I gestori ed i loro tecnici sono soliti trasmettere al nostro SUAP, dopo la presentazione di SCIA per stazioni radio base ex art. 87 o 87 bis del D.lgs 259/2003 e dopo l'arrivo del parere favorevole ARPAT:
1) il "c.d. atto ricognitorio" e cioè una comunicazione dove questi si dichiarano legittimati ad effettuare i lavori relativi alla SRB interessata essendosi formato - a seguito del parere arpat - un "silenzio - assenso" (?????)
2) la comunicazione di inizio lavori, talvolta completa di DURC e comprensiva degli adempimenti di cui al D.lgs 81/2008;
3) la comunicazione di fine lavori e di attivazione dell'impianto.
Mentre si può ammettere la comunicazione di fine lavori e di attivazione dell'impianto, al fine di evitare la decedenza dal titolo abilitativo prevista dall'art. 87 comma 10 del D.lgs 259 cit. (inoltre detta comunicazione è richiesta da ARPAT nel suo parere favorevole), non credo che le gli altri due atti siano necessari in quanto non previsti dalla legge.
Che ne pensate ??
I gestori ed i loro tecnici sono soliti trasmettere al nostro SUAP, dopo la presentazione di SCIA per stazioni radio base ex art. 87 o 87 bis del D.lgs 259/2003 e dopo l'arrivo del parere favorevole ARPAT:
1) il "c.d. atto ricognitorio" e cioè una comunicazione dove questi si dichiarano legittimati ad effettuare i lavori relativi alla SRB interessata essendosi formato - a seguito del parere arpat - un "silenzio - assenso" (?????)
2) la comunicazione di inizio lavori, talvolta completa di DURC e comprensiva degli adempimenti di cui al D.lgs 81/2008;
3) la comunicazione di fine lavori e di attivazione dell'impianto.
Mentre si può ammettere la comunicazione di fine lavori e di attivazione dell'impianto, al fine di evitare la decedenza dal titolo abilitativo prevista dall'art. 87 comma 10 del D.lgs 259 cit. (inoltre detta comunicazione è richiesta da ARPAT nel suo parere favorevole), non credo che le gli altri due atti siano necessari in quanto non previsti dalla legge.
Che ne pensate ??
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PREMESSA: il dlgs 259/2003 delinea una procedura ECCEZIONALE nella quale il procedimento amministrativo (elettromagnetico) si fonda con quello edilizio. Anche la disciplina sulla decadenza è eccezionale e derogatoria rispetto a quella edilizia.
Alla luce di ciò ritengo che:
1) il "c.d. atto ricognitorio" e cioè una comunicazione dove questi si dichiarano legittimati ad effettuare i lavori relativi alla SRB interessata essendosi formato - a seguito del parere arpat - un "silenzio - assenso" (?????)
[color=red]Rientra nella facoltà dell'interessato e rappresenta un elemento "non criticabile" nè inutile anche in relazione all'adozione di eventuali misure di autotutela da parte del Comune.[/color]
2) la comunicazione di inizio lavori, talvolta completa di DURC e comprensiva degli adempimenti di cui al D.lgs 81/2008;
[color=red]Utile al fine di evitare la decadenza. Spesso potrebbero esservi anche opere rilevanti ai fini edilizi ... quindi dovuta[/color]
3) la comunicazione di fine lavori e di attivazione dell'impianto.
[color=red]Vedi sopra[/color]
IN OGNI CASO: avresti difficoltà insormontabili a modificare le prassi dei gestori, forti di una norma nazionale che gli concede tutto ... anche di espropriare le aree di privati!!!!!!!!!!! Quindi non mi farei problemi e continuerei a gestire tutti questi adempimenti
Sono invece un po' critico verso il c.d. "Atto Ricognitorio": specie per quanto concerne la scia ex art. 87 bis del D.lgs 259/2003, la sua efficacia dipende dalla legge, e si ha se nel temine di 30 gg non c'e alcun parere negativo di arpat o del comune, e non c'e bisogno che ce lo dica il Gestore !!!!!!
Se comunque c'e interesse dei Gestori a presentarlo, lo accetto comunque.