Data: 2017-07-26 09:44:37

occupazione abusiva suolo pubblico esercizio somministrazione

SUOLO PUBBLICO ABUSIVO - se rimosso non c'è sanzione accessoria

T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 23 settembre 2016 n. 4391

Ciò comporta che, qualora non vi sia alcuna esigenza di reintegrare lo stato dei luoghi precedente, viene a mancare il parametro stesso di riferimento cui è connesso l’ordine di chiusura.
In altri termini, se lo stato dei luoghi è già ripristinato, un ordine di ripristino è palesemente privo di oggetto e della sua ragion d’essere e quindi l’atto risulta nullo per difetto di un elemento essenziale, ex art. 21-sepries della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Campania, sez. VII, 25/5/2015, n. 2882), per cui rimane corrispondentemente preclusa la possibilità di ordinare la chiusura per un ripristino che è stato già attuato fin dall’epoca dell’accertamento dell’abusiva occupazione.

QUINDI, SE HO CAPITO BENE LO SPIRITO DELLA SENTENZA, NON E' POSSIBILE ORDINARE LA CHIUSURA DI GIORNI 5 SE L'ABUSO E' STATO RIMOSSO.
MA LA MIA DOMANDA E' QUESTA: IL SINDACO HA LA FACOLTA' DISCREZIONALE DI ORDINARE LA SOLO CHIUSURA DI GIORNI 5 APPLICANDO COSI' UNA SANZIONE ANCHE SE L'OCCUPAZIONE ABUSIVA E' STATA RIMOSSA?

riferimento id:41165

Data: 2017-07-26 10:23:52

Re:occupazione abusiva suolo pubblico esercizio somministrazione


SUOLO PUBBLICO ABUSIVO - se rimosso non c'è sanzione accessoria

T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 23 settembre 2016 n. 4391

Ciò comporta che, qualora non vi sia alcuna esigenza di reintegrare lo stato dei luoghi precedente, viene a mancare il parametro stesso di riferimento cui è connesso l’ordine di chiusura.
In altri termini, se lo stato dei luoghi è già ripristinato, un ordine di ripristino è palesemente privo di oggetto e della sua ragion d’essere e quindi l’atto risulta nullo per difetto di un elemento essenziale, ex art. 21-sepries della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Campania, sez. VII, 25/5/2015, n. 2882), per cui rimane corrispondentemente preclusa la possibilità di ordinare la chiusura per un ripristino che è stato già attuato fin dall’epoca dell’accertamento dell’abusiva occupazione.

QUINDI, SE HO CAPITO BENE LO SPIRITO DELLA SENTENZA, NON E' POSSIBILE ORDINARE LA CHIUSURA DI GIORNI 5 SE L'ABUSO E' STATO RIMOSSO.
MA LA MIA DOMANDA E' QUESTA: IL SINDACO HA LA FACOLTA' DISCREZIONALE DI ORDINARE LA SOLO CHIUSURA DI GIORNI 5 APPLICANDO COSI' UNA SANZIONE ANCHE SE L'OCCUPAZIONE ABUSIVA E' STATA RIMOSSA?
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Il SINDACO non ha alcuna competenza in materia. La competenza è del dirigente/responsabile dell'ufficio anche in relazione alla sanzione accessoria.
La sentenza in commento ne nega la legittimità se vi è stata la rimozione, ma [u][b]non [/b][/u]si tratta di orientamento consolidato.
Vedi anche questa:
TAR LAZIO – ROMA, sez. II TER – sentenza 7 gennaio 2016 n. 147
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31284.0
ed anche
https://polizialocale-mase.blogspot.it/2015/09/occupazione-abusiva-di-suolo.html

In realtà le sanzioni accessorie NON hanno uno scopo ripristinatorio, ma di "punizione" per un comportamento scorretto e prescindono pertanto, se non nell'individuazione del quantum, dal comportamento tenuto dall'interessato.

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