La Legge 265/1999 e i successivi dd.mm. istituiscono i diritti di notifica per gli atti dovuti per le notifiche di atti chje il personale del comune effettua per conto di altre P.A.
La spettanza di questi diritti:
- sono solo per quegli atti notificati dai messi comunali oppure anche per gli atti che sempre più sovente vengono notificati dal personale della polizia locale?
- in caso fossero di spettanza anche di personale diverso dai messi comunali, tali diritti devono per forza confluire in un "generale" bilancio comunale oppure possono anche esser destinati ad entrare in apposito capitolo del servizio/area che di fatto effettua le notifiche?
La Legge 265/1999 e i successivi dd.mm. istituiscono i diritti di notifica per gli atti dovuti per le notifiche di atti chje il personale del comune effettua per conto di altre P.A.
La spettanza di questi diritti:
- sono solo per quegli atti notificati dai messi comunali oppure anche per gli atti che sempre più sovente vengono notificati dal personale della polizia locale?
- in caso fossero di spettanza anche di personale diverso dai messi comunali, tali diritti devono per forza confluire in un "generale" bilancio comunale oppure possono anche esser destinati ad entrare in apposito capitolo del servizio/area che di fatto effettua le notifiche?
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La legge 265 prevede un meccanismo "obbligatorio" (per il destinatario) di servizio di notificazione conto terzi.
Tale norma eccezionale si applica SOLO NEI CASI previsti e quindi vale solo per la notifica degli atti per cui l'ente dimostri di non poter procedere autonomamente e solo utilizzando i messi comunali.
Ciò detto NIENTE VIETA ad un Comune di prevedere un "servizio" a favore di altre Amministrazioni per la notifica di atti da parte del Comando di Polizia locale disciplinando autonomamente l'entrata e la correlazione con la relativa spesa (anche mantenendola al Comando di Polizia Locale).
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[b]L. 03/08/1999, n. 265
Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.[/b]
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei [b]messi comunali[/b], qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze (D.M. 14 marzo 2000, il D.M. 6 agosto 2003 e il D.M. 3 ottobre 2006.).
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
......
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.
Grazie per la risposta...
Siete a conoscenza di comuni/enti che hanno predisposto una Delibera o una Determina in tal senso?
Grazie per la risposta...
Siete a conoscenza di comuni/enti che hanno predisposto una Delibera o una Determina in tal senso?
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No, da ricerche effettuate in rete non abbiamo trovato nessun atto di istituzione di tale servizio (probabilmente esiste ma sarà contenuto un provvedimenti più ampi o dall'oggetto diverso).
Se troviamo qualcosa lo pubblichiamo.