Data: 2017-07-26 10:45:13

Ritiro materiali ferrosi e conferimento in discarica

Tizio vorrebbe iniziare attività di ritiro materiali ferrosi (anche a titolo gratuito) da conferire poi presso l'area ecologica.
La dipendente della ditta che gestisce l'area ecologica sembra che gli abbia detto che per ritirargli il ferro deve prima richiedere al comune l'autorizzazione per commercio itinerantee di materiali ferrosi.
Ho cercato un po' tramite internet ma non ho trovato niente di preciso in merito, ad eccezione delle sentenze della Corte di Cassazione n° 272/2015 e n° 2864/2015 dalla cui lettura mi sembra di aver capito che il ritiro di materiali ferrosi non rientra nel commercio ambulante.
?????
Potreste dare maggiori delucidazioni in merito?

riferimento id:41167

Data: 2017-07-26 11:30:08

Re:Ritiro materiali ferrosi e conferimento in discarica


Tizio vorrebbe iniziare attività di ritiro materiali ferrosi (anche a titolo gratuito) da conferire poi presso l'area ecologica.
La dipendente della ditta che gestisce l'area ecologica sembra che gli abbia detto che per ritirargli il ferro deve prima richiedere al comune l'autorizzazione per commercio itinerantee di materiali ferrosi.
Ho cercato un po' tramite internet ma non ho trovato niente di preciso in merito, ad eccezione delle sentenze della Corte di Cassazione n° 272/2015 e n° 2864/2015 dalla cui lettura mi sembra di aver capito che il ritiro di materiali ferrosi non rientra nel commercio ambulante.
?????
Potreste dare maggiori delucidazioni in merito?
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La questione è complessa (http://www.riciclanews.it/normative/raccolta-itinerante-e-trasporto-rottami-e-gestione-rifiuti-o-no_4933.html) ed in parte dovuta ad una sovrapposizione normativa: http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/trasporto-dei-rifiuti-in-forma-ambulante/

IN LINEA TEORICA l'operatore non rientra nella disciplina del commercio in quanto NON ACQUISTA da grossita per vendere al consumatore finale, bensì svolge una attività di raccolta (spesso gratuita) di materiale per conferirlo a soggetto industriale che opera lo smaltimento (o ulteriore trattamento).
Abbiamo segnalato vari interventi su:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+ferrosi&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+ferrosi&aqs=chrome..69i57j69i58.336j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

TUTTAVIA ci sono orientamenti nel senso della necessità di un "titolo commerciale" (scia) itinerante per svolgere tale attività.
Anche perchè a volte ci sono interventi sanzionatori e sentenze sfavorevoli:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28189.new&utm_content=buffera49c2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#new
http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_sentenze_246.pdf

Con l'abrogazione della scia di cose usate il problema è minore.

[b]In questa fase suggerirei di fare la scia per itinerante ....[/b]

************
Un residente intende presentare domanda di autorizzazione per commercio ambulante non alimentare, di RIFIUTI in base all'art. 266 c. 5 D.Lgs. 152/2006 (T.U.Ambiente). Nello specifico il residente preleva materiale ferroso per poi rivederlo a soggetti autorizzati alla gestione di rifiuti recuperabili. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione in forma itinerante per tale fattispecie?

RISPOSTA:
Con riferimento al quesito in oggetto si ritiene che la raccolta e il trasporto in forma ambulante di rifiuti rottami ferrosi, è da considerarsi a tutti gli effetti attività di commercio in forma ambulante. Si aggiunge che l’attivita` di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (rottami ferrosi) prodotti da terzi effettuata in forma ambulante non configura il reato di gestione rifiuti non autorizzata, sempre che il soggetto sia abilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio. (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2009, n. 20249).

http://www.conord.org/portale/notizia.php?notizia=1&ID=3190

Inoltre:
http://www.provincia.ct.it/il_territorio/ambiente/ecologia_ed_energia/immagini/nota_ambulanti.pdf

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