Data: 2017-07-28 05:47:36

animali

C'è differenza di regime giuridico tra animali pericolosi e animali esotici? In commissione ccvlps che prescrizioni vanno date se ci sono animali esotici o pericolosi?

riferimento id:41209

Data: 2017-07-28 14:49:56

Re:animali


C'è differenza di regime giuridico tra animali pericolosi e animali esotici? In commissione ccvlps che prescrizioni vanno date se ci sono animali esotici o pericolosi?
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Sì, vi è una differenza di regime, prescrizioni e vincoli.

[color=red][size=18pt][b]ANIMALI PERICOLOSI
[/b][/size][/color]
Ministero dell'ambiente
D.M. 19/04/1996
Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1996, n. 232.
Epigrafe
Premessa
1.
2.
3.
Allegato A
Allegato B

D.M. 19 aprile 1996 (1)
Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1996, n. 232.
(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto
CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITÀ E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la «Attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;
Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;
Considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
Considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;
Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;
Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:


1. 1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.


2. 1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.


3. 1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 , sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.


Allegato A (3)

Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.
Ad esso appartengono:
tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;
tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;
tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.
Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.
Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.
Classe MAMMALIA

Ordine MARSUPIALIA
Famiglia Dasyuridae tutti i generi
tutte le specie Topi e Ratti
Marsupiali
Macropodidae tutti i generi
tutte le specie Canguri
Ordine PRIMATES
Famiglia Cheirogaleidae tutti i generi
tutte le specie Lemuri pigmei
Lemuridae tutti i generi
tutte le specie Lemuri
Indriidae tutti i generi
tutte le specie Lemuri
saltatori
Daubentoniidae tutti i generi
tutte le specie Aye-aye
Lorsidae tutti i generi
tutte le specie Lorisini
Tarsiidae tutti i generi
tutte le specie Tarsidi
Callitrichidae tutti i generi
tutte le specie Scimmie orso
Cebidae tutti i generi
tutte le specie Scimmie del
nuovo mondo
Cercopithecidae tutti i generi
tutte le specie Scimmie del
vecchio mondo
Hylobatidae tutti i generi
tutte le specie Gibboni
Pongidae tutti i generi
tutte le specie Orango,
Scimpanzè,
Gorilla
Ordine CARNIVORA
Famiglia Canidae tutti i generi
tutte le specie Lupi, Volpi,
sciacalli,
coyote
Ursidae tutti i generi
tutte le specie Orsi
Procyonidae tutti i generi
tutte le specie Orsi lavatori
Aliuridaè tutti i generi
tutte le specie Panda
Mustelidae
Genere Eira tutte le specie Tayra
Gulo tutte le specie Ghiottone
Mellivora tutte le specie Tasso del miele
Meles tutte le specie Tassi
Arctonyx tutte le specie Tassi
Mydaus tutte le specie Tassi
Taxidea tutte le specie Tassi
Lutra tutte le specie Lontre
Pteronura tutte le specie Lontra gigante
Aonyx tutte le specie Lontre
Enhydra tutte le specie Lontra marina
Hyaenidae tutti i generi
tutte le specie Iene
Falidae tutti i generi
tutte le specie Leoni, tigri,
pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA
Famiglia Elephantidae tutti i generi
tutte le specie Elefanti
Ordine PERISSODACTYLA
Famiglia Rhinocerontidae tutti i generi
tutte le specie Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA
Famiglia Suidae tutti i generi
tutte le specie Cinghiali
Tayassuidae tutti i generi
tutte le specie Pecari
Hippopotamidae tutti i generi
tutte le specie Ippopotami
Cervidae tutti i generi
tutte le specie Cervi, alce,
daino, etc.
Bovidae tutti i generi
tutte le specie Antilopi,
bufali, caprini,
etc.
Ordine RODENTIA
Famiglia Hystricidae tutti i generi
tutte le specie Istrici
Erithizontidae tutti i generi
tutte le specie Istrici arborei
Hydrochoeridae tutti i generi
tutte le specie Capibara
Dinomydae tutti i generi
tutte le specie Paracana
Dasyproctidae tutti i generi
tutte le specie Aguti


Classe REPTILIA

Ordine TESTUDINES
Famiglia Bataguridae
Genere Mauremys M. caspica Mauremide
caspica
Famiglia Chelydridae
Genere Chelydra C. serpentina Tartaruga
azzannatrice
Macroclemmis M. temminchi Tartaruga
alligatore

Ordine: Crocodylia;
Famiglia: Crocodylidae;
sottofamiglia: Crocodylinae;
genere: tutti i generi;
specie: tutte le specie;
Sottofamiglia: Tomistominae;
genere: tutti i generi;
specie: tutte le specie;
Famiglia: Alligatoridae;
genere: tutti i generi;
specie: tutte le specie;
Famiglia: Gavialidae;
genere: tutti i generi;
specie: tutte le specie.

Ordine SQUAMATA
Famiglia Helodermatidae
Genere Heloderma tutte le specie Gila
Famiglia Varanidae
Genere Varanus tutte le specie Varani
Famiglia Boidae
Genere Pithon P. reticulatus Pitone
reticolato
Enectes E. marinus Anaconda
Famiglia Elapidae tutti i generi
tutte le specie Cobra, mamba,
corallo, etc.
Colubridae
Genere Atractapsis tutte le specie Atrattapsidi
Dispholidus D. typus
Thelotornis T. kirtlandii
Famiglia Viperidae
Sottofamiglia Viperinae tutti i generi
tutte le specie Vipere
Crotalinae tutti i generi
tutte le specie Mocassini,
serpenti a
sonagli.
(3) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 26 aprile 2001 (Gazz. Uff. 15 maggio 2001, n. 111).


Allegato B

Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.
Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.
Classe MAMMALIA

Ordine CARNIVORA
Famiglia Canidae
Genere Vulpes V. vulpes Volpe
Ordine ARTIODACTYLA
Famiglia Suidae
Genere Sus S. scrofa Cinghiale
Famiglia Cervidae
Genere Cervus C. elephus Cervo
Genere Capreolus C. capreolus Capriolo
Genere Dama D. dama Daino
Famiglia Bovidae
Genere Ovis O. orientalis Muflone

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Data: 2017-07-28 14:54:02

Re:animali

[color=red][b][size=18pt]ANIMALI ESOTICI
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Esistono norme comunitaria sugli animali esotici in acquacoltura ... mentre per gli altri animali risultano provvedimenti sono di alcune regioni:
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/Fauna%20e%20Flora/Flora%20e%20Fauna.htm

IN OGNI CASO la Commissione di vigilanza ha ampio potere discrezionale nel valutare l'uso di animali potenzialmente pericolosi o animali esotici nell'ambito delle manifestazioni ed eventi

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