Data: 2017-07-28 11:44:49

ncc

al fine di ottenere informazioni per la voltura di una licenza ncc, il titolare di una autorizzazione ncc  rilasciata dal ns comune nel 2016 ci ha mandato copia di un "accordo commerciale" stipulato in forma privata tra lo stesso e la società (snc) di cui è dipendente.

Nella premessa dell'accordo viene dichiarato
1) che l'azienda individuale di cui è titolare l'intestatario della autorizzazione ncc non è operante !!
2) che la normativa prevede la possibilità di utilizzo della licenza da parte della società solo a seguito di conferimento della stessa da parte del dipendente solo per il periodo nel quale venga mantenuta la qualifica !!?

Nell'atto si legge inoltre che le parti concordano di stipulare contratto di affitto di ramo d'azienda con scadenza 30/09/2019 stabilendo già che al termine dell'affitto la licenza viene ceduta alla società.

il ns regolamento ncc dice che il titolare di autorizzazione può gestirla in forma singola o associata ed in questo caso prevede che si possa associare in cooperative di produzione e lavoro, in consorzi tra imprese artigiane ed in altre forme previste dalla legge

Mi potete aiutare? Che ne pensate?
grazie

riferimento id:41213

Data: 2017-07-28 13:14:50

Re:ncc

Mi sembra che sia stata fatto confusione. Il conferimento è una cosa e il trasferimento di azienda è un’altra.

La sentenza  del TAR Lazio n. 6606/2013 riporta:
[i]Per conferimento non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. Nel caso d’adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d’impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa. La società cooperativa, attuando essa stessa il servizio di taxi, può, pertanto, rappresentare, in ogni sede, sia i propri interessi collettivi sia gli interessi dei soci.[/i]

Nel caso che descrivi direi che si tratta di un vero e proprio trasferimento aziendale (visto che viene indicato esplicitamente) quindi un'ipotesi che implica il c.d. subingresso e non il conferimento.
Il conferimento si esplica con l'apporto della licenza dentro il soggetto complessivo al fine dello sfruttamento della stessa collettivamente. In questo caso non si applicano le regole contrattuale del trasferimento d'azienda e il soggetto può recedere: Tizio non trasferisce ad altri la sua azienda ma la unisce a quella degli altri per lo sfruttamento collettivo della stessa.
Il “conferimento” che descrivi sembrerebbe, invece, un trasferimento aziendale da gestire ai sensi dell’art. 9 delle legge 21/92 anziché ai sensi dell’art. 7

Guarda anche questi topic:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=41139.0

riferimento id:41213

Data: 2017-08-01 15:57:39

Re:ncc

grazie per la risposta. tutto chiaro.
A questo punto però mi chiedono, visto che non intendono prendere in considerazione il conferimento in cooperativa e/o consorzio della autorizzazione da parte del titolare e dipendente, se è possibile l'utilizzo della autorizzazione da parte della società datrice di lavoro del titolare, tramite una "associazione in partecipazione".

riferimento id:41213

Data: 2017-08-02 09:54:26

Re:ncc


grazie per la risposta. tutto chiaro.
A questo punto però mi chiedono, visto che non intendono prendere in considerazione il conferimento in cooperativa e/o consorzio della autorizzazione da parte del titolare e dipendente, se è possibile l'utilizzo della autorizzazione da parte della società datrice di lavoro del titolare, tramite una "associazione in partecipazione".
[/quote]

Non è possibile.
O si ha cessione di azienda o si ha conferimento.
L'associazione in partecipazione inoltre non è più modalità generalmente prevista (salvo eccezioni) dopo le recenti riforme del job's act

riferimento id:41213
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