Data: 2017-07-30 13:15:56

Appalti, legittimo l’avvicendamento tra i componenti della commissione aggiudica

Appalti, legittimo l’avvicendamento tra i componenti della commissione aggiudicatrice

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2017/07/28/appalti-legittimo-l-avvicendamento-tra-i-componenti-della-commissione-aggiudicatrice

APPROFONDIMENTI:
http://www.self-entilocali.it/2017/02/23/commissione-di-gara-la-sostituzione-nel-corso-dei-lavori-di-un-componente/

[b]TAR Roma, Sezione II - Sentenza 05/11/2009 n. 10878[/b]
d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1
La commissione giudicatrice di gare di appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti (C. Stato, IV, 11 novembre 2002, n. 6194; C. Stato, VI, 27 dicembre 2000, n. 6875; C. Stato, V, 24 novembre 1992, n. 1392; C. Stato, VI, 13 aprile 1991, n. 182; C. Stato, VI, 15 novembre 1982, n. 566). La natura di collegio perfetto non è inficiata dalla nomina di supplenti, ma, anzi, ne è confermata. La giurisprudenza ha infatti ritenuto che il criterio più sicuro per individuare, nel silenzio della legge, quando un organo collegiale debba ritenersi «perfetto» è quello che assegna tale connotazione al collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti ( C. Stato, VI, 10 febbraio 2006 n. 543; C. Stato, V, 1 ottobre 2002, n. 5139; C. Stato, IV, 2 marzo 2001, n. 1183; C. Stato, IV, 22 febbraio 2001, n. 940; C. Stato, IV, 7 ottobre 1997, n. 1100). Lo scopo della supplenza, nel caso di commissioni di gara, è proprio quello, da un lato, di garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, e dall'altro lato che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti. Sicché, la necessità che il collegio perfetto operi con il plenum dei suoi componenti non è contraddetta dalla nomina di supplenti. Infatti il plenum dei componenti del collegio perfetto va riferito alla contestuale presenza del numero di componenti previsto, e non alla necessaria identità fisica delle persone che compongono il collegio. Posto che il supplente ha la funzione istituzionale di sostituire il membro effettivo in caso di suo impedimento, il plenum è garantito ogni qualvolta del collegio faccia parte il numero di componenti previsto, o mediante i membri effettivi o mediante i supplenti. Nel caso di specie la nomina di membri supplenti è stata prevista già in seno all’atto di nomina della Commissione, insieme all’indicazione dei membri effettivi, conformemente al disposto di cui all’art. 84 comma 10 del D. lgs. 163/2006. Tale atto di nomina costituisce la fonte della legittimazione dei membri supplenti a svolgere le funzioni di componenti della commissione di gara; e la previsione di supplenti, in aggiunta ai membri effettivi, disposta con l'atto di nomina della commissione di gara, non può considerarsi in sé illegittima. Quanto poi alla questione dell'avvicendamento dei membri supplenti con quelli effettivi, senza che nei verbali si sia dato atto dell'impedimento di questi ultimi, va anzitutto osservato che l'atto di nomina della commissione ha previsto la possibilità di sostituzione dei membri effettivi con i supplenti. A fronte di tale facoltà, prevista nell'atto di nomina della commissione, non era indispensabile che i verbali di gara dessero atto dell'impedimento del membro effettivo. La legittimazione del supplente a partecipare alle riunioni discende, infatti, dal semplice fatto dell'assenza del componente effettivo. Inoltre la giurisprudenza ha ritenuto che, al fine della legittimità dell'intervento del supplente, in una commissione giudicatrice, non è indispensabile che nel verbale si dia atto dell'impedimento del componente effettivo, atteso che, stante la legittimazione istituzionale del supplente a sostituire il membro effettivo per ogni suo impedimento, anche temporaneo, la verbalizzazione espressa dell'impedimento si tradurrebbe in una mera clausola di stile (cfr. Cons. Stato VI, 10.2.2006 n. 543 e Tar Campania Napoli II, 31.5.2007 n. 5891) . Così più in generale si è affermato ( sia pure con riferimento alle commissioni di esame di avvocato), che “le sottocommissioni o le commissioni principali possono essere presiedute anche dal vicepresidente senza che occorra, allo scopo, una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione, ciò per evitare la reiterazione di formule di stile variamente costruite” (C. Stato, IV, 1 febbraio 2001, n. 367).

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