Data: 2017-08-08 07:54:04

subentro in diastributore carburante privato

La ditta X deposita comunicazione di subentro in impianto di distribuzione cerburante ad uso privato.
Dall'atto notarile accluso alla pratica risulta che la cessione dell'azienda (con annesso distributore) avrà effetto dal 01.10.2017.
Qual è la procedura più corretta tra
1) dichiarare l'inefficacia di quanto ricevuto
2) comunicare la sospensione della pratica indicando che la stessa inizierà a produrre effetti dal 01.10.2017
Io sarei per la prima...
grazie

riferimento id:41343

Data: 2017-08-08 12:26:58

Re:subentro in diastributore carburante privato

La L.R.6/2010, art. 96 c. 1 dice che "Le parti interessate comunicano al comune, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'ufficio delle dogane competenti il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, ..., [b]entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda[/b]. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto registrato.

Quindi se l'atto è registrato entro 15 giorni lo deve comunicare.

Il punto 88 del decreto 222/2016 prevede come la l.r. la mera comunicazione, che a mio avviso è ricevibile.

Vero è che la Delib.G.R. 09/06/2017, n. 10/6698 all'art. 10 prevede che il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione procede alla reintestazione dell'autorizzazione petrolifera e che decorso inutilmente tale termine la richiesta di subingresso si intende assentita... ma a mio avviso visto il punto 88 non è più dovuta la reintestazione.

riferimento id:41343

Data: 2017-08-08 13:56:08

Re:subentro in diastributore carburante privato


La ditta X deposita comunicazione di subentro in impianto di distribuzione cerburante ad uso privato.
Dall'atto notarile accluso alla pratica risulta che la cessione dell'azienda (con annesso distributore) avrà effetto dal 01.10.2017.
Qual è la procedura più corretta tra
1) dichiarare l'inefficacia di quanto ricevuto
2) comunicare la sospensione della pratica indicando che la stessa inizierà a produrre effetti dal 01.10.2017
Io sarei per la prima...
grazie
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Sottoscrivo al 100% l'analisi di Alberto Valenti!

riferimento id:41343

Data: 2017-08-09 07:06:51

Re:subentro in diastributore carburante privato

Quindi il fatto che il subentrante non sia ancora in possesso del bene/azienda non inficia la validità della comunicazione?
Grazie

riferimento id:41343

Data: 2017-08-09 08:49:23

Re:subentro in diastributore carburante privato


Quindi il fatto che il subentrante non sia ancora in possesso del bene/azienda non inficia la validità della comunicazione?
Grazie
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La presenza di un rapporto contrattuale è sufficiente a legittimare la procedura di subingresso anche se gli effetti giuridici sono condizionati ad una data futura o ad un evento futuro. Tale clausola non è rilevante ai fini amministrativi ma solo a quelli civilistici.

riferimento id:41343
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