Data: 2017-08-10 10:30:53

discipline bio naturali - conoscenza lingua italiana

Buongiorno
E’ stata presentata da un cittadino di Paese non europeo, una SCIA per l’avvio  di attività di discipline bio naturali (nello specifico massaggi tuina).

L’art. 4-bis della legge regionale 27 febbraio 2012 n. 3 (introdotto dalla l.r. n. 14/2016) dispone che l’apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l’attività, di uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificato Italiano Generale (CELI); a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
In caso di mancata attestazione di uno dei predetti documenti, il soggetto che esercita effettivamente l’attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Nella SCIA il soggetto ha dichiarato di non essere in possesso di uno dei documenti di cui ai punti a) e b) e di impegnarsi a frequentare un corso per valutare il grado di conoscenza presso la Camera di Commercio o altro corso riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Si chiede al riguardo:
1) se la SCIA  può essere accettata (eventualmente fissando un termine per la conformazione)  nelle more della presentazione dell’attestato relativo alla frequenza del corso sopraindicato. Si chiede inoltre se siete a conoscenza dell’attivazione, da parte di  Camera di Commercio,  del predetto corso e quale altro corso istituito  o riconosciuto dalla Regione Lombardia , dalle altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, possa essere ritenuto valido al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana.
2) se per l’avvio dell’attività in oggetto è comunque richiesto uno specifico attestato professionale.

Grazie.


riferimento id:41383

Data: 2017-08-10 13:05:54

Re:discipline bio naturali - conoscenza lingua italiana

1)  se la SCIA  può essere accettata (eventualmente fissando un termine per la conformazione)  nelle more della presentazione dell’attestato relativo alla frequenza del corso sopraindicato. Si chiede inoltre se siete a conoscenza dell’attivazione, da parte di  Camera di Commercio,  del predetto corso e quale altro corso istituito  o riconosciuto dalla Regione Lombardia , dalle altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, possa essere ritenuto valido al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana.
[color=red]Non serve la conformazione in quanto già la norma consente di maturare SUCCESSIVAMENTE detto requisito. Quindi la scia per questo aspetto è corretta[/color]

2)  se per l’avvio dell’attività in oggetto è comunque richiesto uno specifico attestato professionale.
[color=red]No, tali attività non rientrano nella disciplina dell'estetica (http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=35434.0) e quindi non sono previsti requisiti professionali[/color]

riferimento id:41383

Data: 2017-08-11 07:10:31

Re:discipline bio naturali - conoscenza lingua italiana

In riferimento alla risposta di cui al punto 1):
la legge regionale non stabilisce un termine per la maturazione successiva di detto requisito. Prevede però, in caso di accertata carenza dei requisiti, l'applicazione della sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00.
Come si conciliano le due norme? Entro quale termine il soggetto si deve adeguare?

riferimento id:41383

Data: 2017-08-11 08:22:32

Re:discipline bio naturali - conoscenza lingua italiana


In riferimento alla risposta di cui al punto 1):
la legge regionale non stabilisce un termine per la maturazione successiva di detto requisito. Prevede però, in caso di accertata carenza dei requisiti, l'applicazione della sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00.
Come si conciliano le due norme? Entro quale termine il soggetto si deve adeguare?
[/quote]

La norma è scritta male (forse perchè affronta un tema delicato ed a rischio di incostituzionalità).
CONCILIAZIONE?
Solo assegnando un termine CONGRUO è possibile procedere poi all'eventuale sanzione .... direi che almeno 90 giorni vanno assegnati formalmente ... ed entro tale data o viene conseguito attestato o quantomeno viene fatta iscrizione a corso.

riferimento id:41383
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