Data: 2017-07-30 13:19:07

Circolare 10/2017 - Modulistica edilizia unificata e profili applicativi

BURL Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 24 luglio 2017

Circolare regionale 20 luglio 2017 - n. 10
Modulistica edilizia unificata e profili applicativi della disciplina edilizia

Le novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del
2016 hanno reso necessario l’adeguamento della modulistica
per i titoli edilizi. Tutti i nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati,
approvati il 4 maggio e il 6 luglio scorsi in Conferenza Unificata,
con Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, sono stati
adeguati alle normative regionali e approvati, in un unico provvedimento,
con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio
2017, n. 6894.
I comuni saranno tenuti a pubblicare sul loro sito istituzionale
e ad adottare i moduli unificati e standardizzati, come adeguati
da Regione Lombardia.
Nelle more di un aggiornamento e riallineamento della normativa
regionale, si ritiene utile fornire alcune considerazioni in
merito ad aspetti della disciplina edilizia di più frequente ricorrenza,
al solo fine di agevolarne la corretta applicazione: come
noto, infatti, il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia)
è stato interessato negli ultimi tempi da ripetuti interventi di
modifica, anche con effetti di prevalenza rispetto a disposizioni
presenti nella l.r. n. 12/2005.
Interventi edilizi
A fronte di una giurisprudenza costituzionale consolidata in
questi anni, si è affermato espressamente che «la definizione delle
diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato». Pertanto
la declaratoria degli interventi edilizi dettata all’art. 27 della
l.r. n. 12/2005 è da considerarsi superata, dovendosi ormai fare
riferimento alle definizioni di cui all’art. 3 del d.p.r. 380/2001, in
quanto disposizioni espressamente qualificate dalla Corte costituzionale
come «principi fondamentali della materia» di potestà
legislativa concorrente «governo del territorio».
Procedure edilizie
Il d.lgs. n. 222/2016 ha modificato in più punti il D.P.R. 380, ridefinendo
i regimi amministrativi in materia edilizia come dettagliato
nella relativa tabella A e comportando anche i conseguenti
aggiornamenti della modulistica.
Ai fini della realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia le fattispecie oggi possibili sono le seguenti:
attività edilizia libera senza titolo abilitativo e CIL; CILA; SCIA; permesso
di costruire; permesso di costruire convenzionato; SCIA
alternativa al permesso di costruire.
Nel dettaglio:
1) Attività edilizia libera: riguarda gli interventi di cui all’art. 6,
comma 1, del d.p.r. 380, che sono eseguiti senza alcun
titolo abilitativo; è richiesta la comunicazione di avvio lavori
per la sola fattispecie di cui alla lettera e bis), ossia «le
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare
della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta giorni».
2) Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli
interventi non riconducibili all’attività edilizia libera e non
assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) o a permesso di costruire, secondo le procedure di
cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380.
3) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di
cui all’art. 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380, secondo
le procedure di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 e
all’articolo 23 bis, commi 1 e 2 dello stesso d.p.r. 380.
4) Permesso di costruire, obbligatorio nei casi di cui all’art.
10, comma 1, del d.p.r. 380, nonché in quelli espressamente
previsti dalla l.r. n. 12/2005: realizzazione di nuovi fabbricati
nelle aree destinate all’agricoltura (artt. 59 e 60);
interventi in deroga (art. 40); mutamenti di destinazione
d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione
di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto
e luoghi destinati a centri sociali (art. 52, comma 3 bis);
interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento
di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.
33, comma 3 ter); mutamenti di destinazione d’uso di immobili,
anche non comportanti la realizzazione di opere
edilizie, finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di
sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 52, comma
3 ter). La procedura di rilascio resta normata dall’art. 38
della l.r. n. 12/2005.
5) Permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’articolo
28 bis del d.p.r. 380, nei casi previsti dall’art. 14, comma 1
bis, e dall’art. 73 bis, comma 2, della l.r. n. 12/2005, nonché
nei casi previsti dal PGT.
6) Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa
al permesso di costruire, nei soli casi di cui all’articolo
23, comma 01, del d.p.r. 380.
Non è più attivabile la D.I.A. alternativa al permesso di costruire
disciplinata agli articoli 41 (comma 1) e 42 della l.r.
n. 12/2005, mentre la comunicazione di eseguita attività di cui
al comma 2 dello stesso art. 41 è da intendersi sostituita con la
fattispecie di SCIA contemplata all’art. 22, comma 2, del d.p.r.
380, come modificato dal d.lgs. n. 222/2016.
Mutamenti di destinazione d’uso
Quanto affermato all’art. 52, comma 1, della l.r. n.  12/2005,
ovvero «i mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni
urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere
edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento», non opera
più, dovendosi ormai riferire alla classificazione degli interventi
ex art. 3 comma 1, del T.U. statale, per il quale la modifica della
destinazione d’uso rileva ai fini della qualificazione dell’intervento
edilizio, fermo restando che debbano essere conformi alle
previsioni urbanistiche comunali (si vedano, in particolare, le definizioni
di manutenzione straordinaria e di restauro-risanamento
conservativo, quest’ultima appena modificata dall’art. 65 bis del
d.l. n. 50/2017, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96).
Per contro, nella nostra Regione non trova applicazione l’art.
23 ter del d.p.r. 380 (introdotto con il d.l. n. 133/2014, convertito
in legge n. 164/2014), che, facendo espressamente «salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali», detta una disciplina
del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante cui la legislazione
di Regione Lombardia risulta già sostanzialmente allineata
(cfr. art. 51 della l.r. n. 12/2005).
Sottotetti
La disciplina dettata dalla l.r. n. 12/2005 ai fini del recupero
abitativo dei sottotetti esistenti contiene, all’art. 64, comma 9, un
riferimento alla denuncia di inizio attività, procedura oggi non
più attivabile. A motivo dell’espressa qualificazione degli interventi
di recupero dei sottotetti «come ristrutturazione edilizia»,
operata dall’art. 64, comma 2, il regime giuridico applicabile
agli stessi andrà individuato di volta per volta sulla base degli
elementi progettuali che connotano la singola iniziativa: SCIA o
permesso di costruire ai sensi dell’art. 22, comma 7, per la ristrutturazione
c.d. «leggera»; permesso di costruire o SCIA alternativa
per la ristrutturazione c.d. «pesante».
Parimenti superati vanno considerati anche i riferimenti (presenti
nella l.r. n. 12/2005 all’art. 63, comma 4, e all’art. 64, comma
10) al silenzio-assenso, non più applicabile ai fini del conseguimento
dell’agibilità dopo le modifiche apportate alla relativa
disciplina dal d.lgs. n. 222/2016.

Il direttore generale
Roberto Laff

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