Data: 2017-08-03 09:29:01

subingresso tabaccheria

Buongiorno,
mi è arrivata sul portale regionale una pratica di subingresso in una tabaccheria (hanno selezionato commercio al dettaglio settore non alimentare) ma dovrei dichiararla irricevibile per incompetenza?
Il precedente titolare ha cessato la parte di commercio che aveva quindi non si dovrebbe riferire alla vendita di altri prodotti ma solo alla licenza tabacchi.
Grazie

riferimento id:41293

Data: 2017-08-04 18:44:39

Re:subingresso tabaccheria


Buongiorno,
mi è arrivata sul portale regionale una pratica di subingresso in una tabaccheria (hanno selezionato commercio al dettaglio settore non alimentare) ma dovrei dichiararla irricevibile per incompetenza?
Il precedente titolare ha cessato la parte di commercio che aveva quindi non si dovrebbe riferire alla vendita di altri prodotti ma solo alla licenza tabacchi.
Grazie
[/quote]

In realtà anche la vendita di generi di monopolio "rientrerebbe" nella competenza suap dr 160 ma nessuno la attua.

QUINDI in pratica dichiara irricevibile per incompetenza ma usa questa formula "QUalora la scia si riferisca alla sola licenza di generi di monopolio si comunica ecc..."

riferimento id:41293

Data: 2017-08-07 12:48:25

Re:subingresso tabaccheria

Lo stesso vale se la pratica di subingresso si riferisse alla Tabella speciale tabacchi?
Qual è il riferimento normativo in base al quale i prodotti della tabella speciale possono essere venduti automaticamente grazie alla licenza AAMS?
Grazie mille

riferimento id:41293

Data: 2017-08-07 15:15:40

Re:subingresso tabaccheria


Lo stesso vale se la pratica di subingresso si riferisse alla Tabella speciale tabacchi?
Qual è il riferimento normativo in base al quale i prodotti della tabella speciale possono essere venduti automaticamente grazie alla licenza AAMS?
Grazie mille
[/quote]

Ecco i riferimenti normativi da cui si ricava quanto detto che qui ti sintetizzo:

1) Decreto Bersani fa salve le 3 tabelle speciali
2) l'allegato 9 del DM 1975 contiene un elenco di prodotti vendibili dai titolari delle tabelle speciali
3) la "licenza" per le tabelle speciali è separata da quella del commercio (chi ha la tabella speciale può vendere solo i relativi prodotti e chi ha la scia di commercio non può vendere i prodotti della tabella speciale)


********************

[b]Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/b]Art. 25 Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al d.m. 4 agosto 1988, n. 375 e all’articolo 2 del d.m. 16 settembre 1996 n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, [color=red][b]a eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all’allegato 9 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio  di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561.
(comma così modificato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 496)[/b][/color]

********************

[b]MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375 [/b]
  Norme  di  esecuzione  della  legge  11 giugno 1971, n.
426, sulla disciplina del commercio.

[b]Art. 56
[/b]9.  Per  i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di
monopolio, i titolari di  impianti  di  distribuzione  automatica  di
carburanti,  di  cui  all'art.  45,  n.  2,  3 e 7, della legge, sono
istituite tre apposite  tabelle,  tenuto  conto  della  natura  degli
esercizi,  degli  usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il
cui contenuto e' indicato nell'allegato 9 al presente  decreto,  sono
ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto.

[b]    ALLEGATO 9
[/b]Tabella per i titolari di farmacie
- prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericoltura, quali biberon, scalda-biberon,  bagnetti,
spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori  per  il  bagno,  spugne,
termometri, accappatoi per neonati, pannolini  e  tutine  assorbenti,
vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima  infanzia  di
speciale tessuto filtrante  e  anallergico,  lenzuolini  di  gomma  o
filtranti per neonati;
2- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attivita' sensoriale  e
visiva  del  bambino  parzialmente  ritardato,  quali  attrezzature
montessoriane;
-  Articoli  per  la  sicurezza  e  la  custodia  del  bambino  nella
deambulazione e nel  riposo,  quali  bretelle  sostenitrici  e  prime
attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- Bilance per neonati e per adulti;
- Busti, guaine,  pancere,  correttivi  e  curativi,  calze  collants
elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti  di  gomma
per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati  esclusivamente  a  tal
scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in  lana  termica  curati  allo
scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo  medicato
(e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri  cosmetici
destinati ad essere messi a contatto con la pelle o  con  le  mucose,
con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti,  disinfettanti  per  uso  animale  e  per  ambienti;
insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in
genere non di uso farmaceutico.
Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio
- Articoli per fumatori;
- Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici;
-  Moduli  e  stampati  in  genere  per  comunicazioni  e  richieste
indirizzate  a  enti  pubblici;  moduli  per  contratti  soggetti  a
registrazione;
- Articoli di cartoleria e cancelleria; mappe stradali e catastali;
- Articoli di bigiotteria  (articoli  prodotti  ad  imitazione  della
gioielleria  per  l'abbigliamento  e  l'ornamento  della  persona  in
metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli,  braccialetti,
catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre  e  vetri
colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da  polso,
fermacravatte, porta chiavi e simili;
- Posateria, temperini, piccole calamite, fibbie,  specchi,  pettini,
forbici e bigodini;
- Necessaires per viaggio e per toletta, purche' in metalli e materie
non preziosi;
- Articoli e servizi per il cucito, il ricamo ed i lavori  a  maglia,
nastri, spazzole, ventagli, in metalli e materie non preziosi;
- Apriscatole, levacapsule, tagliacarte  in  metalli  e  materie  non
preziosi;
-  Pellicole  cinematografiche,  musicassette  e  video-casseette  da
registrare;
- Lampade e torce elettriche, pile;
-  Cerette  e  prodotti  per  la  depilazione,  saponi,  dentifrici,
spazzolini da  denti,  per  unghie,  shampoo,  bagno-schiuma,  rasoi,
lamette, pennelli per barba, creme e  schiuma  da  barba,  dopobarba,
netta-orecchie, ferma-capelli e retine per capelli, profumi, acque da
toletta, acque di colonia, deodoranti, balsamo  per  capelli,  smalti
per unghie, creme per le mani, per il viso e per  il  corpo,  cipria,
ombretti,  mascara,  fard,  matite  per  occhi  e  labbra,  rossetti,
accessori per manicure, prodotti abbronzanti e liquidi o creme solari
e simili
- Caramelle, confetti, cioccolatini e pastigliaggi in  genere,  gomme
americane e simili, biscotti preconfezionati e simili;
- Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la  valigeria  e  la
borsetteria)    quali    portafogli,    portamonete,    portassegni,
portatessere, portafoto e simili, portachiavi,  portacarte,  cinture,
cinturini per orologi;
- Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti;
- Fazzoletti, piatti e bicchieri di carta, carta igienica;
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
- Callifughi,  cerotti,  garze,  siringhe,  profillatici,  assorbenti
igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura
di iodio e simili), cotone idrofilo;
- Articoli sportivi (meno i capi di  abbigliamento  e  le  calzature)
inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivvi;
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
-  Giocattoli  (non  sono  comprese  le  biciclette),  articoli  per
carnevale,  per  presepi,  alberi  di  Natale  ed  addobbi  natalizi,
pasquali e  per  altre  feste  o  ricorrenze  a  carattere  civile  o
religioso; articoli per feste e giochi di societa'; giochi pirici;
- Fiori artificiali;
- Lucidi e tinture per stoffe e calzature,  lacci,  tacchi,  solette,
calzascarpe ed altri accessori per calzature;
Tabella per i titolari di impianti di distrubuzione automatica di
carburanti
- Ricambi e  accessori  per  veicoli,  compresi  i  prodotti  per  la
manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse
di pronto soccorso.

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