[size=18pt]Legge sulla concorrenza: la tabella delle novità (9 agosto 2017)[/size]
Il provvedimento è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[img width=300 height=195]https://1.bp.blogspot.com/-MIQ6V1QUXac/WYOCvIkXzPI/AAAAAAACRNo/dSEwv1BW0qMwufUkAHms5lAAXFFk_G07wCLcBGAs/s1600/Roma%2B-%2BLa%2Bconcorrenza%2B%25C3%25A8%2Blegge%2Bdopo%2B30%2Bmesi%252C%2Bil%2BSenato%2Bdice%2BS%25C3%25AC%2Bcon%2Buna%2Bfiducia%2Brisicata%252C%2Bsi%2Bcambia%2Bsu%2Bassicurazioni%252C%2Bprofesisoni%2B%2Bebanche%252C%2Bmentyre%2Brimane%2Bacces%2Bala%2Bpolemica%2Bsul%2BTelemarketing%2B-%2B03-08-2017%2B08-30-56.jpg[/img]
[b]TABELLA[/b]: http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/08/concorrenza-tabella
[b]APPROFONDIMENTO[/b]:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46060_dossier.htm
http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/02/legge-delega-mercato-e-concorrenza
http://quifinanza.it/soldi/ddl-concorrenza-e-legge-ecco-le-novita-per-professionisti-assicurazioni-energia-e-alberghi/134653/
https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23815-legge-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2017-le-slides-del-mef.html
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[color=red][b]Le principali novità di interesse per il settore delle imprese e professioni:[/b][/color]
- Modifiche al decreto legge n. 1 del 2012 sulle [b]PRESTAZIONI PROFESSIONALI[/b] e l'obbligo di INFORMATIVA PREVENTIVA scritta o digitale
- Potenziamento del servizio di [b]distribuzione farmaceutica[/b], accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria
- [b]NCC AUTOBUS[/b]: 3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione
- [b]VERIFICA VIOLAZIONE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA[/b]: ... la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione ... g-ter) accertamento, per mezzo di appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ... 1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di
polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle
risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193
- [b]ACCESSO AI SISTEMI INFORMATIVI PER PUBBLICA SICUREZZA[/b] - Modifiche al decreto legge n. 138 del 2011 - Art. 6-bis. Accesso ai sistemi informativi 1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno
- [b]PROFESSIONE FORENSE [/b](LEGGE N. 247 DEL 2012) - Art. 4-bis. Esercizio della professione forense in forma societaria 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. 2. Nelle società di cui al comma 1: a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. 3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo
svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o
incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. 4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. 5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1. 6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.
- MODIFICHE ALLA LEGGE N. 89 DEL 1913 ([b]NOTARIATO[/b])
- [b]DIRITTO D’AUTORE[/b] (legge n. 633 del 1941)
- [b]TRASPARENZA[/b]
Articolo 1 commi 125 - 129
125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche
amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché
con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi
comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con
società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno
precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa
dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai
soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano
alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti
non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o
indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili
annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle
somme erogate.
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125
e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel
periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica
ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di
gruppo».
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società
di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[b]- Attività odontoiatrica - Articolo 1 comma 153[/b]
153. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti
in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che
prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività
odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le
cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri
e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio
1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla
medesima legge (v. anche commi 154 e ss)
[size=18pt]LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
[b][color=red]Legge annuale per il mercato e la concorrenza. [/color][/b]
(GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2017[/size]
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg
DENTISTI: nuove norme nella legge 124/2017 sulla concorrenza
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
https://buff.ly/2uIoGVU