Buongiorno,
purtroppo da quando ci hanno passato anche le competenze dell’Ufficio Commercio abbiamo non pochi problemi nel gestire l’eventuale richiesta di sanzione alla PM in base ai vari casi che ci capitano.
E’ entrato in vigore il D. Lgs n. 222 del 25/11/2016 e la Regione Toscana si doveva adeguare entro il 30/06/2017 ma ancora il Testo del Commercio della Regione Toscana è il 28/2005.
Alla luce di questo abbiamo i seguenti casi di cui siamo venuti a conoscenza a luglio che vorremmo capire se continuare a richiedere l’applicazione della sanzione alla PM oppure no:
- mancata comunicazione della variazione ragione sociale e/o legale rappresentante per esercizio di vicinato e/o esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
- comunicazione oltre i 60 giorni della variazione ragione sociale e/o legale rappresentante per esercizio di vicinato e/o esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
- mancata comunicazione di cessazione definitiva (il dubbio di questa viene perché nella BOZZA della BUOVA L.R. Toscana ha eliminato la cessazione per il commercio in sede fissa e non per le altre attività)
- comunicazione oltre i 60 giorni del subentro nuovo gestore in distributore di carburanti senza trasferimento della titolarità.
Grazie
[color=red]PREMESSA: voi non chiedete l'applicazione della sanzione ma SEGNALATE alla Polizia Locale che valuterà autonomamente. Anche se ritenete non applicabile la sanzione niente vieta di segnalarlo.
Le problematiche descritte di seguito sono rilevanti perchè la Regione non ha adottato le norme di recepimento del dlgs 222 ... ed il decreto non è in piena sintonia con la disciplina regonale (a volte più semplificata, e qui non ci sarebbero problemi, a volte più complessa)
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- mancata comunicazione della variazione ragione sociale e/o legale rappresentante per esercizio di vicinato e/o esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
[color=red]NON SANZIONABILE essendo venuto meno l'obbligo normativo a livello nazionale[/color]
- comunicazione oltre i 60 giorni della variazione ragione sociale e/o legale rappresentante per esercizio di vicinato e/o esercizio di somministrazione alimenti e bevande;
[color=red]NON SANZIONABILE essendo venuto meno l'obbligo normativo a livello nazionale[/color]
- mancata comunicazione di cessazione definitiva (il dubbio di questa viene perché nella BOZZA della BUOVA L.R. Toscana ha eliminato la cessazione per il commercio in sede fissa e non per le altre attività)
[color=red]NON SANZIONABILE essendo venuto meno l'obbligo normativo a livello nazionale[/color]
- comunicazione oltre i 60 giorni del subentro nuovo gestore in distributore di carburanti senza trasferimento della titolarità.
[color=red]NON SANZIONABILE essendo venuto meno l'obbligo normativo a livello nazionale[/color]