MEZZI PUBBLICITARI: il diniego va motivato specificamente
[color=red][b]TAR LOMBARDIA – BRESCIA, SEZ. II – sentenza 23 agosto 2017 n. 1060[/b][/color]
FATTO e DIRITTO
La società Gruppo Publionda srl ha impugnato il provvedimento dirigenziale di data 7.7.2016 con cui il Comune di Bergamo ha respinto la richiesta tesa ad ottenere l’autorizzazione alla installazione di un impianto pubblicitario bifacciale luminoso, delle dimensioni di cm. 800X400, ex art. 11 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, da installare in via Zanchi.
Il provvedimento comunale di diniego risulta sostanzialmente (ed esclusivamente) fondato sul richiamo al parere negativo espresso dalla Conferenza dei servizi secondo la quale l’art. 23, comma 7, del codice della strada vieta l’installazione di impianti pubblicitari in vista delle strade extraurbane principali.
La ricorrente ha lamentato i seguenti vizi: 1)-difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non essendo possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Autorità comunale; non ci sarebbe consequenzialità con l’iter procedimentale, che ha visto l’acquisizione di pareri e nulla osta di ben quattro amministrazioni diverse e cioè Enac, Aeronautica Militare, Enav Spa e Provincia di Bergamo, che, in qualità di proprietaria della strada, ha verificato il rispetto della previsione di cui all’art. 23 del CdS; 2)-violazione dell’art. 23, comma 7 del Cds, atteso che la strada cui si riferisce il Comune è la strada provinciale ex SS 671, che appartiene alla Provincia la quale aveva già rilasciato il nulla osta, prescrivendo una distanza di 40 m. dalla carreggiata (fascia di rispetto della strada).
Si è costituito in giudizio il Comune di Bergamo che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con ordinanza n. 725, assunta alla Camera di Consiglio dell’8 novembre 2016, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive con le quali hanno ribadito le rispettive argomentazioni.
Alla Pubblica Udienza del 17 maggio 2017, il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
I due motivi di ricorso possono essere trattati unitamente, essendo connessi sotto il profilo logico-giuridico.
Il provvedimento impugnato reca come unico riferimento motivazionale il richiamo al parere della Conferenza dei servizi la quale si esprimeva negativamente perché “l’art. 23, comma 7, del Codice della Strada vieta l’istallazione di impianti pubblicitari in vista delle strade extraurbane principali”.
Sotto un primo profilo, appare fondato il denunciato difetto motivazionale, non solo in relazione alla mancata esplicitazione delle risultanze istruttorie del procedimento, in particolare con riferimento ai pareri e nulla osta acquisti dagli enti, a vario titolo, interessati dall’istanza proposta dalla ricorrente (particolarmente rilevante quello espresso dalla Provincia di Bergamo, come meglio si dirà), ma soprattutto in quanto il richiamo al parere della Conferenza dei servizi non è sufficiente a rappresentare in maniera chiara e comprensibile i presupposti di fatto ed i passaggi logico-giuridici che hanno fondato il diniego alla chiesta autorizzazione.
Sotto un profilo più propriamente sostanziale, il provvedimento appare, altresì, erroneo.
[b]Invero, la (insufficiente) motivazione del provvedimento impugnato nel richiamare l’art. 23, comma 7, del codice della strada ed i divieti relativi a strade extraurbane principali ivi previsti, pare riferirsi alla strada provinciale ex SS 671, in relazione alla quale la Provincia di Bergamo aveva reso, in data 1.4.2015, nulla osta con preiscrizioni (il cartello pubblicitario dovrà essere collocato a non meno di 40 metri dalla suddetta strada provinciale). Dunque, la criptica motivazione del provvedimento comunale fa riferimento ad una norma la cui tutela è perseguita e garantita dall’ente proprietario della strada ivi indicata –nel caso in esame la strada provinciale ex SS 671 -, per cui il Comune resistente fonda il censurato rigetto su una norma che riguarda una strada provinciale su cui l’ente titolare –la Provincia di Bergamo – aveva già espresso il nulla osta.[/b]
[color=red][b]Il Comune di Bergamo ben avrebbe potuto negare la chiesta autorizzazione motivando -sempre sulla base dell’art. 23 del codice della strada –con ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione, ovvero a ragioni attinenti alla stessa strada comunale (via Zanchi) su cui si dovrebbe installare il pannello pubblicitario, ma non invocare a base del diniego unicamente il comma 7 dell’art. 23 con riguardo, appunto, alla strada provinciale ex SS 671.[/b][/color]
Lo stesso Comune resistente, peraltro, afferma espressamente (pagina 10 della memoria depositata in data 13.4.2017) che l’impianto in questione “non viola l’art. 23 dal lato della strada comunale, bensì dal lato della strada provinciale”, ma la tutela di tale profilo compete, come detto, all’ente proprietario, cioè alla Provincia di Bergamo che già si era espressa in modo favorevole sulla questione.
In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Bergamo al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessio Falferi Alessandra Farina