Data: 2017-08-08 04:46:15

Contratti di locazione e futuro riscatto - (GU n.183 del 7-8-2017)


[size=14pt][b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 giugno 2017
Clausole standard dei contratti  locativi  e  di  futuro  riscatto  e
modalita'  di  determinazione  e  fruizione  del  credito  d'imposta.
(17A05464)
(GU n.183 del 7-8-2017)[/b][/size]



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI


                          di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto il  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015»;
  Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto-legge n. 47  del
2014, che, ai commi 1 e 2,  rimanda  alle  convenzioni  di  locazione
degli  alloggi  sociali  di  cui  al  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture 22 aprile 2008, adottato  in  attuazione  dell'art.  5
della legge 8 febbraio 2007, n.  9,  la  disciplina  sul  riscatto  a
termine degli stessi alloggi e che, al comma 3, fissa  le  condizioni
per usufruire del credito di imposta sui corrispettivi delle cessioni
degli stessi alloggi sociali;
  Visto, altresi', il comma 4 dell'art. 8 del suddetto  decreto-legge
n. 47 del 2014, che prevede  che  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  siano  disciplinate  le  clausole  standard  dei  contratti
locativi e di futuro riscatto, le tempistiche  e  gli  altri  aspetti
ritenuti  rilevanti  nel  rapporto,  nonche'  le  modalita'  di
determinazione e di fruizione del credito d'imposta;
  Viste le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio  2014,  n.  80,
che si applicano agli alloggi sociali di cui all'art. 10 del medesimo
decreto-legge n. 47 del 2014;
  Visto il concerto  espresso  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze con nota n. 864 del 19 luglio 2016;
  Vista l'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta  del
29 settembre 2016;
  Considerato che la Corte dei conti con Pec  dell'8  marzo  2017  ha
rappresentato l'esigenza di chiarire i presupposti normativi  sottesi
alla disposizione di cui all'art. 2, comma 5;
  Ritenuto,  ai  fini  dell'adeguamento  alle  osservazioni  avanzate
dall'organo di controllo,  a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti
sulla materia, di espungere  la  disposizione  contenuta  nell'ultimo
periodo del comma 5 dell'art. 2;

                              Decreta:

                              Art. 1


        Facolta' di riscatto a termine dell'alloggio sociale

  1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,  il
conduttore che, decorsi almeno sette anni dalla data di inizio  della
locazione, non sia proprietario, unitamente agli altri componenti del
proprio  nucleo  familiare,  di  altra  abitazione  nel  territorio
regionale  di  appartenenza,  adeguata  alle  esigenze  del  nucleo
familiare ai sensi delle vigenti normative  statali  e  regionali  in
materia di alloggio  sociale,  ha  facolta'  di  riscattare  l'unita'
immobiliare ad uso abitativo oggetto del contratto di locazione e  di
futuro riscatto disciplinato dal presente decreto,  acquistandone  la
proprieta'.
  2. Il diritto di riscatto e'  esercitato  dal  conduttore  mediante
trasmissione della relativa dichiarazione,  da  inviare  al  locatore
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o  posta  elettronica
certificata. Le parti stipulano il  relativo  atto  di  trasferimento
entro 120 giorni dal ricevimento  della  dichiarazione  di  riscatto,
presso il notaio designato dal conduttore.
  3. Il termine entro il  quale  il  conduttore  potra'  decidere  di
acquistare l'alloggio sociale e' stabilito dalle parti,  entro  dieci
anni dalla data di inizio della locazione.
                              Art. 2


            Contratto di locazione e di futuro riscatto

  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 47 del  2014
nelle convenzioni edilizie sono  determinati  i  limiti  massimi  dei
prezzi di cessione degli immobili ed i relativi canoni di  locazione,
al fine di tener conto delle  finalita'  sociali  poste  a  base  dei
contratti  di  locazione  e  di  futuro  riscatto.  Nelle  predette
convenzioni, qualora disciplinino anche  l'erogazione  di  contributi
pubblici per la realizzazione dell'alloggio  sociale,  sono  altresi'
determinati termini e modalita' per la restituzione  della  quota  di
contributo  pubblico  da  parte  del  beneficiario  dello  stesso,
aggiornato a norma di legge, in relazione  all'effettivo  periodo  di
locazione
  2. Il corrispettivo del contratto di vendita da stipulare  in  caso
di esercizio del diritto di riscatto, viene determinato nel contratto
di locazione, da rivalutarsi  annualmente  in  base  alla  variazione
dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  famiglie  operai  e
impiegati. Detto corrispettivo deve essere pagato entro  la  data  di
perfezionamento della vendita.
  3. Nel contratto di locazione viene, altresi',  convenuto  che,  in
caso  di  esercizio  del  diritto  di  riscatto,  una  parte  del
corrispettivo pagato al locatore, non inferiore al 20 per  cento  del
canone di affitto, verra' imputata al prezzo del trasferimento  della
proprieta', come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge  n.
47 del 2014. In caso di esercizio del diritto di riscatto, l'immobile
non puo' essere alienato prima dello scadere dei  cinque  anni  dalla
data  di  comunicazione  della  volonta'  di  riscattare,  che  deve
risultare dall'atto di trasferimento.
  4.  Nel  contratto  di  locazione  e  di  futuro  riscatto  sono
espressamente indicati  i  vincoli  relativi  al  prezzo  massimo  di
cessione sull'alloggio o gli altri vincoli disposti nella convenzione
sottoscritta con il Comune,  nonche'  gli  eventuali  atti  posti  in
essere per l'affrancamento degli stessi vincoli ai sensi dell'art. 5,
comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
  5. Il contratto di locazione e di futuro riscatto e' trascritto nei
registri immobiliari, per una durata massima di dieci anni.
  6.  In  tale  contratto  e'  stabilita  l'eventuale  quota  del
corrispettivo trattenuto dal locatore in conto del prezzo di acquisto
dell'alloggio, che il locatore stesso e' autorizzato a trattenere nel
caso in cui il conduttore non acquisti l'unita' immobiliare entro  il
termine stabilito. Le  parti  possono  altresi'  concordare  apposite
clausole per il rilascio del bene, sempre in caso di mancato acquisto
ovvero di mancato pagamento dei canoni.
                              Art. 3


                  Contratto preliminare di vendita

  1. E' fatta salva la facolta' delle parti di  concludere,  in  ogni
momento, un contratto preliminare di vendita da perfezionare per atto
pubblico  o  per  scrittura  privata  autenticata  da  notaio,  da
trascrivere nei registri immobiliari  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2645-bis del codice civile, avente ad oggetto  la  medesima
unita' immobiliare concessa  in  locazione,  purche'  tale  contratto
preveda che la relativa vendita non venga conclusa prima del  termine
di sette  anni  dalla  data  di  inizio  della  locazione  e  purche'
sussistano le condizioni soggettive previste dall'art. 1.
  2. Nel suddetto contratto  preliminare  di  vendita  potra'  essere
convenuto un incremento della quota parte dei  canoni  di  locazione,
scadenti successivamente alla data del preliminare stesso, che verra'
imputata al prezzo del trasferimento.
                              Art. 4


        Gli immobili accessibili ai contratti di locazione
                        e di futuro riscatto

  1. Qualsiasi  immobile  destinabile  o  trasformabile  in  alloggio
sociale, comprese le relative pertinenze, puo' accedere ai  contratti
di locazione e di futuro riscatto.
  2. Prima della stipula del  contratto  di  locazione  e  di  futuro
riscatto e'  necessario  cancellare  l'ipoteca  che  grava  sul  bene
oggetto del futuro riscatto. E'  possibile  prevedere  l'accollo  del
mutuo da parte del conduttore.
  3. In caso di stipula  del  contratto  di  locazione  e  di  futuro
riscatto per immobili in costruzione, i sette anni previsti dall'art.
1 decorrono dalla data di inizio  della  effettiva  locazione.  Resta
l'obbligo del locatore di produrre la  certificazione  di  agibilita'
nei  termini  di  legge  e,  comunque,  prima  del  trasferimento  in
proprieta' dell'immobile.
                              Art. 5


                        Trattamento fiscale

  1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  l'intero  corrispettivo  della  cessione
dell'alloggio sociale si considera conseguito alla data di  esercizio
del  diritto  di  riscatto  dell'unita'  immobiliare  da  parte  del
conduttore.
  2. Nei periodi di imposta precedenti all'esercizio del  diritto  di
riscatto, il canone di locazione percepito dal locatore concorre alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive anche per la quota  dello  stesso  che  le
parti hanno convenuto di imputare a credito del  prezzo  di  acquisto
futuro dell'alloggio.
  3. Nel caso di esercizio  del  diritto  di  riscatto  dell'alloggio
sociale da parte del conduttore, il locatore matura,  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, un credito d'imposta da determinarsi ai sensi dei commi 1
e 2 dell'art. 6.
                              Art. 6


            Modalita' di determinazione e di fruizione
                        del credito d'imposta

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, il credito d'imposta  di  cui
al comma 3 dell'art. 5 e' determinato applicando alle quote di canone
di  locazione  imputate  in  conto  del  prezzo  di  acquisto  futuro
dell'alloggio,  percepite  nei  periodi  di  imposta  antecedenti
all'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota pro tempore vigente
di cui all'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Ai fini dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  il
credito d'imposta di cui  al  comma  3  dell'art.  5  e'  determinato
applicando alle quote di canone di locazione imputate  in  conto  del
prezzo  di  acquisto  futuro  dell'alloggio,  percepite  nei  periodi
d'imposta antecedente l'esercizio del diritto di riscatto, l'aliquota
pro tempore vigente di cui all'art. 16  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446.
  3. I crediti di cui ai commi  1  e  2  possono  essere  utilizzati,
rispettivamente,  in  diminuzione  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative al periodo
d'imposta in cui e' stipulato il  contratto  di  vendita  dell'unita'
immobiliare; in caso di mancato utilizzo in tutto o  in  parte  degli
stessi, l'ammontare residuo potra' essere  riportato  ed  utilizzato,
senza alcun limite temporale, nelle dichiarazioni relative ai periodi
di imposta successivi.
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Roma, 21 giugno 2017

                                    Il Ministro delle infrastrutture
                                            e dei trasporti         
                                                  Delrio             
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-2961

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