Buongiorno, è pervenuta una pratica Suap in Conferenza di Servizi per la realizzazione in zona paesaggistica di un impianto di riciclaggio inerti da costruzione o demolizione "In regime di procedura semplificata". Nella Check List il tecnico sostiene che l'intervento non è da intendersi previsto negli artt. 208-210 del D. Lgs. 152/2006, bensì negli artt. 214 - 216 dello stesso decreto.
La procedura semplificata prevista dagli articoli 214 - 216 prevede solamente l'autorizzazione all'esercizio, e non la realizzazione dell'impianto.
Secondo voi e' corretta l'interpretazione dello scrivente che l'intervento proposto può essere gestito dal suap solamente per l'aspetto paesaggio e non tanto per l'aspetto di realizzazione del nuovo impianto, in base al punto 2 lettera f) art. 17 delle direttive, pertanto da presentarsi direttamente alla Provincia?