[b][size=18pt]MODULISTICA UNIFICATA (licenze di polizia) - aggiornata ad agosto 2017[/size][/b]
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[color=red][b]Modulistica unificata e standardizzata relativa alle domande di licenze di polizia previste dal D.L.gs. 26.11.2016, n.222 - attuazione dell'art. 24 del D.L. 24.06.2014, n.90 convertito dalla L. 11.08.2014, n. 114[/b][/color]
Documenti scaricabili (http://www.prefettura.it/alessandria/contenuti/Modulistica_licenze_di_polizia-6649299.htm)
115 Agenzie Affari_Comunicazione Questore_docx115 Agenzie Affari_Comunicazione Questore_docx
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115 Agenzie Recupero crediti_Consenso rappresentante_docx115 Agenzie Recupero crediti_Consenso rappresentante_docx
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115 Agenzie Recupero crediti_Domanda Licenza_docx115 Agenzie Recupero crediti_Domanda Licenza_docx
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127 Preziosi_Commercio_Domanda Licenza_docx127 Preziosi_Commercio_Domanda Licenza_docx
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127 Preziosi_Consenso rappresentante_docx127 Preziosi_Consenso rappresentante_docx
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31_Commercio Armi_Consenso rappresentante_docx31_Commercio Armi_Consenso rappresentante_docx
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75 bis_Audiovisivi_Comunicazione Questore_docx75 bis_Audiovisivi_Comunicazione Questore_docx
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88 Bingo Domanda Licenza docx88 Bingo Domanda Licenza docx
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88 Scommesse_ Consenso rappresentante_docx88 Scommesse_ Consenso rappresentante_docx
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88 VLT_ Consenso rappresentante_docx88 VLT_ Consenso rappresentante_docx
88 VLT_ Consenso rappresentante_pdf88 VLT_ Consenso rappresentante_pdf
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88_Bingo_ Consenso rappresentante_docx88_Bingo_ Consenso rappresentante_docx
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Aggiunta revoca rappresentanti_docxAggiunta revoca rappresentanti_docx
Aggiunta revoca rappresentanti_pdfAggiunta revoca rappresentanti_pdf
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Vorrei un chiarimento:
1. la circolare dice che i modelli sono provvisori perchè non sono ancora approvati dal Ministero. Secondo voi devono essere già utilizzati o bisogna aspettare l'approvazione?
2. chi è il responsabile dei procedimenti in parola? rimane in capo alla questura????
grazie
1. la circolare dice che i modelli sono provvisori perchè non sono ancora approvati dal Ministero. Secondo voi devono essere già utilizzati o bisogna aspettare l'approvazione?
[color=red]I modelli sono UTILIZZABILI senza nessun problema. Ancora non sono OBBLIGATORI (quindi sono valide anche le pratiche presentate su altra modulistica se comunque hanno gli stessi contenuti)[/color]
2. chi è il responsabile dei procedimenti in parola? rimane in capo alla questura????
[color=red]DIPENDE. Se presentata al SUAP è il responsabile del procedimento SUAP, se presentate alla Questura il relativo responsabile.
Purtroppo il dlgs 222 ha creato il DOPPIO BINARIO che comporta doppio regime giuridico ai sensi della L. 241/1990[/color]
Perdonatemi, ma vorrei un confronto su questo punto, perché credo sia importante.
Il provvedimento finale viene rilasciato dalla questura, mi pare, e anche le verifiche devono essere fatte dalla questura.
Come per la registrazione sanitaria, il SUAP dovrebbe essere solo un tramite, ma il procedimento rimane in capo al soggetto competente ratione materiae.
Diversamente, verrebbe attribuita al SUAP una competenza impropria, ovvero una funzione statale, in assenza di delega e di trasferimento di risorse, con violazione dell'art. 117 Cost.
Perdonatemi, ma vorrei un confronto su questo punto, perché credo sia importante.
Il provvedimento finale viene rilasciato dalla questura, mi pare, e anche le verifiche devono essere fatte dalla questura.
Come per la registrazione sanitaria, il SUAP dovrebbe essere solo un tramite, ma il procedimento rimane in capo al soggetto competente ratione materiae.
Diversamente, verrebbe attribuita al SUAP una competenza impropria, ovvero una funzione statale, in assenza di delega e di trasferimento di risorse, con violazione dell'art. 117 Cost.
[/quote]
In realtà il Dlgs 59/2010 ed il DPR 160/2010 andavano già letti nel senso che queste procedure sono di competenza del SUAP. Quindi lo Stato ha già delegato gli Enti locali alla relativa gestione. Il problema è che fino al dlgs 222/2016 POCHI SUAP gestivano queste procedure (anche perchè le Questure non gliele passavano).
Oggi il dlgs 222 semmai fa una operazione "INVERSA", consente cioè espressamente all'interessato di scegliere se presentare al SUAP o alla Questura (scelta metodologicamente errata!!!) ... da qui le differenti conseguenze.
Quindi il provvedimento finale per le istanze presentate al SUAP è del SUAP anche se non farà altro che recepire e notificare il provvedimento della Questura (che però non ha rilevanza esterna).
Se si tratta di scia .. il problema non si pone.