Data: 2017-09-04 08:47:45

Farmacie in Toscana: 12 mesi per aprire dalla data di pubblicazione BURT


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LEGGE REGIONALE 4 settembre 2017, n. 47
Tempi di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla l.r. 16/2000.[/b][/size]

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Competenze del comune. Modifi che all’articolo
14 della l.r. 16/2000
Art. 2 - Disposizione transitoria
Art. 3 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costitu zione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti
il servizio farmaceutico);
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare,
l’articolo 11;
Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino
in materia di igiene e sanità pubblica, vete rinaria,
igiene degli alimenti, medicina legale e farma ceutica);
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 11 del d.l. 1/2012, convertito dalla l.
27/2012, conosciuto come decreto “Cresci Italia”, è intervenuto
nell’ambito del potenziamento del servizio
di distribuzione farmaceutica al fi ne di favorire le procedure
per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche e
garantire una più capillare presenza sul territorio del
servizio farmaceutico, inserendo l’articolo 1 bis nella
l. 475/1968. Tale articolo prevede la possibilità di istituire,
in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in
ogni comune su base demografi ca (per un numero complessivo
non superiore al cinque per cento di queste),
farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili
a traffi co internazionale, nelle stazioni marittime, nelle
aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffi co,
dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non
risulti già aperta una farmacia ad una distanza inferiore
ai quattrocento metri, nonché nei centri commerciali e
nelle grandi strutture con superfi cie di vendita superiore
ai diecimila metri quadrati, purché non risulti già aperta
una distanza inferiore ai millecinquecento metri, cioè in
tutte quelle realtà caratterizzate da consistenti e continuati
fl ussi di visitatori o utenti;
2. Con l’articolo 2 della legge regionale 28 giugno
2007, n. 36 (Modifi che alla legge regionale 25 febbraio
2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica,
veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale
e farmaceutica”), si è provveduto alla sostituzione dell’articolo
14 della medesima legge, prevedendo il termine
di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale
della Regione Toscana (B.U.R.T.) del provvedimento regionale
di assegnazione per l’apertura di una farmacia
di nuova istituzione, o da trasferire per decentramento o
farmacia succursale, pena la decadenza dall’assegnazione.
L’introduzione, da parte del legislatore regionale nell’esercizio
delle proprie competenze in materia, di tale limite
temporale a carattere perentorio, rispondeva all’obiettivo
di ridurre i tempi necessari all’apertura di un esercizio
farmaceutico, in quanto la procedura in essere fi no a quel
momento, infatti, prevedendo la possibilità di interruzione
del termine e di concessione di proroghe, consentiva un
eccessivo allungamento dei tempi, che poteva superare
anche i tre anni, con il rischio, peraltro, che la farmacia,
anche dopo la scadenza del termine prorogato, non
venisse aperta, ancorché prevista in pianta organica in
quanto ritenuta necessaria ai bisogni della popolazione;
3. L’articolo 11, comma 10, del d.l. 1/2012, convertito
dalla l. 27/2012, dispone inoltre che, fi no al 2020, tutte
le farmacie istituite ai sensi dell’articolo 1 bis della l.
475/1968 siano offerte in prelazione ai comuni in cui le
stesse hanno sede e che, in caso di rinuncia da parte loro
della titolarità delle stesse, queste siano dichiarate sede
vacante;
4. A distanza di cinque anni dal d.l. 1/2012, convertito
dalla l. 27/2012, anche in Toscana si evidenziano le
prime manifestazioni di interesse per la attivazione del le
farmacie di cui all’articolo 1 bis della l. 475/1968, collocabili
appunto nei luoghi attrattori di grandi fl ussi di
visitatori;
5. Le caratteristiche dei luoghi di collocazione delle
stesse riducono fortemente il numero di potenziali locali
idonei ad ospitare la farmacia rispetto a quello presente
nelle sedi farmaceutiche territoriali. Tale evidenza, unita
alla tempistica imposta dal legislatore regionale
per l’apertura di una farmacia dal momento della pubblicazione
sul B.U.R.T. del provvedimento regionale di
assegnazione, rischia di rendere non attualizzabile l’innovazione
introdotta dal legislatore statale, con palese
danno per i cittadini;
6. Per quanto esposto al punto 5, si ritiene pertanto
necessario introdurre nella legislazione regionale una
diversa tempistica per l’apertura delle farmacie di cui
all’articolo 1 bis della l. 475/1968, individuata in dodici
mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento
regionale di assegnazione, con applicazione anche ai
procedimenti in corso per i quali tale pubblicazione sia
già intervenuta.
7. È altresì opportuno tenere conto delle proposte
pervenute a seguito delle consultazioni effettuate sulla
presente legge e volte a rivedere anche la tempistica per
le farmacie da trasferire per decentramento;
8. Al fi ne di consentire una rapida attivazione degli
interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne
l’entrata in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione
Toscana;
Approva la presente legge:
Art. 1
Competenze del comune.
Modifi che all’articolo 14 della l.r. 16/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 14 legge regionale 25
febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità
pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale
e farmaceutica), le parole: “o da trasferire per decentramento”
sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 16/2000
è inserito il seguente:
“4 bis. L’apertura delle farmacie istituite ai sensi
dell’articolo 1 bis della l. 475/1968 o da trasferire per
decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall’assegnazione,
entro dodici mesi dalla pubblicazione sul
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana (B.U.R.T.)
del provvedimento regionale di assegnazione.”
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 4 bis, della
l.r. 16/2000 si applica ai procedimenti in corso all’entrata
in vigore della presente legge.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della
Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 4 settembre 2017
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 30.08.2017.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge del Consiglio regionale 26 giugno
2017, n. 199
Proponenti:
Consigliere Lucia De Robertis
Assegnata alla 3^ Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 27 luglio 2017
Approvata in data 30 agosto 2017
Divenuta legge regionale 34/2017 (atti del Consiglio)
AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico
alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il
testo della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16, così
co me risulta modifi cato dalla legge regionale sopra ripor
tata.
Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffi ci del
Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modifi che alla legge regionale
20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo fi ne di facilitare la lettura. Il testo non è uffi ciale.
Solo la versione del Bollettino Uffi ciale ha valore legale.
Le modifi che sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono specifi cate le fonti.
Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2017-09-04;47&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

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