Mi è giuna questa mail:
[i]Siamo una azienda produttrice e distributrice di lampadari. Abbiamo recentemente acquistato dal tribunale il magazzino di prodotto finito della ditta XXX. Data la mole di tale magazzino, vorremmo iniziare in loco una vendita straordinaria a prezzi di "FALLIMENTO" direttamente al pubblico nei locali adibiti a suo tempo a produzione. Vi è una legge di cui non ricordo il numero che prevede che nei locali di produzione si possano vendere i prodotti direttamente al pubblico. Vorremmo in pratica aprire una vendita "temporanea" volta a consumare il prodotto direttamente sul posto. Gradiremmo sapere quindi cosa dobbiamo fare a livello burocratico per poter far questo ed avere informazioni al riguardo[/i]
Cosa rispondo?
Mi è giuna questa mail:
[i]Siamo una azienda produttrice e distributrice di lampadari. Abbiamo recentemente acquistato dal tribunale il magazzino di prodotto finito della ditta XXX. Data la mole di tale magazzino, vorremmo iniziare in loco una vendita straordinaria a prezzi di "FALLIMENTO" direttamente al pubblico nei locali adibiti a suo tempo a produzione. Vi è una legge di cui non ricordo il numero che prevede che nei locali di produzione si possano vendere i prodotti direttamente al pubblico. Vorremmo in pratica aprire una vendita "temporanea" volta a consumare il prodotto direttamente sul posto. Gradiremmo sapere quindi cosa dobbiamo fare a livello burocratico per poter far questo ed avere informazioni al riguardo[/i]
Cosa rispondo?
[/quote]
"Facciamo seguito alla vs. comunicazione del ... prot. .... relativa alla possibilità di vendita dei prodotti acquistati direttamente presso i locali di deposito per fornire questi chiarimenti:
1) la norma da voi indicata è quella contenuta nell'art. 4 comma 2 dlgs 114/1998
f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
2) la norma consente la vendita nei luoghi di produzione direttamente da parte della ditta produttrice e non, come nel vostro caso, nell'ipotesi di acquisto dei beni da fallimento (caso diverso sarebbe stato l'acquisto del ramo di azienda)
3) per poter vendere nei locali in questione occorre che verifichiate la compatibilità urbanistico edilizia e la destinazione d'uso (di regola commerciale) per poi attivare le relative procedure di scia per apertura di esercizio di vicinato.
Senza tali requisiti non è possibile procedere a quanto indicato.
Grazie! Non ho voluto anticipare quanto stavo pensando di rispondere, perchè la ditta interessata mi ha detto che nel Comune limitrofo hanno già realizzato una vendita 'nei locali di produzione' di prodotti acquistati da un fallimento dandomi della 'burocrate', ma concordo con quanto mi avete gentilmente chiarito. Il problema è che i locali hanno destinazione d'uso produttiva. Non mi risulta che ci siano deroghe per le vendite temporanee..
riferimento id:41369
Grazie! Non ho voluto anticipare quanto stavo pensando di rispondere, perchè la ditta interessata mi ha detto che nel Comune limitrofo hanno già realizzato una vendita 'nei locali di produzione' di prodotti acquistati da un fallimento dandomi della 'burocrate', ma concordo con quanto mi avete gentilmente chiarito. Il problema è che i locali hanno destinazione d'uso produttiva. Non mi risulta che ci siano deroghe per le vendite temporanee..
[/quote]
In realtà qualora l'attività di vendita abbia natura temporanea e non comporti opere A NOSTRO AVVISO non si pone problema di cambio di destinazione d'uso. Es. è possibile un teporary shop (come questo) anche in un artigianale SE NON LO VIETA lo strumento urbanistico.
QUINDI hai dato le informazioni giuste ma FORSE esistono margini per trovare una soluzione a questo caso se non vi sono espressi divieti nella regolamentazione locale.