Buongiorno, ogni qualvolta ci perviene una richiesta di occupazione suolo pubblico da parte di uno spettacolo viaggiante, spesso circense, vengono addotte diverse forme di riduzioni da applicare alle tariffe del COSAP (riduzione 80%, ulteriore riduzione del 50%, ecc.).
Normativamente il D.Lgs n.507/1993 all'art. 45 comma 5 indica una riduzione dell'80 per cento per le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Pertanto chiedo un vostro definitivo parere che possa fare chiarezza. Grazie.
Buongiorno, ogni qualvolta ci perviene una richiesta di occupazione suolo pubblico da parte di uno spettacolo viaggiante, spesso circense, vengono addotte diverse forme di riduzioni da applicare alle tariffe del COSAP (riduzione 80%, ulteriore riduzione del 50%, ecc.).
Normativamente il D.Lgs n.507/1993 all'art. 45 comma 5 indica una riduzione dell'80 per cento per le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Pertanto chiedo un vostro definitivo parere che possa fare chiarezza. Grazie.
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L'equivoco di fondo nasce dall'art. 45 comma 5 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507
[size=18pt][b]"Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'[color=red]80 per cento[/color] e del [color=blue]50 per cento[/color] le tariffe [color=red]per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante[/color] e le tariffe [color=blue]per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46[/color]"[/b][/size]
La norma prevede TRE RIDUZIONI:
50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli
80% per lo sperttacolo viaggiante
50% per le occupazioni temporanee
Con la risoluzione n. 173/E del 22 giugno 1995 il Ministero delle Finanze (http://www.entilocali.provincia.le.it/tributilocali/doc/Ris173_95.pdf) ha ritenuto che le occupazioni realizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante siano sempre da considerarsi ricorrenti, con conseguente riduzione della TOSAP temporanea nella misura del 50 per cento.
ATTENZIONE:
La disciplina in commento riguarda la TOSAP (cioè la tassa). Con il passaggio al canone (COSAP) l'Amministrazione ha facoltà di rimodulare e rideterminare le riduzioni (in aumento o diminuzione).
Spesso gli enti le confermano:
http://www.circo.it/canone-occupazione-spazi-ed-aree-pubbliche/
Ora, mentre tale riduzione opera automaticamente per la TOSAP, in quanto appunto prevista dal comma 8 dello articolo 45 del D.Lgs.n.507/93, per il COSAP tale riduzione è condizionata unicamente alla previsione nel regolamento di analoga disposizione. Sulla legittimità di introdurre per la COSAP le stesse agevolazioni previste per la TOSAP si mostrato favorevole il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 195/E del 29 gennaio 2002.
Spesso i regolamenti adottano disposizioni "di favore" sul calcolo delle superfici occupate, con scaglioni regressivi del tipo:
Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita nel presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
Buongiorno, vi ringrazio per la precisa e celere risposta.
Nello specifico il nostro Comune applica il COSAP, fissando con regolamento una tariffa base di 1,85€/mq e tra le altre, per i pubblici esercizi di 0,25€/mq e per gli spettacoli viaggianti di 0,15€/mq.
Alla luce del quadro normativo ritengo che tali tariffe siano corrette, se non addirittura vantaggiose, per gli utenti, o perlomeno possano evitare lamentele. Grazie.