In esecuzione delle disposizioni contenute nel punto 7.1 della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 27 giugno 2016 n. X/5345, lo scrivente servizio deve procedere alla stesura del nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche.
Deve pertanto prevedere le sanzioni, da applicare per le violazioni alle norme del suddetto regolamento per le quali non provveda già la legge regionale.
Premesso che le violazioni ai regolamenti comunali non consentono l’applicazione di sanzioni amministrative “c.d. accessorie”, perché non previste dall’articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000, si ritiene che possano essere applicate solamente sanzioni pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 nel rispetto delle disposizioni procedurali indicate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689; in tale contesto normativo si vorrebbero determinare gli importi delle sanzioni pecuniarie dovuti ai fini del pagamento in via ordinaria per ciascuna delle violazioni al regolamento comunale in fase di approvazione.
Si chiede di sapere se questi ultimi importi debbano essere determinati nella stessa deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il regolamento ovvero con determinazione del dirigente che individua l’importo dovuto, ai fini del pagamento in via ordinaria, per ogni singola ipotesi di violazione delle norme del regolamento.
Verificata la fattibilità di quest’ultima ipotesi, si inserirebbe nel regolamento un articolo che, in relazione all’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e alla legge 689/81, farebbe riferimento all’adozione di specifica determinazione del dirigente che definisca gli importi dovuti per il pagamento in via ordinaria.
Ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti.
In esecuzione delle disposizioni contenute nel punto 7.1 della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 27 giugno 2016 n. X/5345, lo scrivente servizio deve procedere alla stesura del nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche.
Deve pertanto prevedere le sanzioni, da applicare per le violazioni alle norme del suddetto regolamento per le quali non provveda già la legge regionale.
Premesso che le violazioni ai regolamenti comunali non consentono l’applicazione di sanzioni amministrative “c.d. accessorie”, perché non previste dall’articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000, si ritiene che possano essere applicate solamente sanzioni pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 nel rispetto delle disposizioni procedurali indicate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689; in tale contesto normativo si vorrebbero determinare gli importi delle sanzioni pecuniarie dovuti ai fini del pagamento in via ordinaria per ciascuna delle violazioni al regolamento comunale in fase di approvazione.
Si chiede di sapere se questi ultimi importi debbano essere determinati nella stessa deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il regolamento ovvero con determinazione del dirigente che individua l’importo dovuto, ai fini del pagamento in via ordinaria, per ogni singola ipotesi di violazione delle norme del regolamento.
Verificata la fattibilità di quest’ultima ipotesi, si inserirebbe nel regolamento un articolo che, in relazione all’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e alla legge 689/81, farebbe riferimento all’adozione di specifica determinazione del dirigente che definisca gli importi dovuti per il pagamento in via ordinaria.
Ringrazio per l’attenzione. Cordiali saluti.
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ATTENZIONE:
[color=red][b]l’art.6-bis della Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008 n.92 ha modificato l’art.16 comma 2 delle Legge 689/1981, attribuendo alla Giunta comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, nell’ambito del minimo e massimo edittale previsto dall’art. 7-bis del D.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore
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Tale facoltà consente quindi di determinare importi differenziati ma SOLO ai fini del pagamento in misura ridotta, fermo restando che:
1) devono comunque essere previsti minimi e massimi edittali
2) non è possibile introdurre sanzioni in misura fissa
3) le decisioni della GIUNTA devono essere motivare e ragionevoli (altrimenti sono sindacabili in giudizio)
QUINDI:
- non spetta al Consiglio nè quindi al regolamento l'adozione di tale atto
- puoi prendere a riferimento alcuni esempi:
http://www.comune.vigevano.pv.it/file/polizia-locale/sanzioni-pagamento-in-misura-ridotta
https://www.comune.treviso.it/delibere/delibereweb/15CBCB79E5C813C6C1257DE70029EE3F/$file/gc29.15.pdf
ecc....