Il trasferimento di sede, all'interno dello stesso Comune, di un'agenzia di onoranze funebri [u]già in possesso di licenza ai sensi dell'art 115 del TULPS[/u] è soggetto a comunicazione ai sensi dell'art 115 del TULPS? Lo chedo perchè sul portale regionale è prevista una comunicazione di "trasferimento sede" nella forma di "aggiornamento dati" e non di comunicazione ai sensi dell'art 115 (non c'è nessun riferimento), ed anche nel Dlgs 222/2016 al n. 107 dell'allegato per le agenzie d'affari c'è un generico "la comunicazione va presentata al SUAP" - quella di [u]avvio[/u] attività??
In caso di comunicazione "tardiva" c'è sanzione amministrativa ai sensi dell'art 17 bis del TULPS per violazione del'art 115?? Che succede se l'impresa ha aggiornato la sede alla CCIAA-registro imprese senza aver presentato la comunicazione al SUAP??
Grazie
Lorenzo
Il trasferimento di sede, all'interno dello stesso Comune, di un'agenzia di onoranze funebri [u]già in possesso di licenza ai sensi dell'art 115 del TULPS[/u] è soggetto a comunicazione ai sensi dell'art 115 del TULPS? Lo chedo perchè sul portale regionale è prevista una comunicazione di "trasferimento sede" nella forma di "aggiornamento dati" e non di comunicazione ai sensi dell'art 115 (non c'è nessun riferimento), ed anche nel Dlgs 222/2016 al n. 107 dell'allegato per le agenzie d'affari c'è un generico "la comunicazione va presentata al SUAP" - quella di [u]avvio[/u] attività??
In caso di comunicazione "tardiva" c'è sanzione amministrativa ai sensi dell'art 17 bis del TULPS per violazione del'art 115?? Che succede se l'impresa ha aggiornato la sede alla CCIAA-registro imprese senza aver presentato la comunicazione al SUAP??
Grazie
Lorenzo
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Occorre distinguere il trasferimento della SEDE LEGALE (del tutto irrilevante e non soggetto a nessun adempimento salvo quelli camerali) dal TRASFERIMENTO DELLA SEDE OPERATIVA.
In questo caso il trasferimento è soggetto allo stesso regime dell'avvio di attività (quindi scia) e la mancata presentazione assoggetta alle stesse sanzioni (17 bis in questo caso).
Questa è la regola generale in assenza di specifiche disposizioni derogatorie.