Data: 2017-08-18 07:22:36

Comunicazione - Pratica incompleta - Rigetto o Integrazioni?

Una ditta individuale, esercente attività commercio su area pubblica con posteggio in concessione (Tip. A), presenta comunicazione al SUAP, di cui al n. 54 della tab. A) del D.Lgs. n. 222/2016, di subingresso ad una s.a.s.. Il subentro è dovuto al consolidamento della società in ditta individuale; c.d. trasformazione involutiva. Quale documento probante l'evento, forse per mero errore, allega una visura camerale della società dante causa che nulla dice in merito. Ho effettuato una visura camerale sulla ditta individuale che mi risulta in fase di iscrizione non ancora attiva.

Per parte mia, ritengo che la prova di quanto asserito nella comunicazione, può essere unicamente fornita, ex art. 2556 C.C., con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata nelle firme. E' corretto il mio pensiero?. Più in generale una visura camerale può dimostrare il subingresso di una impresa da un'altra? Nelle more di produzione della documentazione richiesta, l'impresa può esercitare o devo inibirle l'attività?

Inoltre, non essendomi affatto chiaro quando rigettare immediatamente ovvero richiedere integrazioni delle pratiche prodotte da privati, ho inteso operare con quest'ultima modalità, conferendo all'interessato i canonici 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio di procedimento ( art. 7 e 8 L. n. 241/1990) e contestuale richiesta di integrazioni con interruzione termini.

E' corretto questo mio operare? Non ho trovato alcun elenco normativo relativo alle casistiche in cui si può immediatamente procede al rigetto o, alternativamente, richiedere integrazioni delle Comunicazioni - SCIA - SCIA condizionata ecc. Esiste un testo che tratti e spieghi in modo semplice questi istituti? ( Se esiste potete consigliarmelo per cortesia)

Il termine del procedimento è di 60 o 90 giorni? Questo perché nella D.G.R. della Regione Piemonte, la n. 32 - 2642 del 2001, si parla di 90 giorni per il rilascio delle autorizzazioni ex novo, ed io vorrei applicare questo maggiore termine per analogia. E' possibile?

Nella D.G.R. citata, si prevede sempre e comunque il rilascio della autorizzazione, mentre al n. 54 della tab. A) del D.Lgs. n. 222/2016 si asserisce che la comunicazione esplica i suoi effetti immediatamente. Il mio pensiero è che l'attività può iniziare immediatamente con la presentazione della comunicazione e che al termine del procedimento, se nulla osta, rilascio l'autorizzazione e la concessione di posteggio al subentrante. E' corretto?


riferimento id:41424

Data: 2017-08-18 14:12:51

Re:Comunicazione - Pratica incompleta - Rigetto o Integrazioni?

Una ditta individuale, esercente attività commercio su area pubblica con posteggio in concessione (Tip. A), presenta comunicazione al SUAP, di cui al n. 54 della tab. A) del D.Lgs. n. 222/2016, di subingresso ad una s.a.s.. Il subentro è dovuto al consolidamento della società in ditta individuale; c.d. trasformazione involutiva. Quale documento probante l'evento, forse per mero errore, allega una visura camerale della società dante causa che nulla dice in merito. Ho effettuato una visura camerale sulla ditta individuale che mi risulta in fase di iscrizione non ancora attiva.
[color=red]Da quanto descrivi NON vi sono elementi che possano provare la validità del subingresso e quindi la SCIA va dichiarata inefficace conformabile nei 30 giorni (art. 19 comma 3)[/color]

Per parte mia, ritengo che la prova di quanto asserito nella comunicazione, può essere unicamente fornita, ex art. 2556 C.C., con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata nelle firme. E' corretto il mio pensiero?. Più in generale una visura camerale può dimostrare il subingresso di una impresa da un'altra? Nelle more di produzione della documentazione richiesta, l'impresa può esercitare o devo inibirle l'attività?
[color=red]Corretto, serve atto notarile se vi è subingresso.
Nelle more è DUBBIO se possa proseguire. A mio avviso l'art. 19 comma 3 consente la prosecuzione (la scia rimane efficace almeno per 30 giorni) ma se il soggetto esercita e risulterà che non ha titolo incorre comunque nelle sanzioni PECUNIARIE ... quindi avvisalo che l'esercizio in carenza dei requisiti può portare a sanzione ... poi decida lui
[/color]

Inoltre, non essendomi affatto chiaro quando rigettare immediatamente ovvero richiedere integrazioni delle pratiche prodotte da privati, ho inteso operare con quest'ultima modalità, conferendo all'interessato i canonici 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio di procedimento ( art. 7 e 8 L. n. 241/1990) e contestuale richiesta di integrazioni con interruzione termini.
[color=red]Se sei nei 60 giorni dalla scia non fai avvio del procedimento. Comunque anche se lo hai chiamat così in realtà è una comunicazione di conformazione .... SCONSIGLIO di usare il termine integrazioni per le scia .... si tratta di conformazione che è altro concetto[/color]

E' corretto questo mio operare? Non ho trovato alcun elenco normativo relativo alle casistiche in cui si può immediatamente procede al rigetto o, alternativamente, richiedere integrazioni delle Comunicazioni - SCIA - SCIA condizionata ecc. Esiste un testo che tratti e spieghi in modo semplice questi istituti? ( Se esiste potete consigliarmelo per cortesia)
[color=red]Noi abbiamo fatto varie lezioni sull'argomento .... qualcuna anche gratuitamente visibile qui:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd3YY_ktw9Wm7KKsOYNP_rf3b5-cAJ_jD
[/color]


Il termine del procedimento è di 60 o 90 giorni? Questo perché nella D.G.R. della Regione Piemonte, la n. 32 - 2642 del 2001, si parla di 90 giorni per il rilascio delle autorizzazioni ex novo, ed io vorrei applicare questo maggiore termine per analogia. E' possibile?
[color=red]CONFORMAZIONE nei 30 giorni (termine minimo ma che ti consiglio di prendere a riferimento) .... se si conforma stop se non si conforma automaticamente diviene inibizione[/color]

Nella D.G.R. citata, si prevede sempre e comunque il rilascio della autorizzazione, mentre al n. 54 della tab. A) del D.Lgs. n. 222/2016 si asserisce che la comunicazione esplica i suoi effetti immediatamente. Il mio pensiero è che l'attività può iniziare immediatamente con la presentazione della comunicazione e che al termine del procedimento, se nulla osta, rilascio l'autorizzazione e la concessione di posteggio al subentrante. E' corretto?
[color=red]SCIA .. niente autorizzazione[/color]

riferimento id:41424

Data: 2017-08-18 16:17:29

Re:Comunicazione - Pratica incompleta - Rigetto o Integrazioni?

Grazie Simone,
però forse non ho inteso al meglio il D.Lgs. n. 222/2016 e principalmente il n. 54 della relativa tabella.
In quel contesto si usa il termine di "comunicazione" mentre tu nella tua cortese risposta usi "SCIA".
Saresti così gentile, da spiegarmi il perché? E' indifferente usare l'uno o l'altro di questi termini?

riferimento id:41424
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it