoccupazione.
- Sempre secondo le disposizioni del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 entrato in vigore il 24 settembre 2015 e della circolare n. 34 del 23 dicembre 2015 del Ministero del Lavoro (art 3 lettera A), nel punto in cui si considera il reddito annuale non superiore ad € 8.000,00, il reddito da considerare è quello netto percepito o quello lordo?
Inoltre, visto che l’attività si è svolta a cavallo di due anni, deve essere preso in considerazione il reddito percepito esclusivamente nel medesimo arco temporale in cui il tirocinio si è svolto (marzo 2016 – marzo 2017) o un periodo diverso?
[/quote]
Se risulta che lo stato di disoccupazione è stato mantenuto (e tale valutazione non spetta all'Ente Locale ma dovrete far riferimento alle verifiche dell'INPS-MINISTERO) non puoi escluderlo.
La norma (decreto+circolare) indica il reddito di 8000 euro LORDI ANNUI (quindi per ognuno dei 2 anni vale detto limite) - le cifre sono al lordo come sempre avviene quando il legislatore indica una cifra in queste disposizioni
Vedi conferma:
https://www.lavoroediritti.com/fisco-tasse/bonus-irpef-2017-renzi-80-euro
https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/bonus-80-euro