Data: 2017-08-07 06:41:36

CODICE DEL TERZO SETTORE - DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

[color=red][size=14pt][b]DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma  2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)
  Vigente al: 3-8-2017  [/b][/size][/color]

link: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg

riferimento id:41311

Data: 2017-08-07 06:44:41

Re:CODICE DEL TERZO SETTORE - DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

[b]MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ASSOCIAZIONI[/b]

[b]Art. 70 - Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche[/b]
1. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali
possono prevedere[b] forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di
beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee[/b]
degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di
trasparenza, pluralismo e uguaglianza.
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle
predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si
riferiscono, [b]somministrare alimenti e bevande[/b], previa segnalazione
certificata di inizio attivita' e comunicazione ai sensi
dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al
possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59.

[b]Art. 71 - Locali utilizzati[/b]
[color=red][b]1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si
svolgono le relative attivita' istituzionali, purche' non di tipo
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.[/b][/color]

[b]Art. 84 - Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato[/b]
1. Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui
all'articolo 79, commi 2 e 3, le seguenti attivita' effettuate dalle
organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi
organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul
mercato:
a) attivita' di [b]vendita [/b]di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
b) [b]cessione [/b]di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attivita' di [b]somministrazione [/b]di alimenti e bevande in
occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle
organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito
delle societa'


[b]Art. 85 - Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale [/b]

  1.  [color=red][b]Non  si  considerano  commerciali[/b][/color]  le  attivita'  svolte  dalle
associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli  scopi
istituzionali effettuate verso pagamento di  corrispettivi  specifici
nei confronti dei propri associati e dei familiari  conviventi  degli
stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono  la
medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto  costitutivo  o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione  locale  o  nazionale,
nonche' nei confronti di enti composti in  misura  non  inferiore  al
settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera m).
  2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini delle imposte
sui redditi, le cessioni  anche  a  terzi  di  proprie  pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli
stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli
scopi istituzionali.
  3. In deroga a quanto  previsto  dai  commi  1  e  2  del  presente
articolo [color=red][b]si considerano comunque commerciali[/b][/color], ai fini  delle  imposte
sui redditi, le [b]cessioni di beni nuovi [/b]prodotti per  la  vendita,  le
somministrazioni di pasti,  le  erogazioni  di  acqua,  gas,  energia
elettrica e vapore,  le  prestazioni  alberghiere,  di  alloggio,  di
trasporto e di deposito  e  le  prestazioni  di  servizi  portuali  e
aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate  nell'esercizio  delle
seguenti attivita':
    a) gestione di spacci aziendali e di mense;
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    d) pubblicita' commerciale;
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  4. Per le associazioni di promozione  sociale  ricomprese  tra  gli
enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),  della  legge  25
agosto  1991,  n.  287,  iscritte  nell'apposito  registro,  le  cui
finalita'  assistenziali  siano    riconosciute    dal    Ministero
dell'interno, non si considera in ogni  caso  commerciale,  anche  se
effettuata a fronte del  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  la
somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le  sedi  in
cui  viene  svolta  l'attivita'  istituzionale  da  bar  e  esercizi
similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e  soggiorni  turistici,
sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) tale attivita' sia strettamente complementare a quelle  svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata  nei
confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
    b) per lo svolgimento di tale attivita'  non  ci  si  avvalga  di
alcuno  strumento  pubblicitario  o  comunque  di  diffusione  di
informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
  5. Le  quote  e  i  contributi  corrisposti  alle  associazioni  di
promozione sociale di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione  della  base  imponibile,  ai  fini  dell'imposta  sugli
intrattenimenti.
  6. Non si considerano commerciali le attivita' di vendita  di  beni
acquisiti da terzi  a  titolo  gratuito  a  fini  di  sovvenzione,  a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario e  sia  svolta  senza  l'impiego  di  mezzi
organizzati  professionalmente  per  fini  di  concorrenzialita'  sul
mercato.
  7. I  redditi  degli  immobili  destinati  in  via  esclusiva  allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle  associazioni
di promozione sociale sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
societa'.

http://suapitalia.blogspot.it/2017/08/strutture-e-autorizzazioni-temporanee.html

riferimento id:41311

Data: 2017-08-07 07:07:36

Re:CODICE DEL TERZO SETTORE - DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

[color=red][b]OPINIONE PERSONALE:
[/b][/color]
Le norme del CODICE ampliano (o confermano) più che limitare i margini di azione dei soggetti del terzo settore.
Gli articoli 70-71-84-85 vanno nella direzione di:
- confermare compatibilità di qualsiasi destinazione urbanistica per sedi ed altri locali (ampliativo)
- confermare assenza requisiti morali/professionali per somministrazione temporanea (conferma)
-  prevedere notifica sanitaria per eventi (LIMITATIVO rispetto alle finalità del reg. ce 852)
- prevedere un regime fiscale di deroga per vendita, somministrazione e cessione beni quali attività di natura commerciale AI FINI FISCALI (non rilevante per la parte amministrazioni)

Sui requisiti dei circoli non vedo novità. RIMANGONO IN DEROGA essendo somministrazione rivolta ad una cerchia limitata di soggetti

riferimento id:41311

Data: 2017-08-07 07:11:42

Re:CODICE DEL TERZO SETTORE - DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

[color=red][b]Sintesi dal sito dewl GOVERNO:[/b][/color]

RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL’IMPRESA SOCIALE E DEL CINQUE PER MILLE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Di seguito le principali novità.

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

-la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;

-l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale;

-una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;

-la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;

-specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

-la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;

-un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;

-misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;

-la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale che devono essere esercitate affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale, armonizzando al contempo le tipologie di attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci. In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25 per cento del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-37/7696

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