Un'immobiliare è proprietaria di dodici villette con piscina talune delle quali sono date in affitto mentre la maggior parte viene data in locazione turistica soprattutto a stranieri. Poiché l'immobiliare e l'amministratore unico della società hanno sede/residenza in altra Regione e la comunicazione delle persone alloggiate deve essere trasmessa alla Questura ove si trovano gli alloggi/alloggiati (almeno così mi pare ovvio), come può fare la polizia municipale a verificare che questo obbligo sia stato assolto? Deve chiedere ai sensi dell'art.13 L.689/81 di trasmettere la ricevuta? L'immobiliare, per quanto si è potuto verificare, registra i contratti di affitto/locazione ma questo, mi è parso di aver capito è cosa ben diversa dalla comunicazione delle persone alloggiate, la cui omissione è sfuggita anche alla depenalizzazione...
Come mi consigliate di procedere? Grazie per il preziosissimo aiuto che ci fornite quotidianamente
Ti riporto parte del post che trovi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15917.0
[i]Esistono due tipi di "cessioni fabbricato", quelle c.d. antiterrorismo ex art. 12 DL n. 59/1978 (c.d. Legge Moro) e quelle art. 7 d.lgs. n. 286/98 (T.U. stranieri) con diversi requisiti e soggetti d'interesse.
La seconda in particolare vale e si applica solo per gli stranieri NON comunitari.
Solo per la prima tipologia vale il famoso discorso che con la registrazione del contratto si assolve anche l'onere della dichiarazione di cessione (vds DL 70/2011 e art. 2 DL 79/2012 e ss.) mentre, appunto, per gli stranieri NON comunitari, anche a prescindere dalla durata della permanenza, dall'uso esclusivo o meno del bene ed a prescindere anche dalla registrazione del contratto, va SEMPRE comunque presentata alla competente Autorità LOCALE di P.S. (dove non c'è la Polizia di Stato, Questura o Commissariato Distaccato, è il Sindaco).
Le sanzioni amministrative a carico del (solo) cedente sono leggermente diverse per gli importi.
Il cedente va sanzionato con le previste sanzioni amm.ve se omette del tutto la cessione o se l'ha dichiarata oltre le 48 ore (termine previsto in entrambi i casi anche se solo il DL 59/78 precisa "dalla consegna dell'immobile") o se le ha presentate incomplete.
Tra la data di presentazione/inoltro della denuncia di cessione e la data di decorrenza della cessione del bene non devono decorrere più di 48 ore.
In genere, per prassi, per "consegna" le Questure intendono l'effettiva disponibilità delle chiavi. E' da quel momento infatti che, a prescindere da contratti tra le parti, il cedente, salvo che non coabiti, perde la vigilanza sul bene e su quello che accade all'interno.[/i]
A questo aggiungo che in base alla circolare del Ministero dell'Interno del 2015, tutte le locazioni brevi per finalità turistiche dovrebbero confluire nel sistema comunicativo "alloggiati web" predisposto per le strutture ricettive (alternativo all'istituto della "cessione fabbricato"). Tieni conto che è una circolare e non una norma.
Per la circolare vedi in fondo a questo post: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28818.0
Quindi, per gli affitti abitativi di lungo periodo puoi verificare se tizio ha effettuato la cessione di fabbricato (solo per NON comunitari), negli altri casi puoi verificare (chiedendo la necessaria documentazione) se il soggetto ha attivato "alloggiati WEB" incrociando la richiesta anche alla Questura di riferimento. In alternativa puoi farti dar conto se sono state fatte le comunicazioni di cessione di fabbricato per i NON comunitari invitando il soggetto ad attivare "alloggiati web".
Scusa ma sono molto confusa... :-\ ???
1- CITTADINO COMUNITARIO CON CONTRATTO LOCAZIONE DURATA 4+4 REGISTRATO AGENZIA ENTRATE: IL PROPRIETARIO DEVE FARE COMUNICAZIONE QUESTURA (109 TULPS) ?
2- CITTADINO COMUNITARIO CON CONTRATTO LOCAZIONE TURISTICA REGISTRATO AGENZIA ENTRATE: IL PROPRIETARIO DEVE FARE COMUNICAZIONE QUESTURA (109 TULPS) ?
3- CITTADINO EXTRA COMUNITARIO CON CONTRATTO LOCAZIONE DURATA 4+4 REGISTRATO AGENZIA ENTRATE: IL PROPRIETARIO DEVE FARE COMUNICAZIONE QUESTURA (109 TULPS) OLTRE ALLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO?
4- CITTADINO EXTRA COMUNITARIO CON CONTRATTO LOCAZIONE TURISTICA REGISTRATO AGENZIA ENTRATE: IL PROPRIETARIO DEVE FARE COMUNICAZIONE QUESTURA (109 TULPS) OLTRE ALLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO?
Per tutti, in caso di mancata registrazione del contratto è comunque prevista la sanzione ex L.191/78 (comunitari) o D.Lgs 286/98 (extracomunitari) oltre alla comunicazione alla GdF per eventuali accertamenti in tema di evasione fiscale...ok?
Grazie!!!!
Scusa ma sono molto confusa...
1-[color=red] CITTADINO COMUNITARIO CON CONTRATTO LOCAZIONE DURATA 4+4 REGISTRATO AGENZIA ENTRATE: IL PROPRIETARIO DEVE FARE COMUNICAZIONE QUESTURA (109 TULPS) ?[/color]
In questo caso l'109 non c'entra. L'art. 109 riguarda le strutture ricettive e, in via estensiva, grazie alla circolare citata, le locazioni turistiche esplicitamente individuate come tali.
In questo caso sarà un contratto registrato e quindi la registrazione vale anche come comunicazione di cessione fabbricato se si tratta di comunitario
[color=red]2- CITTADINO COMUNITARIO CON CONTRATTO LOCAZIONE TURISTICA REGISTRATO AGENZIA ENTRATE: IL PROPRIETARIO DEVE FARE COMUNICAZIONE QUESTURA (109 TULPS) ?[/color]
diciamo di sì con l'applicazione delle sanzioni ex art. 17 TULPS - se si applica il 109 tulps non c'è più differenza fra comunitario o meno.
vedi qua, ad esempio: http://88.58.112.249/portale_puc/imposta-di-soggiorno/ricordati/comunicazione-delle-generalita-degli-alloggiati-alla-questura
Anche se ci sono interpretazioni diverse.
[color=red]3- CITTADINO EXTRA COMUNITARIO CON CONTRATTO LOCAZIONE DURATA 4+4 REGISTRATO AGENZIA ENTRATE: IL PROPRIETARIO DEVE FARE COMUNICAZIONE QUESTURA (109 TULPS) OLTRE ALLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO?[/color]
Solo cessione di fabbricato, il 109 è solo per le strutture ricettive
[color=red]4- CITTADINO EXTRA COMUNITARIO CON CONTRATTO LOCAZIONE TURISTICA REGISTRATO AGENZIA ENTRATE: IL PROPRIETARIO DEVE FARE COMUNICAZIONE QUESTURA (109 TULPS) OLTRE ALLA COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO?[/color]
Se si applica il 109 non c'è più distinzione fra comunitario o meno.
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Per tutti, in caso di mancata registrazione del contratto è comunque prevista la sanzione ex L.191/78 (comunitari) o D.Lgs 286/98 (extracomunitari) oltre alla comunicazione alla GdF per eventuali accertamenti in tema di evasione fiscale...ok? [/color]
Per le violazioni del 109 si applica solo l'art. 17 TULPS
[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]
[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]
Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».