Buongiorno,
la mancata presentazione di una comunicazione per subingresso in media struttura di vendita è soggetta a sanzione?
L'art. 22 del D.Lgs 114/98 cita l'art. 8 che parla di apertura, trasferimento e ampliamento.
Inoltre il D.Lgs 222/16 se non sbaglio ha modificato da scia a comunicazione il procedimento con cui effettuare la variazione.
Spero di non aver fatto troppa confusione
Grazie
Si applica la sanzione prevista dal c.3 dell'art. 22 del d.lgs. 114/98, per violazione art. 26 c.5
Se opera nel settore alimentare c'è anche la sanzione per mancata notifica, in capo ad ATS.
Il subingresso è sempre stato soggetto a comunicazione.
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Art. 22 Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. [u]Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e [b]26, comma 5[/b], del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.[/u]
Art. 26 Disposizioni finali
[...]
5. È soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7.
Grazie mille sempre efficienti gentilissimi.
riferimento id:41171Ho un'ultima domanda.
Al registro delle imprese la ditta può comunicare il subingresso entro 30 giorni (regolamento camera di commercio), mentre al Suap/Comune questi 30 giorni non ci sono.
Se la polizia locale effettua un sopralluogo prima dei 30 giorni e accerta che non hanno ancora presentato la comunicazione, possono comunque applicare la sanzione di cui al c.3 dell'art. 22 del d.lgs. 114/98, per violazione art. 26 c.5?
Grazie
Il subingresso dovrebbe essere CONTESTUALE. Quindi la comunicazione ha la stessa data.
Non può essere successiva per il SUAP/comune.
Per quanto non fonte di diritto la stessa modulistica unificata per il subingresso prevede due opzioni, tra le quali non c'è a mio avviso la possibilità di retrodatare l'avvio rispetto alla comunicazione:
● Avvio dell’attività contestuale
● Avvio dell’attività con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Ho un'ultima domanda.
Al registro delle imprese la ditta può comunicare il subingresso entro 30 giorni (regolamento camera di commercio), mentre al Suap/Comune questi 30 giorni non ci sono.
Se la polizia locale effettua un sopralluogo prima dei 30 giorni e accerta che non hanno ancora presentato la comunicazione, possono comunque applicare la sanzione di cui al c.3 dell'art. 22 del d.lgs. 114/98, per violazione art. 26 c.5?
Grazie
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Una precisazione sotto il profilo FORMALE.
Alla base del subingresso vi è un rapporto contrattuale CIVILISTICO che ben può avere effetti giuridici da una data X.
Il subentrante potrà comunicare il subingresso solo DOPO tale data X (data in cui matura il titolo civilistico) e questa data Y potrà essere contestuale o successiva alla data X.
Ciò detto, come dice Alberto, l'interessato non potrà "retrodatare" la comunicazione di subingresso per quanto attiene gli effetti abilitativi.
ANCHE SE la cessione di azienda è avvenuta in data X l'interessato è legittimato ad operare sotto il profilo AMMINISTRATIVO solo con la comunicazione contestuale in data Y o, se vuole, in data Z (ancora successiva).