Buongiorno,
mi è arrivata sul portale regionale una pratica di subingresso in una tabaccheria (hanno selezionato commercio al dettaglio settore non alimentare) ma dovrei dichiararla irricevibile per incompetenza?
Il precedente titolare ha cessato la parte di commercio che aveva quindi non si dovrebbe riferire alla vendita di altri prodotti ma solo alla licenza tabacchi.
Grazie
Buongiorno,
mi è arrivata sul portale regionale una pratica di subingresso in una tabaccheria (hanno selezionato commercio al dettaglio settore non alimentare) ma dovrei dichiararla irricevibile per incompetenza?
Il precedente titolare ha cessato la parte di commercio che aveva quindi non si dovrebbe riferire alla vendita di altri prodotti ma solo alla licenza tabacchi.
Grazie
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In realtà anche la vendita di generi di monopolio "rientrerebbe" nella competenza suap dr 160 ma nessuno la attua.
QUINDI in pratica dichiara irricevibile per incompetenza ma usa questa formula "QUalora la scia si riferisca alla sola licenza di generi di monopolio si comunica ecc..."
Lo stesso vale se la pratica di subingresso si riferisse alla Tabella speciale tabacchi?
Qual è il riferimento normativo in base al quale i prodotti della tabella speciale possono essere venduti automaticamente grazie alla licenza AAMS?
Grazie mille
Lo stesso vale se la pratica di subingresso si riferisse alla Tabella speciale tabacchi?
Qual è il riferimento normativo in base al quale i prodotti della tabella speciale possono essere venduti automaticamente grazie alla licenza AAMS?
Grazie mille
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Ecco i riferimenti normativi da cui si ricava quanto detto che qui ti sintetizzo:
1) Decreto Bersani fa salve le 3 tabelle speciali
2) l'allegato 9 del DM 1975 contiene un elenco di prodotti vendibili dai titolari delle tabelle speciali
3) la "licenza" per le tabelle speciali è separata da quella del commercio (chi ha la tabella speciale può vendere solo i relativi prodotti e chi ha la scia di commercio non può vendere i prodotti della tabella speciale)
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[b]Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/b]Art. 25 Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al d.m. 4 agosto 1988, n. 375 e all’articolo 2 del d.m. 16 settembre 1996 n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, [color=red][b]a eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all’allegato 9 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561.
(comma così modificato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 496)[/b][/color]
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[b]MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375 [/b]
Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n.
426, sulla disciplina del commercio.
[b]Art. 56
[/b]9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di
monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di
carburanti, di cui all'art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge, sono
istituite tre apposite tabelle, tenuto conto della natura degli
esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il
cui contenuto e' indicato nell'allegato 9 al presente decreto, sono
ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto.
[b] ALLEGATO 9
[/b]Tabella per i titolari di farmacie
- prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericoltura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti,
spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne,
termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti,
vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di
speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o
filtranti per neonati;
2- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attivita' sensoriale e
visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature
montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella
deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime
attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- Bilance per neonati e per adulti;
- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants
elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma
per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tal
scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica curati allo
scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato
(e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici
destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose,
con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti;
insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in
genere non di uso farmaceutico.
Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio
- Articoli per fumatori;
- Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici;
- Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste
indirizzate a enti pubblici; moduli per contratti soggetti a
registrazione;
- Articoli di cartoleria e cancelleria; mappe stradali e catastali;
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della
gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in
metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti,
catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri
colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso,
fermacravatte, porta chiavi e simili;
- Posateria, temperini, piccole calamite, fibbie, specchi, pettini,
forbici e bigodini;
- Necessaires per viaggio e per toletta, purche' in metalli e materie
non preziosi;
- Articoli e servizi per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia,
nastri, spazzole, ventagli, in metalli e materie non preziosi;
- Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non
preziosi;
- Pellicole cinematografiche, musicassette e video-casseette da
registrare;
- Lampade e torce elettriche, pile;
- Cerette e prodotti per la depilazione, saponi, dentifrici,
spazzolini da denti, per unghie, shampoo, bagno-schiuma, rasoi,
lamette, pennelli per barba, creme e schiuma da barba, dopobarba,
netta-orecchie, ferma-capelli e retine per capelli, profumi, acque da
toletta, acque di colonia, deodoranti, balsamo per capelli, smalti
per unghie, creme per le mani, per il viso e per il corpo, cipria,
ombretti, mascara, fard, matite per occhi e labbra, rossetti,
accessori per manicure, prodotti abbronzanti e liquidi o creme solari
e simili
- Caramelle, confetti, cioccolatini e pastigliaggi in genere, gomme
americane e simili, biscotti preconfezionati e simili;
- Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la
borsetteria) quali portafogli, portamonete, portassegni,
portatessere, portafoto e simili, portachiavi, portacarte, cinture,
cinturini per orologi;
- Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti;
- Fazzoletti, piatti e bicchieri di carta, carta igienica;
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profillatici, assorbenti
igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura
di iodio e simili), cotone idrofilo;
- Articoli sportivi (meno i capi di abbigliamento e le calzature)
inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivvi;
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
- Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli per
carnevale, per presepi, alberi di Natale ed addobbi natalizi,
pasquali e per altre feste o ricorrenze a carattere civile o
religioso; articoli per feste e giochi di societa'; giochi pirici;
- Fiori artificiali;
- Lucidi e tinture per stoffe e calzature, lacci, tacchi, solette,
calzascarpe ed altri accessori per calzature;
Tabella per i titolari di impianti di distrubuzione automatica di
carburanti
- Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la
manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse
di pronto soccorso.
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