Data: 2017-08-02 07:52:27

Avvio centro socio educativo semiresidenziale per minori

Buongiorno,
una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha presentato istanza per l'avvio di un centro socio - educativo semiresidenziale (diurno) per minori in condizioni di disagio economico, sociale, familiare,
che darebbe in gestione ad una Associazione di Volontariato.
Nella modulistica in nostro possesso, tale attività non è contemplata.
Si tratta di una SCIA, o di un procedimento autorizzatorio?
E' sufficiente richiedere parere alla Commissione Multidisciplinare della ASL, o dobbiamo coinvolgere anche Servizi Sociali e Pubblica Istruzione?
In questo caso, dovremmo indire Conferenza dei Servizi?
Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.
Paola

riferimento id:41277

Data: 2017-08-02 09:00:17

Re:Avvio centro socio educativo semiresidenziale per minori


Buongiorno,
una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha presentato istanza per l'avvio di un centro socio - educativo semiresidenziale (diurno) per minori in condizioni di disagio economico, sociale, familiare,
che darebbe in gestione ad una Associazione di Volontariato.
Nella modulistica in nostro possesso, tale attività non è contemplata.
Si tratta di una SCIA, o di un procedimento autorizzatorio?
E' sufficiente richiedere parere alla Commissione Multidisciplinare della ASL, o dobbiamo coinvolgere anche Servizi Sociali e Pubblica Istruzione?
In questo caso, dovremmo indire Conferenza dei Servizi?
Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.
Paola
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Si tratta di una scia art. 22 lr 41/2005 che trasmetti a ASL e Polizia locale

Art. 22
- Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività
1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale (16) ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;
[color=red][b]c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.[/b][/color]
2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

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