FERROVIE TURISTICHE - nuove regole nella LEGGE 9 agosto 2017, n. 128
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[b]LEGGE 9 agosto 2017, n. 128
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il
reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in
aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. (17G00141)
(GU n.196 del 23-8-2017)
Vigente al: 7-9-2017 [/b]
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge ha come finalita' la salvaguardia e la
valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio
culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati
ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e
dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle,
nonche' la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.
Art. 2
Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in
coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del
turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cui all'articolo
34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e
classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte,
dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale,
paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e
valorizzate ai sensi del comma 5, purche' sia assicurato il
finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Con successivi decreti, da adottare con le modalita' di cui al
periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni
interessate, alla revisione e all'integrazione del suddetto decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino
rispettate le condizioni di cui al comma 3, le seguenti linee:
a) Sulmona-Castel di Sangro;
b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;
c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;
d) Sacile-Gemona;
e) Palazzolo-Paratico;
f) Castel di Sangro-Carpinone;
g) Ceva-Ormea;
h) Mandas-Arbatax;
i) Isili-Sorgono;
l) Sassari-Palau Marina;
m) Macomer-Bosa;
n) Alcantara-Randazzo;
o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;
p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;
q) Noto-Pachino;
r) Asciano-Monte Antico;
s) Civitavecchia-Capranica-Orte;
t) Fano-Urbino.
3. Le linee di cui al comma 2 sono classificate come tratte
ferroviarie ad uso turistico a condizione che risultino finanziate
nell'ambito del contratto di programma con il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stesse
destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per le
linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria
delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di cui al
comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro centoventi giorni dal verificarsi delle
predette modificazioni, si provvede alla revisione della
classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico effettuata
ai sensi del comma 2, fermo restando l'elenco ivi indicato.
5. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di
fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico
nonche' le relative pertinenze possono essere utilizzati e
valorizzati per le finalita' della presente legge e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il rispetto
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al presente
articolo, particolare attenzione e' prestata alla presenza di
manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio,
siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.
Art. 3
Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di
immatricolazione nazionale
1. Sono rotabili storici:
a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non piu' utilizzati per
il normale esercizio commerciale, che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio
del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche,
estetiche e industriali, siano testimonianza di significative
evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;
b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali,
anche a scartamento ridotto.
2. Sono rotabili turistici i mezzi che hanno un utilizzo
esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
disciplinata, nell'ambito del registro di immatricolazione nazionale
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.
191, una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici.
L'iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che puo'
avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione FS
Italiane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e
museali -- FIFTM e di altre associazioni di categoria.
4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta del
soggetto proprietario, del concessionario o dell'impresa ferroviaria,
i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cui
all'articolo 2, nonche' sulle altre tratte ferroviarie nei limiti e
con le modalita' di cui all'articolo 7. Nella richiesta di
iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa
ferroviaria produce la documentazione necessaria a dimostrare
l'idoneita' del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6
e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non idonei alla circolazione
possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura della
Fondazione FS Italiane.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneita' alla
circolazione per i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3,
che devono essere equivalenti in termini di sicurezza complessiva
rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad
uso commerciale, ma comunque tali da consentirne la valorizzazione e
l'uso. Con il medesimo decreto e' definita la tariffa ai fini
dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 3, in modo da
consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.
Art. 4
Gestione dell'infrastruttura
1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e
pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi dell'articolo 2
restano nella disponibilita' dei soggetti proprietari o
concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio
nonche' della manutenzione, della funzionalita' e della sicurezza
delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della
manutenzione e dell'esercizio, con apposita categoria turistica.
2. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonche'
quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalita' e
alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati
nell'ambito del contratto di programma con il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle
risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria
regionale di competenza.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per
l'utilizzo della stessa ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di
infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su
proposta del gestore dell'infrastruttura medesima, con provvedimento
della regione.
Art. 5
Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attivita'
commerciali connesse
1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle
attivita' commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi
museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a
bordo che nelle stazioni, le amministrazioni di cui al comma 2
procedono alla previa pubblicazione nel proprio sito internet, per
almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono
nota la ricerca di soggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto
ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto
del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione
dell'avviso, l'amministrazione puo' procedere liberamente
all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purche'
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di
trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse,
fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero
candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico e delle
attivita' commerciali connesse ne fanno domanda:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte
di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.
3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie
interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la
frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che esercitera' il
servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, nonche' le tipologie di attivita' di promozione
turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e delle
regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza,
puo' formulare un diniego motivato alla presentazione della
candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni
dalla ricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari
chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione dei
servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime
acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i profili attinenti alla competenza sulle tratte
interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli
effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e delle regioni
relativamente alle attivita' commerciali connesse, ivi compresi
l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione
turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono
vincolanti.
4. Alle procedure di affidamento di cui al presente articolo si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del citato
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Resta salva la facolta' delle amministrazioni di cui al comma 2
di procedere ad affidamenti diretti per le attivita' connesse al
servizio di trasporto turistico in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli
enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n.
125, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381.
6. Le procedure di cui al presente articolo sono esperite
esclusivamente per via telematica.
Art. 6
Condizioni di sicurezza della circolazione
1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i
rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici iscritti nella
sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3.
2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria
sulle tratte di cui all'articolo 2, l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie determina, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di
sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta
ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere
garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o
mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui
all'articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e
operative, le misure compensative o mitigative del rischio da
adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie ovvero prevedendone altre
equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore
dell'infrastruttura trasmette per via telematica le istruzioni
tecniche e operative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie, che, entro trenta giorni, puo' richiedere modifiche o
integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi
l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da
garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni,
trascorso il termine di cui al periodo precedente, le istruzioni
tecniche e operative stabilite dal gestore dell'infrastruttura sono
adottate dal soggetto che ha in gestione i servizi di trasporto
turistico ai sensi dell'articolo 5.
Art. 7
Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura
ferroviaria nazionale
1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte
ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscritti nella sezione di
cui al comma 3 dell'articolo 3 possono circolare anche su tratti
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa
disponibilita' della relativa traccia oraria.
2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce
le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione
dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria
nazionale e regionale, determinando misure per la circolazione
equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte
per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque
devono garantire la piena operativita' dei rotabili storici
unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e
attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
Art. 8
Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato
1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto
turistico e le attivita' commerciali connesse di cui all'articolo 5
possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione
di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano
specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico,
culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la
partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi
formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.
Art. 9
Attivita' di promozione e valorizzazione del territorio
1. I gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 5
assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative
connesse ai servizi con le attivita' di promozione e valorizzazione
del territorio svolte dagli enti locali interessati.
Art. 10
Ferrocicli
1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in
possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI puo' essere
consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalita'
definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando
comunque ogni forma di promiscuita' con la circolazione dei treni.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando