Buongiorno,
una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha presentato istanza per l'avvio di un centro socio - educativo semiresidenziale (diurno) per minori in condizioni di disagio economico, sociale, familiare,
che darebbe in gestione ad una Associazione di Volontariato.
Nella modulistica in nostro possesso, tale attività non è contemplata.
Si tratta di una SCIA, o di un procedimento autorizzatorio?
E' sufficiente richiedere parere alla Commissione Multidisciplinare della ASL, o dobbiamo coinvolgere anche Servizi Sociali e Pubblica Istruzione?
In questo caso, dovremmo indire Conferenza dei Servizi?
Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.
Paola
Buongiorno,
una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha presentato istanza per l'avvio di un centro socio - educativo semiresidenziale (diurno) per minori in condizioni di disagio economico, sociale, familiare,
che darebbe in gestione ad una Associazione di Volontariato.
Nella modulistica in nostro possesso, tale attività non è contemplata.
Si tratta di una SCIA, o di un procedimento autorizzatorio?
E' sufficiente richiedere parere alla Commissione Multidisciplinare della ASL, o dobbiamo coinvolgere anche Servizi Sociali e Pubblica Istruzione?
In questo caso, dovremmo indire Conferenza dei Servizi?
Ringraziando anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.
Paola
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Si tratta di una scia art. 22 lr 41/2005 che trasmetti a ASL e Polizia locale
Art. 22
- Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività
1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale (16) ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;
[color=red][b]c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.[/b][/color]
2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.