Nell'ambito delle verifiche effettuate dal Comando di Polizia Locale pervenuto al SUAP un parere negativo
relativamente alla SCIA presentata per attività di spiaggia libera attrezzata, con la motivazione che: non si ritiene integrata
la buona condotta stante i numerosi procedimenti penali a carico del richiedente ( non sembra che al momento
vi siano condanne a suo carico) e la misura di prevenzione a cui è stato sottoposto ( ammonizione orale del Questore).
Tale accertamento è pervenuto dopo la scadenza dei 60 giorni dalla presentazione della SCIA.
Dovendo procedere ad emettere il procedimento di Divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi della SCIA ai sensi dell'art.19,comma 3 della legge 24171990, mi sono sorti dei dubbi, ovvero:
Posso emettere tale provvedimento direttamente stante la particolarità del requisito mancante, oppure devo
procedere solo con l'annullamento in autotutela (art.21-nonies lex 241/1990)?
Essendo scaduti i 60 giorni previsti per l'emissione del provvedimento posso procedere direttamente con la notifica del
provvedimento del Divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della SCIA
o devo prima comunicazione l'avvio del procedimento ex art. 10 bis della legge 241/1990 nonostante la SCIA non
è un'istanza di parte?
Chiedo gentilmente un aiuto perché ho tempi strettissimi.
Maurizio
Nell'ambito delle verifiche effettuate dal Comando di Polizia Locale pervenuto al SUAP un parere negativo
relativamente alla SCIA presentata per attività di spiaggia libera attrezzata, con la motivazione che: non si ritiene integrata
la buona condotta stante i numerosi procedimenti penali a carico del richiedente ( non sembra che al momento
vi siano condanne a suo carico) e la misura di prevenzione a cui è stato sottoposto ( ammonizione orale del Questore).
Tale accertamento è pervenuto dopo la scadenza dei 60 giorni dalla presentazione della SCIA.
Dovendo procedere ad emettere il procedimento di Divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi della SCIA ai sensi dell'art.19,comma 3 della legge 24171990, mi sono sorti dei dubbi, ovvero:
Posso emettere tale provvedimento direttamente stante la particolarità del requisito mancante, oppure devo
procedere solo con l'annullamento in autotutela (art.21-nonies lex 241/1990)?
Essendo scaduti i 60 giorni previsti per l'emissione del provvedimento posso procedere direttamente con la notifica del
provvedimento del Divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della SCIA
o devo prima comunicazione l'avvio del procedimento ex art. 10 bis della legge 241/1990 nonostante la SCIA non
è un'istanza di parte?
Chiedo gentilmente un aiuto perché ho tempi strettissimi.
Maurizio
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PREMESSA: la valutazione del requisito della BUONA CONDOTTA spetta all'Amministrazione procedente (ufficio SUAP) che potrà anche avvalersi e far propria la valutazione della Polizia Locale, ma la deve vagliare attentamente. Nel caso indicato ritengo che possiate procedere ritenendo non sussistente la buona condotta [color=red][b]SE [/b][/color]i procedimenti in corso sono gravi e numerosi.
Quantoalla procedura, decorsi i 60 giorni:
1) occorre avvio del procedimento (assegnano almeno 10 giorni)
2) occorre procedere successivamente alla "dichiarazione di inefficacia" della scia
Nel frattempo l'interessato può continuare ad operare (in quanto non è dichiarata la carenza dei requisiti) nè è ipotizzabile una falsa dichiarazione in quanto il reqisito è soggetto a valutazione dell'Amministrazione.
[color=red][b]AVVISO[/b][/color]: non hai indicato la Regione. Controlla che l'attività in questione sia soggetta a:
- scia
- requisiti morali
[color=red][b]Se si tratta di attività libera, cioè non disciplinata da legge regionale anche se la prassi è quella di far presentare SCIA siamo fuori da tale disciplina nè si applicano i requisiti morali, quindi non vale quanto detto sopra.[/b][/color]
Ok. grazie, però non capisco perché scaduti i 60 giorni dovrei fare l'avvio del procedimento, forse perché
devo procedere SOLO con l'annullamento in autotutela ai sensi della legge 241/1990?
Maurizio
Ok. grazie, però non capisco perché scaduti i 60 giorni dovrei fare l'avvio del procedimento, forse perché
devo procedere SOLO con l'annullamento in autotutela ai sensi della legge 241/1990?
Maurizio
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Sì, decorsi 60 giorni scatta l'autotutela e non si può procedere direttamente sulla scia (art. 19 + 21 nonies l. 241/1990)