Data: 2017-08-09 08:43:59

EQUITALIA: sussiste il diritto di accesso all'originale delle cartelle

EQUITALIA: sussiste il diritto di accesso all'originale delle cartelle

[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 7 agosto 2017 n. 3947[/b][/color]

FATTO e DIRITTO

[color=red][b]1.) Con la sentenza in epigrafe meglio indicata è stato accolto, con condanna alle spese del giudizio, il ricorso in primo grado proposto per l’accertamento del diritto di accesso a cartelle esattoriali in relazione al silenzio serbato sull’istanza inoltrata mediante posta elettronica certificata in data 10 marzo 2015.[/b][/color]

Con appello notificato il 9 febbraio 2016 e depositato il 23 febbraio 2016 la sentenza è stata impugnata, deducendo in sintesi, con unico motivo:

Errore nel giudicare della appellata sentenza: inammissibilità del ricorso introduttivo perché generico al pari dell’istanza i accesso agli atti del 6 marzo 2015

L’interessato avrebbe presentato istanza di accesso generica, riferita indistintamente alla copia di tutte le cartelle di pagamento relative al proprio, corredate delle relate di notifica, il cui reperimento avrebbe costretto il concessionario”…ad una defatigante attività di ricerca e selezione di atti…”.

Con memoria di costituzione depositata il 10 marzo 2016, l’appellata VAR.A. Costruzioni S.r.l. ha dedotto a sua volta l’infondatezza dell’appello, ribadendo la completezza dell’istanza d’accesso contenente gli elementi essenziali identificativi delle cartelle esattoriali di cui si richiedeva il rilascio di copia, secondo i condivisi rilievi svolti dal giudice amministrativo napoletano.

Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.

2.1) L’istanza di accesso è stata formulata nel senso di ottenere, testualmente, “…rilascio copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo ex art. 49 del D.P.R. 602/73 così come notificate, unitamente alle corrispondenti relate di notifica”.

2.2) Il T.A.R., respingendo l’eccezione pregiudiziale poi riproposta con il motivo unico di appello ha ritenuto che:

[b]“…la domanda contiene tutti gli elementi che consentono ad Equitalia di individuare i documenti richiesti (cfr. D.P.R. n. 184 del 2006). Attraverso l’estratto di ruolo, che com’è noto è atto interno all’amministrazione che riproduce una parte del ruolo, è infatti possibile risalire alla posizione debitoria del singolo contribuente ad una certa data e, dunque, alle cartelle esattoriali che a questo si riferiscono. Pertanto, nello specifico, la domanda di accesso conteneva tutti i riferimenti soggettivi (la richiesta riguardava la società ricorrente), oggettivi e temporali (le cartelle risultanti dall’estratto di ruolo alla data dell’istanza) per identificare gli atti richiesti”.[/b]

2.3) Tale valutazione appare affatto ineccepibile e condivisibile, posto che dall’estratto di ruolo relativo al contribuente il concessionario della riscossione può agevolmente rilevare quale sia il suo carico tributario complessivo e come esso sia formato, e identificare le cartelle di pagamento emesse in relazione al medesimo, e in particolare quelle già notificate.

3.) In conclusione l’appello deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

4.) Il regolamento delle spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 1369 del 2016:

1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione 6^, n. 5146 del 5 novembre 2015;

2) condanna Equitalia Sud S.p.A. al pagamento in favore di VAR.A. Costruzioni S.r.l, e per essa al difensore dichiaratamente antistatario, delle spese del giudizio d’appello, liquidate in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).

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