Data: 2017-09-04 10:24:21

Riduzione numero dei nulla osta apparecchi da divertimento e intrattenimento


[size=18pt][b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 luglio 2017
Riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da  divertimento
e intrattenimento. (17A06165) [/b][/size]
[color=red][b](GU n.204 del 1-9-2017)[/b][/color]

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni  e
integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli  86,  88  e
110;
  Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289  e
successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure  di  contrasto
all'uso  illegale  di  apparecchi  e  congegni  da  divertimento  e
intrattenimento;
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e,  in
particolare, l'art. 23-quater, che ha disposto, a  decorrere  dal  1°
dicembre 2012,  l'incorporazione  dell'Amministrazione  autonoma  dei
Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane,  assumendo  quest'ultima
la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei Monopoli;
  Visto l'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che
ha stabilito che «[...] A partire dal 1º gennaio 2017 possono  essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario [...]» da definirsi  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 24  aprile
2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il
quale stabilisce che «...la riduzione del numero dei  nulla  osta  di
esercizio relativi agli apparecchi di  cui  all'art.  110,  comma  6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  attivi  alla  data  del  31
luglio 2015, prevista dall'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' attuata, secondo le modalita' indicate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da  emanare  entro  il  31
luglio 2017» fissando i livelli massimi dei nulla osta  di  esercizio
ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;
  Ritenuto necessario  indicare  le  modalita'  in  base  alle  quali
attuare la riduzione prevista dalle citate norme;

                              Decreta:

                              Art. 1

                Numero massimo di nulla osta ammessi
        alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018

  Ai sensi dell'art. 6-bis, comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi
di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, non puo' essere superiore a:
    a) 345.000 unita', alla data del 31 dicembre 2017;
    b) 265.000 unita', alla data del 30 aprile 2018.
                              Art. 2

                    Adempimenti dei concessionari

  1. Ai fini  dell'attuazione  dell'art.  1,  ciascun  concessionario
della  conduzione  della  rete  telematica  degli  apparecchi  da
divertimento e intrattenimento procede:
    a) nel periodo compreso tra la data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di  almeno  il
15 per cento del numero dei nulla osta di  cui  risulta  intestatario
alla data del 31 dicembre 2016;
    b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore  riduzione  del  numero
dei nulla osta, fino al raggiungimento di una  riduzione  complessiva
in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di  nulla  osta  di  cui
risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016.
  2. Fermo restando  l'obbligo,  per  ciascun  concessionario,  della
riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere
dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo  inferiore  a
265.000,  i  concessionari  di  rete  interessati  potranno  avanzare
istanza di rilascio di nulla osta  fino  al  raggiungimento  di  tale
numero  massimo.  A  tal  fine,  qualora  all'esito  delle  verifiche
effettuate ai sensi dell'art. 3  risulti  un  numero  di  nulla  osta
inferiore a 265.000,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  Monopoli  con
propria determinazione da pubblicare sul sito internet  istituzionale
indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.
                              Art. 3

                  Revoca dei nulla osta eccedenti
                    il numero complessivo massimo

  1. L'Agenzia delle dogane e  dei  Monopoli  verifica,  per  ciascun
concessionario, entro dieci  giorni  lavorativi  dalla  scadenza  dei
termini di cui all'art. 2, la riduzione  del  numero  di  nulla  osta
attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso art. 2, al  fine
di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all'art. 1.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli qualora riscontri, per  un
singolo concessionario, un numero di nulla osta  superiore  a  quello
risultante dall'applicazione dei tassi di riduzione di  cui  all'art.
2, inoltra al medesimo, entro i successivi venti  giorni  lavorativi,
la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero  di
nulla osta pari all'eccedenza rilevata operando:
    a) l'analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta  del
concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e  al  30
aprile 2018, a seguito delle riduzioni;
    b) l'attribuzione dell'eccedenza a ciascuna regione di pertinenza
in quote proporzionali alla distribuzione  territoriale,  come  sopra
rilevata;
    c) l'individuazione  dei  nulla  osta  eccedenti  nell'ambito  di
ciascuna  area  regionale,  in  funzione  degli  apparecchi  da
intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti,  la
minore raccolta media di gioco  su  base  giornaliera,  calcolata  al
netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.
  3.  Il  concessionario,  entro  cinque  giorni  lavorativi  dal
ricevimento del provvedimento di revoca,  provvede  al  blocco  degli
apparecchi eccedenti con contestuale avvio  delle  procedure  per  la
loro dismissione.
  4. Qualora il concessionario non ottemperi a  quanto  previsto  nel
comma 3, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli  applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  a  10.000,00  euro  per  ciascun
apparecchio e,  d'intesa  con  il  partner  tecnologico,  dispone  il
distacco immediato  del  collegamento  dalla  rete  telematica  degli
apparecchi eccedenti.
                              Art. 4

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza.
    Roma, 25 luglio 2017

                                                  Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1096


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