E' stata fatta una ccvlps per alcuni stand enogastronomici. Gli organizzatori hanno poi presentato via pec la scia per iniziare l'attività. Tra gli allegati della scia vi era il verbale della ccvlps notificato agli organizzatori, con 11 prescrizioni. Ciò detto, non essendoci una licenza ma solo una scia come va sanzionato la violazione di cinque prescrizioni del verbale? La mancanza poi di alcune cautele tecniche sull'impianto elettrico (due delle tre prescrizioni non rispettate) comporta che dobbiamo sospendere la scia? Come? Le altre tre prescrizioni riguardano la cucina ma l'Asl ha fornito le sue prescrizioni per l'adeguamento
riferimento id:41457
E' stata fatta una ccvlps per alcuni stand enogastronomici. Gli organizzatori hanno poi presentato via pec la scia per iniziare l'attività. Tra gli allegati della scia vi era il verbale della ccvlps notificato agli organizzatori, con 11 prescrizioni. Ciò detto, non essendoci una licenza ma solo una scia come va sanzionato la violazione di cinque prescrizioni del verbale? La mancanza poi di alcune cautele tecniche sull'impianto elettrico (due delle tre prescrizioni non rispettate) comporta che dobbiamo sospendere la scia? Come? Le altre tre prescrizioni riguardano la cucina ma l'Asl ha fornito le sue prescrizioni per l'adeguamento
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Sia che si tratti di SCIA sia che si tratti di AUTORIZZAZIONE la violazione delle norme dell'art. 68-80 tulps è sanzionato in due modi:
SANZIONE AMMINISTRATIVA: art. 666 c.p. (https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-666-codice-penale-spettacoli-o-trattenimenti-pubblici-senza-licenza)
SANZIONE PENALE: art. 681 c.p. (https://www.laleggepertutti.it/codice-penale/art-681-codice-penale-apertura-abusiva-di-luoghi-di-pubblico-spettacolo-o-trattenimento)
L'art. 666 sanziona lo svolgimento di attività SENZA autorizzazione o altro titolo (SCIA) ma non anche la violazione delle prescrizioni.
L'art. 681 sanziona l'esercizio in violazione delle prescrizioni ma solo per i LOCALI DI P.S. (e non le sole attività)
QUINDI se siamo in presenza di attività autorizzate art. 68 (o soggette a scia) la violazione delle prescrizioni non ha una sanzione fra le due sopra indicate.
Si applicano invece le sanzioni e le procedure degli artt. 17 bis e ter del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
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Ciò detto, la violazione delle prescrizioni, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi legittima a:
1) SOSPENDERE l'attività fino al ripristino della situazione di legalità
2) REVOCARE l'autorizzazione per abuso (art. 10 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773)
quindi.. per capire bene...si tratta di stand gastronomici messi in una piazza..essendo solo attività e non locali di ps non si applicano gli articoli 666 e 681 cp...hanno presentato la scia dopo aver avuto in notifica il verbale della ccvlps che hanno allegato alla scia..non riesco a trovare però la sanzione pecuniaria da applicare in base all'art. 17 bis. Grazie
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quindi.. per capire bene...si tratta di stand gastronomici messi in una piazza..essendo solo attività e non locali di ps non si applicano gli articoli 666 e 681 cp...hanno presentato la scia dopo aver avuto in notifica il verbale della ccvlps che hanno allegato alla scia..non riesco a trovare però la sanzione pecuniaria da applicare in base all'art. 17 bis. Grazie
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[b]Art. 17-bis[/b]
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma [color=red][b]da € 516,00 a € 3098,00[/b][/color].
[color=red][b]La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.[/b][/color]