IMMIGRATI: illegittima ordinanza del Sindaco su accoglienza - solo Prefettura
[color=red][b]TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I – sentenza 4 luglio 2017 n. 370[/b][/color]
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il 12 dicembre 2016, la società Molise Vacanze s.r.l. – premesso di avere stipulato in data 28.10.2016 contratto in via d’urgenza e convenzionata con la Prefettura di Frosinone per la messa a disposizione ai sensi del d.lgs n. 142/2015 di n. 100 posti presso la struttura sita nel Comune di Roccasecca in via Mascellara snc (rectius Via Paolo VI), ai fini dell’espletamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo privi dei mezzi di sussistenza – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Sindaco di Roccasecca, richiamati gli esiti degli accertamenti esperiti in data 16.11.2016 sull’edificio in argomento, le relazioni del Comando di Polizia Locale e della ASL di Frosinone e rilevate condizioni di anti-igienicità e di sovraffollamento, ha ordinato ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL l’immediato sgombero dell’immobile.
2) A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione degli artt. 222 TULS e 54 TUEL.
L’astratta possibilità che ospitare temporaneamente un numero di persone superiore a quello previsto per gli affittacamere possa determinare profili di futuro pericolo igienico sanitario non legittima il Sindaco a esercitare il potere di cui agli art. 222 Tuls e 54 Tuel.
II) Violazione dell’art. 11 d.lgs 142/15.
Il centro in argomento si colloca nell’alveo delle strutture di cui all’art. 11 del d.lgs cit. (misure straordinarie di accoglienza) per il quale, nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità dei centri di cui agli articoli 9 e 14, l’accoglienza può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee appositamente allestite e individuate dalle prefetture; ciò comporta una deroga implicita all’art. 222 Tuls che sottrae alla competenza sindacale, in materia di accoglienza temporanea disposta dal Prefetto, la dichiarazione di inabitabilità.
III) Difetto di competenza; Violazione dell’art. 50 del D.lgs 267/2000.
Il potere di ordinanza che il Sindaco esercita ex art. 222 Tuls rientra nelle funzioni svolte per conto dello Stato ex art. 50 Tuel con necessario rispetto della soggezione gerarchica al Prefetto rientrando la fattispecie nella materia dell’immigrazione; per cui il Sindaco non può dichiarare inabitabile una struttura di accoglienza temporanea individuata dal prefetto ex art. 11 d.lgs 142/15.
IV) Insussistenza dei presupposti.
V) Irragionevolezza.
3) Con atto depositato il 9 gennaio 2017, si è costituito in giudizio il Comune di Roccasecca deducendo l’infondatezza del ricorso.
4) Con ordinanza n. 7 del 12 gennaio 2017, la Sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Frosinone; onere assolto con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 12 aprile 2017.
5) Alla pubblica udienza del 22 giugno 2017, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è fondato.
7) Il Sindaco di Roccasecca ha adottato l’impugnato provvedimento esercitando i poteri di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel, oltreché all’art. 222 del Tuls (Il podestà, sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero).
8) La prima delle norme citate prevede al comma 5 che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Nel caso di specie però, al di là del richiamo alla condizione di sovraffollamento, non è stata indicata alcuna situazione concreta di effettiva emergenza sanitaria.
In particolare, il provvedimento non presenta i requisiti richiesti dalla disciplina di settore: invero, non risulta motivato in ordine ai presupposti, che devono essere attuali e concreti e non meramente potenziali o eventuali, di necessità e urgenza, indispensabili per l’adozione dell’atto extra ordinem in questione; inoltre, non sono specificate le ragioni in base alle quali le ipotetiche situazioni di grave rischio sanitario non potrebbero essere affrontate e risolte in maniera efficace con gli ordinari strumenti previsti e messi a disposizione dall’Ordinamento.
9) L’art. 54 comma 4, invece prevede che “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.
10) Nel caso che ci occupa occorre richiamare la premessa della Convenzione stipulata tra la ricorrente e la Prefettura di Frosinone in cui è spiegato che l’art. 3 del Regolamento di attuazione (D.M. Interno n. 233 del 2.1.1996) della L. n. 563/1995 prevede, tra l’altro, che le prefetture al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi da realizzarsi anche con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze.
11) L’art. 11 del D.lgs n. 142 del 2015 inoltre dispone che “Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. (…) L’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di cui all’articolo 9 ovvero nelle strutture di cui all’articolo 14”.
[color=red][b]12) Dalla lettura delle norme sopra riportate si evince, quindi, che è riservata alla competenza del Ministero dell’Interno – Prefettura la individuazione delle strutture da adibire all’accoglienza degli immigrati irregolari e la valutazione in ordina alla idoneità delle stesse a soddisfare le esigenze indicate all’art. 10 comma 1 del D.lgs cit. (il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell’articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti), oltre che al possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.[/b][/color]
[b]13) In tale contesto, quindi, si deve affermare che è illegittima, per incompetenza, l’ordinanza sindacale volta a incidere in materia di accoglienza agli immigrati irregolari, in quanto riservata alla esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e delle Prefetture.[/b]
14) Inoltre, nell’esercitare il potere attributo dall’art. 54 del Tuel il Sindaco quale ufficiale del Governo, è organo dello Stato e, come tale, è gerarchicamente sottoposto al Prefetto per cui non può adottare provvedimenti che contrastano con quelli emessi da quest’ultimo.
15) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
16) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 840/16 lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Roccasecca alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Davide Soricelli, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Maria Bucchi Davide Soricelli