Data: 2017-08-24 12:12:34

Pubblicità prezzi

Il Comune di Bibbiena (AR) ha intenzione di operare una verifica sulla pubblicità dei prezzi delle attività commerciali.
Si chiede quali siano le attività che rientrano in tale obbligo di pubblicizzazione, poichè, se il riferimento è il Dlgs 114/1998 (art.14 c.1 e art. 22) e la LR 28/2005 Toscana, risulterebbero escluse le farmacie, i generi di monopolio, gli imprenditori agricoli, artigiani ecc.
In particolare:
è giusto obbligare alla pubblicizzazione dei prezzi i farmacisti per la vendita di prodotti non farmaceutici (giocattolo per bambini ad esempio)?
o i tabaccaio in caso di vendita di prodotti non di monopolio?
o il produttore agricolo o l'artigianato abilitato alla vendita dei propri prodotti?

riferimento id:41467

Data: 2017-08-24 12:55:00

Re:Pubblicità prezzi


Il Comune di Bibbiena (AR) ha intenzione di operare una verifica sulla pubblicità dei prezzi delle attività commerciali.
Si chiede quali siano le attività che rientrano in tale obbligo di pubblicizzazione, poichè, se il riferimento è il Dlgs 114/1998 (art.14 c.1 e art. 22) e la LR 28/2005 Toscana, risulterebbero escluse le farmacie, i generi di monopolio, gli imprenditori agricoli, artigiani ecc.
In particolare:
è giusto obbligare alla pubblicizzazione dei prezzi i farmacisti per la vendita di prodotti non farmaceutici (giocattolo per bambini ad esempio)?
o i tabaccaio in caso di vendita di prodotti non di monopolio?
o il produttore agricolo o l'artigianato abilitato alla vendita dei propri prodotti?
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L'obbligo di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti riguarda la generalità delle attività commerciali (Dlgs 114/1998 e relativa disciplina regionale) con alcune esclusioni fra cui:
- tabelle speciali (limitatamente ai prodotti oggetto di tabella), quindi farmacie, generi di monopolio e carburanti (per i quali vige un regime speciale)
- somministrazione (sufficiente listino)
- oreficeria e preziosi " MISE: Circolare n. 3467/C datata 28 maggio 1999 - ai fini della corretta informazione del consumatore, finalità primaria della disposizione in oggetto, e considerate le esigenze di prevenzione della criminalità, particolarmente necessarie in relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d’arte e di antiquariato, nonché di oreficeria, possa ritenersi rispettato l’obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all’interno dell’esercizio e non all’esterno".

NOTE:
- Parafarmaci sono soggetti ad obbligo di esposizione dei prezzi: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3119&area=tracciabilita%20farmaco&menu=vuoto
- prodotti in farmacia diversi dai farmaci vanno prezzati e non basta il bar code: http://informatica.pharma.it/Pharma-Blog/esposizione-prezzi.html
- artigiani, produttori agricoli ed altri operatori non commercianti non sono tenuti all'esposizione dei prezzi
- tintolavanderie ed altri servizi sono esclusi (http://www.sportellodelpulitintore.it/index.php/faq/49-controlligdf)
- altre attività sono tenute in base a norme speciali (es. attività ricettive)

QUI UN OPUSCOLO:
http://www.ascomrimini.it/wp-content/uploads/2016/01/Quaderno-prezzi-web-1.pdf

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