Data: 2017-08-24 06:56:05

FERROVIE TURISTICHE - nuove regole nella LEGGE 9 agosto 2017, n. 128

FERROVIE TURISTICHE - nuove regole nella LEGGE 9 agosto 2017, n. 128

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[b]LEGGE 9 agosto 2017, n. 128
Disposizioni per l'istituzione di  ferrovie  turistiche  mediante  il
reimpiego di linee in disuso o in corso  di  dismissione  situate  in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. (17G00141)
(GU n.196 del 23-8-2017)
  Vigente al: 7-9-2017  [/b]


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                              Art. 1


                              Finalita'

  1. La presente  legge  ha  come  finalita'  la  salvaguardia  e  la
valorizzazione  delle  tratte  ferroviarie  di  particolare  pregio
culturale, paesaggistico e turistico,  che  comprendono  i  tracciati
ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte  e  pertinenze,  e
dei mezzi rotabili  storici  e  turistici  abilitati  a  percorrerle,
nonche' la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.
                              Art. 2


      Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
coerenza con quanto previsto nel piano  strategico  di  sviluppo  del
turismo in Italia, per il  periodo  2017-2022,  di  cui  all'articolo
34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  individuate  e
classificate come tratte ferroviarie  ad  uso  turistico  le  tratte,
dismesse o sospese, caratterizzate da particolare  pregio  culturale,
paesaggistico  e  turistico,  suscettibili  di  essere  utilizzate  e
valorizzate  ai  sensi  del  comma  5,  purche'  sia  assicurato  il
finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4,  comma  2.
Con successivi decreti, da  adottare  con  le  modalita'  di  cui  al
periodo precedente, si  procede,  anche  su  proposta  delle  regioni
interessate, alla revisione e all'integrazione del suddetto decreto.
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  1,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove  risultino
rispettate le condizioni di cui al comma 3, le seguenti linee:
  a) Sulmona-Castel di Sangro;
  b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
  c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
  d) Sacile-Gemona;
  e) Palazzolo-Paratico;
  f) Castel di Sangro-Carpinone;
  g) Ceva-Ormea;
  h) Mandas-Arbatax;
  i) Isili-Sorgono;
  l) Sassari-Palau Marina;
  m) Macomer-Bosa;
  n) Alcantara-Randazzo;
  o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
  p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
  q) Noto-Pachino;
  r) Asciano-Monte Antico;
  s) Civitavecchia-Capranica-Orte;
  t) Fano-Urbino.
  3. Le linee di  cui  al  comma  2  sono  classificate  come  tratte
ferroviarie ad uso turistico a condizione  che  risultino  finanziate
nell'ambito  del  contratto  di  programma  con    il    gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse  alle  stesse
destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per  le
linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con  propria
delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
  4. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di  cui  al
comma  3,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro centoventi  giorni  dal  verificarsi  delle
predette  modificazioni,  si  provvede  alla  revisione    della
classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico  effettuata
ai sensi del comma 2, fermo restando l'elenco ivi indicato.
  5. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate  come  luogo  di
fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie  ad  uso  turistico
nonche'  le  relative  pertinenze  possono  essere  utilizzati  e
valorizzati per le finalita' della presente legge  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo  restando  il  rispetto
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  6. Nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al  presente
articolo,  particolare  attenzione  e'  prestata  alla  presenza  di
manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio,
siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.
                              Art. 3


Sezione  dei  rotabili  storici  e  turistici  nel  registro  di
                    immatricolazione nazionale

  1. Sono rotabili storici:
  a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non piu'  utilizzati  per
il  normale  esercizio  commerciale,  che  abbiano  compiuto  il
cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del  primo  esemplare  o
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio
del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche  tecniche,
estetiche  e  industriali,  siano  testimonianza  di  significative
evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
  b) le locomotive a  vapore  circolanti  sulle  ferrovie  regionali,
anche a scartamento ridotto.
  2.  Sono  rotabili  turistici  i  mezzi  che  hanno  un  utilizzo
esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sentiti il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e'
disciplinata, nell'ambito del registro di immatricolazione  nazionale
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo  8  ottobre  2010,  n.
191,  una  sezione  dedicata  ai  rotabili  storici  e  turistici.
L'iscrizione avviene, con oneri a  carico  del  richiedente,  a  cura
dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie,  che  puo'
avvalersi,  tramite  apposita  convenzione,  della  Fondazione  FS
Italiane, della Federazione  italiana  delle  ferrovie  turistiche  e
museali -- FIFTM e di altre associazioni di categoria.
  4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta  del
soggetto proprietario, del concessionario o dell'impresa ferroviaria,
i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie  di  cui
all'articolo 2, nonche' sulle altre tratte ferroviarie nei  limiti  e
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7.  Nella  richiesta  di
iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario  o  l'impresa
ferroviaria  produce  la  documentazione  necessaria  a  dimostrare
l'idoneita' del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli  6
e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non  idonei  alla  circolazione
possono essere iscritti in un  apposito  albo  tenuto  a  cura  della
Fondazione FS Italiane.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneita'  alla
circolazione per i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3,
che devono essere equivalenti in  termini  di  sicurezza  complessiva
rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili  ad
uso commerciale, ma comunque tali da consentirne la valorizzazione  e
l'uso. Con il  medesimo  decreto  e'  definita  la  tariffa  ai  fini
dell'iscrizione  nella  sezione  di  cui  al  comma  3,  in  modo  da
consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.
                              Art. 4


                    Gestione dell'infrastruttura

  1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte  e
pertinenze  delle  ferrovie  individuate  ai  sensi  dell'articolo  2
restano  nella  disponibilita'  dei  soggetti    proprietari    o
concessionari, che sono responsabili del  mantenimento  in  esercizio
nonche' della manutenzione, della  funzionalita'  e  della  sicurezza
delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai  fini  della
manutenzione e dell'esercizio, con apposita categoria turistica.
  2. Gli interventi di ripristino della  tratta  ferroviaria  nonche'
quelli relativi al mantenimento in esercizio,  alla  funzionalita'  e
alla sicurezza dell'infrastruttura sono  realizzabili  se  finanziati
nell'ambito  del  contratto  di  programma  con    il    gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale  ovvero  nell'ambito  delle
risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura  ferroviaria
regionale di competenza.
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono
approvate, su proposta del  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale, le  tariffe  da  corrispondere  al  gestore  medesimo  per
l'utilizzo della  stessa  ai  sensi  dell'articolo  5.  Nel  caso  di
infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe  sono  approvate,  su
proposta del gestore dell'infrastruttura medesima, con  provvedimento
della regione.
                              Art. 5


Gestione  dei  servizi  di  trasporto  turistico  e  delle  attivita'
                        commerciali connesse

  1. Per l'affidamento dei servizi di  trasporto  turistico  e  delle
attivita' commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di  spazi
museali e le iniziative di  promozione  turistico-ricreativa,  sia  a
bordo che nelle stazioni,  le  amministrazioni  di  cui  al  comma  2
procedono alla previa pubblicazione nel proprio  sito  internet,  per
almeno trenta giorni, di un apposito avviso,  con  il  quale  rendono
nota la ricerca di soggetti  gestori,  ovvero  comunicano  l'avvenuto
ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto
del  contratto  proposto.  Trascorso  il  periodo  di  pubblicazione
dell'avviso,    l'amministrazione    puo'    procedere    liberamente
all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purche'
nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  parita'  di
trattamento fra gli  operatori  che  abbiano  manifestato  interesse,
fermo restando il rispetto dell'articolo 80  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero
candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico  e  delle
attivita' commerciali connesse ne fanno domanda:
  a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le  tratte
di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
  b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.
  3. Nella  domanda  il  richiedente  indica  le  tratte  ferroviarie
interessate, la tipologia dei rotabili  che  intende  utilizzare,  la
frequenza delle  corse,  l'impresa  ferroviaria  che  esercitera'  il
servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, nonche' le tipologie di attivita' di  promozione
turistico-ricreativa  che  intende  esercitare.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i  pareri  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  delle
regioni interessate, ciascuno per i profili  di  propria  competenza,
puo'  formulare  un  diniego  motivato  alla  presentazione  della
candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni
dalla ricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i  necessari
chiarimenti e integrazioni, non  risulti  idoneo  alla  gestione  dei
servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste  ultime
acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per  i  profili  attinenti  alla  competenza  sulle  tratte
interconnesse alla rete nazionale ai  fini  della  valutazione  degli
effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  e  delle  regioni
relativamente  alle  attivita'  commerciali  connesse,  ivi  compresi
l'allestimento  di  spazi  museali  e  le  iniziative  di  promozione
turistico-ricreativa,  sia  a  bordo  che  nelle  stazioni,  sono
vincolanti.
  4. Alle procedure di affidamento di cui  al  presente  articolo  si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del citato
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Resta salva la facolta' delle amministrazioni di cui al comma  2
di procedere ad affidamenti diretti  per  le  attivita'  connesse  al
servizio di trasporto  turistico  in  favore  delle  associazioni  di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.  383,  degli
enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto  2014,  n.
125, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre  1991,
n. 381.
  6.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  sono  esperite
esclusivamente per via telematica.
                              Art. 6


            Condizioni di sicurezza della circolazione

  1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico  possono  circolare  i
rotabili ordinari e i rotabili storici  e  turistici  iscritti  nella
sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
  2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria
sulle tratte di  cui  all'articolo  2,  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie determina,  entro  centoventi  giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  livelli  di
sicurezza  che,  in  relazione  alle  caratteristiche  della  tratta
ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono  essere
garantiti, indicando un elenco di  possibili  misure  compensative  o
mitigative  del  rischio.  Il  gestore  dell'infrastruttura  di  cui
all'articolo  4  definisce,  con  specifiche  istruzioni  tecniche  e
operative,  le  misure  compensative  o  mitigative  del  rischio  da
adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate  dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie ovvero  prevedendone  altre
equivalenti  in  relazione  ai  livelli  di  sicurezza.  Il  gestore
dell'infrastruttura  trasmette  per  via  telematica  le  istruzioni
tecniche e operative all'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
ferrovie, che, entro  trenta  giorni,  puo'  richiedere  modifiche  o
integrazioni,  sulla  base  di  una  puntuale  analisi  che  evidenzi
l'inadeguatezza delle stesse rispetto  ai  livelli  di  sicurezza  da
garantire. In assenza  di  richieste  di  modifiche  o  integrazioni,
trascorso il termine di cui  al  periodo  precedente,  le  istruzioni
tecniche e operative stabilite dal gestore  dell'infrastruttura  sono
adottate dal soggetto che ha  in  gestione  i  servizi  di  trasporto
turistico ai sensi dell'articolo 5.
                              Art. 7


Circolazione dei rotabili  storici  e  turistici  sull'infrastruttura
                        ferroviaria nazionale

  1. Al fine di  svolgere  il  servizio  di  trasporto  sulle  tratte
ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscritti  nella  sezione  di
cui al comma 3 dell'articolo 3  possono  circolare  anche  su  tratti
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  e  regionale,  previa
disponibilita' della relativa traccia oraria.
  2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  stabilisce
le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione
dei rotabili  storici  e  turistici  sull'infrastruttura  ferroviaria
nazionale  e  regionale,  determinando  misure  per  la  circolazione
equivalenti in termini di sicurezza complessiva a  quelle  prescritte
per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale  e  che  comunque
devono  garantire  la  piena  operativita'  dei  rotabili  storici
unitamente  a  condizioni  di  marcia  che  rendano  sostenibile  e
attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
                              Art. 8


    Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato

  1. I  soggetti  che  hanno  in  gestione  i  servizi  di  trasporto
turistico e le attivita' commerciali connesse di cui  all'articolo  5
possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione
di  associazioni  e  organizzazioni  di  volontariato  che  abbiano
specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico,
culturale  e  ambientale.  Le  convenzioni  possono  prevedere  la
partecipazione  delle  associazioni  e  organizzazioni  a  percorsi
formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.
                              Art. 9


      Attivita' di promozione e valorizzazione del territorio

  1. I gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  all'articolo  5
assicurano  l'integrazione  delle  iniziative  turistico-ricreative
connesse ai servizi con le attivita' di promozione  e  valorizzazione
del territorio svolte dagli enti locali interessati.
                              Art. 10


                            Ferrocicli

  1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o  assistita  in
possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI  puo'  essere
consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con  modalita'
definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando
comunque ogni forma di promiscuita' con la circolazione dei treni.
                              Art. 11


                Clausola di invarianza finanziaria

  1.  Le  amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge
nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 9 agosto 2017

                            MATTARELLA


                                Gentiloni  Silveri,  Presidente  del
                                Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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