Data: 2017-07-27 08:20:08

SUBINGRESSO IN MSV - D.Lgs 222/17

Buongiorno,
in caso di subingresso in MSV (anche alimentare) fino ad adesso agivamo così:
1) Il sig. XY subentrante presente COMUNICAZIONE di SUBINGRESSO  e relativa notifica sanitaria (il cedente non presenta niente).
2) Noi come Comune , in endoprocedimento (abbiamo SUAP associato), facciamo i controlli sui requisiti e diamo l'ok al SUAP.
3) Il SUAP  fa nuova autorizzazione intestata al nuovo soggetto; questo mi sembrerebbe formalmente corretto ma anche piuttosto utile  dal punto di vista pratico, perchè - diversamente- il subentrante  che verrà tra 10 anni dovrà tenersi non solo l'autorizzazione originale (evidentemente non intestata a lui ma al sig. XY) ma anche tutte le successive  comunicazioni di subingresso che diano atto dei medesimi passaggi),  aumentando il rischio di perdita dei medesimi che non sono mai ricordati in nessun atto formale.

Volevo capire se il procedimento è corretto e [b]se il nuovo D. Lgs 222 cambi la sostanza delle cose[/b], ma non mi sembrerebbe perchè prima si parlava prima di comunicazione ed adesso di SCIA unica composta da (di nuovo) comunicazione + scia sanitaria...

grazie mille!!!

riferimento id:41189

Data: 2017-07-27 12:26:15

Re:SUBINGRESSO IN MSV - D.Lgs 222/17

1) Il sig. XY subentrante presente COMUNICAZIONE di SUBINGRESSO  e relativa notifica sanitaria (il cedente non presenta niente).
[color=red]CONFERMO anche se suggerirei sempre al cedente di fare comunicazione di cessazione.
Se è vero che la legge regionale la richiede solo per la cessazione definitiva il cedente non è mai certo che l'acquirente avvii in subingresso ... quindi meglio evitare equivoci e comunicare cessazione per cessione di azienda[/color]

2) Noi come Comune , in endoprocedimento (abbiamo SUAP associato), facciamo i controlli sui requisiti e diamo l'ok al SUAP.
[color=red]OK, non serve un atto formale ... sono procedure interne che potete gestire autonomamente.
IO preferisco la soluzione del silenzio-assenso ... se non ti scrivo vuol dire che va bene.
Anche perchè le verifiche possono essere a CAMPIONE invece che a tappeto[/color]

3) Il SUAP  fa nuova autorizzazione intestata al nuovo soggetto; questo mi sembrerebbe formalmente corretto ma anche piuttosto utile  dal punto di vista pratico, perchè - diversamente- il subentrante  che verrà tra 10 anni dovrà tenersi non solo l'autorizzazione originale (evidentemente non intestata a lui ma al sig. XY) ma anche tutte le successive  comunicazioni di subingresso che diano atto dei medesimi passaggi),  aumentando il rischio di perdita dei medesimi che non sono mai ricordati in nessun atto formale.
[color=red]NON CONCORDIAMO ..... è adempimento inutile, pericoloso e fuorviante.
La scia è il titolo abilitativo. La VOLTURA si fa ormai solo in casi rari ed eccezionali (AUA, edilizia, farmacie e poco altro)[/color]

Volevo capire se il procedimento è corretto e se il nuovo D. Lgs 222 cambi la sostanza delle cose, ma non mi sembrerebbe perchè prima si parlava prima di comunicazione ed adesso di SCIA unica composta da (di nuovo) comunicazione + scia sanitaria...
[color=red]Non è il dlg 222 ... è l'essenza stessa della COMUNICAZIONE (per il subingresso) o SCIA che rende incompatibile il rilascio di un atto successivo .... anche perchè, lo ripetiamo, tu le verifiche le puoi fare anche a campione e se non hai verificato che atto rilasci?
MEGLIO EVITARE!!!!!!!!!!!!!![/color]

riferimento id:41189

Data: 2017-07-27 13:16:30

Re:SUBINGRESSO IN MSV - D.Lgs 222/17

Grazie della risposta!

Quindi non è in nessun modo equiparabile (con le dovute differenze, in particolare perchè  nel secondo caso abbiamo anche atto concessorio) al rilascio dell'aut. in caso di subingresso in area pubblica su posteggio (pure anch'essa comunicazione)?

Scusate se insisto e mi interrogo più del solito, ma è solo perché dal punto di vista giuridico c'è una differenza formale ma anche sostanziale tra la natura dell'atto originale (autorizzazione) e quella della successiva fase (comunicazione) ...

scusate e grazie ancora!

riferimento id:41189

Data: 2017-07-27 13:41:58

Re:SUBINGRESSO IN MSV - D.Lgs 222/17


Grazie della risposta!

Quindi non è in nessun modo equiparabile (con le dovute differenze, in particolare perchè  nel secondo caso abbiamo anche atto concessorio) al rilascio dell'aut. in caso di subingresso in area pubblica su posteggio (pure anch'essa comunicazione)?

Scusate se insisto e mi interrogo più del solito, ma è solo perché dal punto di vista giuridico c'è una differenza formale ma anche sostanziale tra la natura dell'atto originale (autorizzazione) e quella della successiva fase (comunicazione) ...

scusate e grazie ancora!
[/quote]

PRECISIAMO:
1) niente ti vieta di rilasciare un "atto" anche a seguito di subingresso con comunicazione fermo restando che è IN CONTRASTO con le esigenze di semplificazione, mitiga il valore della comunicazione/scia, può generare affidamento sull'esistenza di requisiti che devono essere ancora accertati ecc...
2) in ogni caso questo atto NON HA VALORE ABILITATIVO (non è in bollo, non si applicano i diritti ecc...). E' la scia che abilita, quindi non ha effetti diretti, rischia di essere impugnabile ecc...
3) anche nelle AAPP non è detto che si debba fare. Lì ha maggior senso in quanto vi sono a volte delle prescrizioni nella CONCESSIONE che è utile reintestare al successore.

[color=red][b][size=18pt]NOI SUGGERIAMO DI NON FARLO!!!!!!!!!!![/size][/b][/color]

riferimento id:41189
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