Data: 2017-09-02 08:28:14

Sindaco responsabile PL e arma

Buongiorno,
nei piccoli Enti, il Sindaco può essere anche responsabile di servizio.
Il comma 23 dell'articolo 53 della legge 388/2000 prevede infatti una deroga alla regola generale della separazione tra funzioni tecnico-gestionali e politiche, stabilendo la possibilità che ai componenti dell'organo esecutivo degli enti locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possa essere attribuita la responsabilità di uffici e servizi e l'adozione dei relativi atti.

Premesso quanto sopra, il Sindaco responsabile del Servizio di Polizia Locale di un piccolo Comune, può anch'esso essere dotato di arma d'ordinanza?

Grazie


[color=green][i]Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
Art. 73

Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Giudici ed i magistrati addetti al pubblico Ministero, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della Legge.

Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.[/i][/color]

[color=orange][b]Articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690[/b][/color]

[color=orange]Art.17. (Art.14 Legge 21 agosto 1901, N. 409).

Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri [reali] e le guardie di città.

Art.18. (Art.15 Legge 21 agosto 1901, N. 409).

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.[/color]

http://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=2697


[color=pink]“Il sindaco di comune privo di ufficio di pubblica sicurezza, al quale compete la qualifica permanente di ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi degli art. 6 e 12 r.d. 31 agosto 1907 n. 690, è esentato dall'obbligo di denuncia della detenzione di armi di cui all'art. 42 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, a norma dell'art. 38, comma 2, lett. c), r.d. n. 773 del 1931, essendo autorizzato al porto delle medesime senza licenza, ex art. 73, comma 1, r.d. n. 635 del 1940.” (Foro It., 1995, II, 545).



Avv. Adele Morelli[/color]

riferimento id:41571

Data: 2017-09-02 08:38:38

Re:Sindaco responsabile PL e arma

Segnalo:

http://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=2697

riferimento id:41571

Data: 2017-09-02 15:35:30

Re:Sindaco responsabile PL e arma

Controllo se esistono approfondimenti sul tema ma secondo il principio enunciato da Corte dei Conti (http://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/sindaci-responsabili-comuni/) per cui il Sindaco non può mai essere responsabile del Servizio Finanziario per la sua specificità, potrebbe dedursene l'impossibilità di attribuire allo spesso funzioni o prerogative particolari (come la dotazione di armi) che esulano dalla stretta necessità di svolgere le funzioni di responsabile del Servizio.

Ma come detto ... se riesco, cerco altri approfondimenti.

riferimento id:41571

Data: 2017-09-03 11:04:27

Re:Sindaco responsabile PL e arma

Grazie!
Però può essere responsabile dei altri settori, come la Polizia Locale.

Inoltre leggo:

Poiché nei Comuni ove non abbia sede un ufficiale di pubblica sicurezza, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 agosto 1907 n. 690, questi assume la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e deve pertanto ritenersi autorizzato in ragione di tale qualità, ai sensi dell'articolo 73 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) ed esonerato dall'obbligo della denuncia ex art. 38, secondo comma, del medesimo testo unico.

Sez. I, sent. n. 2178 del 17-05-1995

riferimento id:41571
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