Data: 2017-08-07 09:35:06

Autolavaggio

Buongiorno,
un autolavaggio ha presentato scia di avvio attività al suap senza allegare planimetria, scheda 5 e indicando dati catasti diversi dall'indirizzo.
Ho già letto sul forum che l'attività non è soggetta a scia.
Sul nostro portale abbiamo indicato che non sono soggette a scia le seguenti attività:
- i piccoli laboratori artigianali che impiegano un massimo di tre addetti per prestazioni che: non producono, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- non hanno scarichi idrici di tipo produttivo
- non producono rifiuti speciali pericolosi (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- non hanno un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

Rientrano in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e simili.
- depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio
- depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili
- uffici pubblici e studi professionali
- scuole senza laboratori annessi
- ospedali ed istituzioni sanitarie e socio assistenziali.

L'autolavaggio ha scarichi di tipo produttivo, infatti è in possesso di AUA per scarichi.
1) Secondo voi posso procedere con la richiesta di conformazione della scia o essendo attività libera lascio perdere e trasmetto la scia a tutti gli enti?
2) Il soggetto non ha ancora riesco la voltura dell'AUA, attualmente intestata al vecchi gestore. Come mi devo comportare?

Grazie

riferimento id:41313

Data: 2017-08-07 10:48:20

Re:Autolavaggio

Per punti:
1) autolavaggio è attività LIBERA cioè non soggetta a specifici adempimenti per l'attività propria. Quindi devi dichiarare la scia irricevibile in quanto non dovuta (non devi assolutamente far conformare), Nella dichiarazione di irricevibilità scrivi pure "si fa presente che nella scia erano comunque contenute informazioni errate fra cui ecc..... Si ricorda che per lo svolgimento dell'attività sono comunque necessari gli altri titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa"

2) AUA: non esiste la voltura dell'AUA ... non è prevista nè dal dlgs 59/2013 nè dal dlgs 222/2016 (http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-iii/sezione-iii-ambiente/13-aua-autorizzazione-unica-ambientale/) quindi l'eventuale variazione del soggetto proprietario o esercente non ha rilevanza diretta (ce l'ha al momento dell'attivazione di eventuali variazioni o rinnovo). PUOI SUGGERIRE sempre nella lettera del punto 1 di presentare comunicazione volontaria di subingresso

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