Data: 2017-07-27 10:42:12

Metodologia generale del bilancio di genere


[size=18pt][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017
Metodologia  generale  del  bilancio  di  genere  ai  fini  della
rendicontazione, tenuto conto anche delle  esperienze  gia'  maturate
nei bilanci degli Enti territoriali. (17A05165)
(GU n.173 del 26-7-2017)[/b][/size]



                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


                          di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, recante  la  legge  di  contabilita'  e,  particolare,
l'art.  40,  comma  1,  concernente  la  delega  al  Governo  per  il
completamento della revisione  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
completamento della riforma della struttura del bilancio dello  Stato
in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e, in particolare, l'art. 9, che ha inserito l'art.  38-septies,
della citata legge n. 196  del  2009,  che  dispone  l'avvio  di  una
sperimentazione di un bilancio di genere per il bilancio dello Stato;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2,  del  sopra  citato  art.
38-septies, secondo cui  con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e' definita la metodologia generale  del  bilancio  di
genere ai  fini  della  rendicontazione  anche  tenendo  conto  delle
esperienze gia' maturate nei bilanci degli enti territoriali;
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare, l'art.  10,  secondo  cui  la  relazione  annuale  sulla
performance  evidenzia,  a  consuntivo,  con  riferimento  all'anno
precedente,  i  risultati  organizzativi  e  individuali  raggiunti
rispetto ai  singoli  obiettivi  programmati  ed  alle  risorse,  con
rilevazione  degli  eventuali  scostamenti,  il  bilancio  di  genere
realizzato;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Vista la risoluzione del Parlamento  europeo  del  3  luglio  2003,
2002/2198(INI) recante «La costruzione dei bilanci  pubblici  secondo
la prospettiva di genere», nella quale si definisce  il  bilancio  di
genere come lo strumento che consente di  «adottare  una  valutazione
d'impatto di genere a tutti i livelli delle procedure di  bilancio  e
ristrutturando  le  entrate  e  le  uscite  al  fine  di  promuovere
l'uguaglianza tra uomini e donne»;
  Vista, altresi', la  risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  25
febbraio 2010, P7_TA(2010)0037, su Pechino +15, recante  «Piattaforma
d'azione  delle  Nazioni  Unite  per  l'uguaglianza  di  genere»  che
ribadisce  la  necessita'  di  mettere  in  atto  e  monitorare
sistematicamente  l'integrazione  della  prospettiva  di  genere  nei
processi legislativi, di bilancio e  in  altri  importanti  processi,
nonche' strategie, programmi e progetti in vari ambiti,  tra  cui  la
politica economica e le politiche d'integrazione;
  Vista la raccomandazione del Comitato dei ministri CM/Rec  (2007)17
rivolta agli Stati membri sulle norme e i meccanismi  in  materia  di
uguaglianza di genere che individua nel bilancio di genere uno  degli
strumenti piu' efficaci per  integrare  la  dimensione  di  genere  e
garantire una presenza equilibrata di entrambi i  sessi  nei  servizi
pubblici;
  Vista la direttiva 23  maggio  2007  recante  «Misure  per  attuare
parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle  amministrazioni
pubbliche», adottata dal Ministro per le  riforme  e  le  innovazioni
nella pubblica amministrazione e dal Ministro per i diritti e le pari
opportunita', la quale prevede la necessita' di redigere i bilanci di
genere e che questi «diventino pratica consolidata nelle attivita' di
rendicontazione sociale delle amministrazioni»;
  Tenuto conto della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 15 giugno 2017 recante «Indirizzi per l'attuazione dei commi
1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124  e  linee  guida
contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro  finalizzate
a promuovere la conciliazione dei tempi  di  vita  e  di  lavoro  dei
dipendenti»;
  Considerato che il Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, ai sensi del titolo V  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, effettua una serie di rilevazioni relative al personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle note  come
Conto annuale nel sistema informativo costituente la banca  dati  del
personale (SICO - Sistema conoscitivo del personale dipendente  dalle
amministrazioni pubbliche);
  Considerato che il Dipartimento degli affari generali del Ministero
dell'economia e delle finanze gestisce il sistema  di  pagamento  del
c.d. cedolino unico di cui all'art.  2,  comma  197  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, attraverso  il  quale  e'  possibile  ricavare
informazioni utili a effettuare un'analisi del  diverso  impatto  del
genere per le politiche del personale delle amministrazioni  centrali
dello Stato;
  Tenuto conto  delle  esperienze  maturate  nell'ambito  di  diverse
amministrazioni a livello centrale e territoriale per lo sviluppo  di
metodologie e indicatori utili al fine di  una  rappresentazione  del
bilancio secondo una prospettiva di  genere  e  per  l'attuazione  di
azioni che promuovono le pari opportunita' rivolte al personale delle
stesse amministrazioni;
  Tenuto conto, altresi', che tra gli indicatori di Benessere equo  e
sostenibile (BES) introdotti dal Governo nel documento di economia  e
finanza 2017 in via  sperimentale  per  monitorare  l'evoluzione  del
benessere e valutare l'impatto delle politiche ai sensi dell'art. 10,
comma 10-bis figura, tra l'altro, il tasso di mancata  partecipazione
al lavoro per gli uomini e per le donne;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
gennaio 2017,  con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e'  stata  conferita  la  delega  per  esercitare  le  funzioni  di
programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative,
nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei ministri nelle  materie  concernenti  la
promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della
parita' di trattamento, la prevenzione e rimozione di  ogni  forma  e
causa di discriminazione;

                              Decreta:

                              Art. 1


              Sperimentazione del bilancio di genere

  1. Per l'esercizio 2016 e'  realizzato,  in  via  sperimentale,  un
bilancio di genere con riferimento al conto del bilancio dello Stato,
quale  strumento  per  la  valutazione  del  diverso  impatto  delle
politiche di bilancio sulle donne  e  sugli  uomini,  in  termini  di
denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una  maggiore
trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso  un'analisi
degli effetti delle suddette politiche in base al genere.
  2. I soggetti coinvolti sono i singoli  centri  di  responsabilita'
delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato  incluse  le  loro
articolazioni periferiche,  e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  quali  soggetti  attivi  delle  politiche  di  bilancio  e
detentori, rilevatori e fornitori dei dati, nonche'  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento delle finanze,
il Dipartimento degli affari generali del Ministero  dell'economia  e
delle finanze  per  i  dati  e  le  metodologie  comuni  a  tutte  le
amministrazioni centrali.
                              Art. 2


                    Riclassificazione contabile
            della spesa secondo una prospettiva di genere

  1. La metodologia generale per la  realizzazione  del  bilancio  di
genere richiede  una  riclassificazione  contabile  delle  spese  del
bilancio dello Stato in:
    a) neutrali, rispetto al genere;
    b) sensibili, ossia che hanno  un  diverso  impatto  su  donne  e
uomini;
    c) destinate a ridurre le diseguaglianze di genere.
  2. Ai sensi dell'art. 38-septies, comma 3, della legge n.  196  del
2009, gli schemi contabili e le modalita'  di  rappresentazione  sono
stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato tramite  apposite  linee  guida
che specificano le categorie della riclassificazione di cui al  comma
1 e le unita' di analisi a cui applicarle.
  3. I dati rilevati ed elaborati secondo i criteri delle linee guida
di cui al comma 2 sono trasmessi dai centri di responsabilita'  delle
amministrazioni centrali dello Stato al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato secondo le modalita' operative  ed  informatiche
ivi illustrate.
  4. Gli Uffici centrali del  bilancio  curano  il  raccordo  tra  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  e  le  strutture
delle amministrazioni centrali  dello  Stato,  anche  ai  fini  della
trasmissione  dei  dati  e  della  condivisione  della  metodologia,
facilitando  i  compiti  delle  amministrazioni  e  assicurando
l'unitarieta' dell'applicazione dei principi e degli schemi contabili
contenuti nelle linee guida di cui al comma 2.
  5. La riclassificazione della spesa fornisce evidenza  anche  della
diversa ripartizione di genere del  personale  delle  amministrazioni
centrali  dello  Stato,  in  base  alle  risultanze  del  sistema  di
pagamento del cd. cedolino unico di cui all'art. 2, comma  197  della
legge 23 dicembre  2009,  n.  191  e  alle  rilevazioni  relative  al
personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, tra cui  quelle
del Conto annuale nel sistema informativo costituente la  banca  dati
del personale (SICO - Sistema conoscitivo  del  personale  dipendente
dalle amministrazioni pubbliche).
                              Art. 3


Indicatori per il monitoraggio del diverso  impatto  delle  politiche
                            sul genere

  1. Al fine di  monitorare  il  diverso  impatto  sul  genere  delle
politiche statali, il bilancio di  genere  si  avvale  di  indicatori
statistici  che  riguardano  sia  le  politiche  del  personale
dell'amministrazione, sia le politiche settoriali.
  2. Ai sensi dell'art. 38-septies, comma 3, della legge n.  196  del
2009, le modalita'  di  raccolta  e  presentazione  degli  indicatori
statistici sono stabiliti nelle linee guida, anche tenuto  conto  dei
contenuti previsti ai sensi dell'art. 10, comma 1,  lettera  b),  del
decreto legislativo n. 150 del 2009. In particolare,  gli  indicatori
relativi alle politiche del personale delle amministrazioni  centrali
sono stabiliti d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
  3. La rilevazione del Conto  annuale  prevista  dal  titolo  V  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituisce una  fonte  di
dati per la costruzione di indicatori riferiti alle diseguaglianze di
genere relative alle politiche  di  personale  delle  amministrazioni
centrali di cui all'ultimo periodo del comma  2.  Le  amministrazioni
sono tenute a rispettare la scadenza per  la  trasmissione  dei  dati
indicata nella circolare annuale del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato relativa alla rilevazione del Conto annuale.
  4.  Le  amministrazioni  comunicano  le  azioni  intraprese  e  gli
indirizzi specifici emanati  per  incidere  nella  direzione  di  una
riduzione delle diseguaglianze di  genere  sulla  base  degli  schemi
stabiliti nelle linee guida, evidenziando il proprio contributo anche
tramite indicatori di risultato da esse individuati.
  5.  Gli  indicatori  statistici  di  riferimento  per  monitorare
l'impatto sul genere delle politiche statali possono essere  adottati
da parte di ciascuna amministrazione  anche  nelle  note  integrative
allegate al bilancio dello Stato in relazione ai programmi  di  spesa
che  possono  maggiormente  incidere  in  termini  di  politiche
sottostanti, nonche'  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della
performance organizzativa, in coerenza con i contenuti  previsti  nel
piano della performance e nella relazione sulla performance, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera h) e dell'art. 10, comma 1, lettera  a)
e lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.
                              Art. 4


Costruzione di indicatori  per  il  monitoraggio  dell'impatto  delle
                        politiche sul genere

  1. Al fine di supportare le amministrazioni  nell'adozione  di  una
prospettiva  di  genere  nell'ambito  delle  politiche  del  proprio
personale, il Dipartimento delle pari opportunita' e il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato  collaborano  nella  costruzione  di
indicatori statistici utili al monitoraggio dell'impatto  sul  genere
delle politiche del  personale  delle  amministrazioni,  tra  cui  il
divario  medio  retributivo  delle  posizioni    apicali    nelle
amministrazioni centrali dello Stato e nella Presidenza del Consiglio
dei ministri. Tale collaborazione e' volta a evitare duplicazioni e a
garantire uniformita' di applicazione.
  2. L'ISTAT collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento delle pari opportunita' e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
al fine  dell'individuazione  di  indicatori  utili  al  monitoraggio
dell'impatto  sul  genere  delle  politiche  statali,  assicurando
l'inclusione delle relative statistiche di base, distinte per genere,
nel Piano statistico nazionale.
                              Art. 5


                Analisi delle politiche di entrata
                  secondo una prospettiva di genere

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  delle
finanze effettua analisi sulle principali politiche tributarie ovvero
su particolari misure fiscali adottate per ridurre le  diseguaglianze
di genere, quantificando il diverso impatto su donne e uomini.
  2. Le analisi sono elaborate facendo riferimento anche a indicatori
statistici, quali il coefficiente di Gini per genere.
  3. Sono, altresi', individuate in un apposito elenco  le  eventuali
agevolazioni fiscali, previste dalla legislazione vigente, dirette  a
ridurre le diseguaglianze di genere.
                              Art. 6


                      Applicazione ai bilanci
                di altre amministrazioni pubbliche

  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  diverse  dalle  amministrazioni
centrali dello Stato e dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
possono definire un  percorso  di  adozione  della  riclassificazione
contabile  secondo  una  prospettiva  di  genere  e  del  ricorso  a
indicatori di monitoraggio in analogia al bilancio  dello  Stato.  Le
amministrazioni vigilanti supportano le amministrazioni vigilate,  in
coerenza con quanto effettuato per il proprio bilancio.
                              Art. 7


                        Disposizioni finali

  1. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione  di
cui all'art. 1, indicando le risultanze della  sperimentazione  e  le
modalita' per condurre a regime  la  realizzazione  del  bilancio  di
genere.
  2. All'esito della sperimentazione di cui all'art. 1, il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato procede, con apposite  circolari,  all'eventuale
aggiornamento  delle  linee  guida  e  a  specificare  le  modalita'
operative di raccolta e trasmissione delle  informazioni  occorrenti,
nonche' a fissare la  tempistica  della  redazione  del  bilancio  di
genere.
  3. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  nell'ambito  della
propria  autonomia  organizzativa  e  contabile,  adotta  le  misure
relative all'applicazione del presente decreto  tenendo  conto  delle
peculiarita' della propria struttura.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 16 giugno 2017

                                                p. Il Presidente     
                                          del Consiglio dei ministri
                                          La Sottosegretaria di Stato
                                                    Boschi         

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze     
          Padoan         


Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1574

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