Data: 2017-07-25 09:01:52

Quesito

Invio il quesito allegato per avere risposte. :o

riferimento id:41153

Data: 2017-07-25 19:14:19

Re:Quesito


Invio il quesito allegato per avere risposte. :o
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La questione è sicuramente complessa ed andrebbe approfondita con una ricerca giurisprudenziale mirata.
Se, infatti, non è ammissibile l'attivazione di due titoli edilizi distinti relativamente ad un intervento unitario, nel caso di specie siamo in presenza di un intervento principale sul fabbricato ed un intervento secondario sulla recinzione dell'intero lotto.

A mio avviso, da una prima analisi appaiono ragionevoli le argomentazioni dell'interessato laddove si consideri l'intervento sul muro di recinzione quale autonomo intervento edilizio, finalizzato ad altra e distinta esigenza. La stessa situazione, mutatis mutandis, si potrebbe prospettare nel caso di intervento sull'abitazione in un condominio e intervento sulle parti comuni (sulle quali l'interessato vanta comunque una comproprietà) oppure di intervento su abitazione e altro su garage separato e distinto anche se facente parte del medesimo fabbricato.


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OGGETTO: Quesito parere pro-veritate.

PREMESSO che questo SUE ha rilasciato PdC per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato per civile abitazione in zona agricola e  che il titolo edilizio rilasciato è tuttora valido con i lavori in corso di esecuzione. E’ stata presentata solo ora a questo Ufficio una Scia autonoma, a firma del medesimo intestatario, per la costruzione di un muro di recinzione del lotto, non previsto nel progetto originario e su cui insiste anche il citato fabbricato. Lo scrivente responsabile in fase di istruttoria ha rigettato il titolo edilizio auto-dichiarato perché ritiene che esso deve essere prodotto in variante al progetto assentito, sul presupposto che i lavori non sono ultimati e nella considerazione che la recinzione da costruire costituisce pertinenza del fabbricato esistente. Sul punto va detto che il D.L. n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014 (c.d. sblocca Italia) ha semplificato la procedura della variante in corso d’opera al permesso di costruire introducendo la SCIA al posto della DIA con il comma 2-bis all’art. 22, comma 2 del D.P.R. 380/2001. Tale disposizione consente di eseguire i lavori in variante senza necessità di sospendere l’intervento edilizio con l'esclusione di creare un nuovo procedimento poiché le modifiche apportate sono parte integrante del titolo originario, con l’obbligo di segnalare con SCIA le varianti realizzate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Ciò è consentito solo se sussistano le condizioni della conformità urbanistica-edilizia, l’acquisizione dei pareri per i vincoli e che si tratti di variante “non essenziale”. Secondo autorevoli interpreti, la semplificazione recata dalla legge testé enunciata ha valenza di norma statale di principio, si applica immediatamente e supera le normative regionali vigenti che vanno conformate alla legislazione nazionale. In caso contrario si infrangerebbero i principi di chiarezza e di semplificazione del procedimento  amministrativo anche sotto il profilo sanzionatorio.
Per quanto premesso si chiede:
1. Se la condotta dell’Ufficio può essere considerata corretta posto che nel caso di specie ricorrono le condizioni sopra narrate;
2. Se è giusto valutare il costruendo muro una pertinenza del fabbricato oggetto di ristrutturazione;
3. Se può costituire punto di rilievo l’affidamento della progettazione e della direzione lavori ad altro tecnico senza che siano pervenute al Comune dimissioni o ricusazioni del professionista già nominato;
4. Se può considerarsi corretto attendere la chiusura dei lavori qualora si volesse aderire alla disquisizione dell’interessato secondo cui il muro di recinzione e opera edilizia distinta e separata dal fabbricato e che per la sua costruzione necessita di altro titolo edilizio abilitativo (SCIA) in quanto, a suo dire, non può essere considerato pertinenza dell’immobile ristrutturato.
Confidando in un puntuale riscontro al fine di ottenere un Vostro parere pro-veritate sulla questione, saluta e ringrazia sentitamente.

F.to A. Gabriele Rossi
Responsabile servizio edilizia privata

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