Data: 2012-03-18 07:35:50

Limiti alle ordinanze sindacali se urgenti ma non contingibili (TAR Sardegna)

Limiti alle ordinanze sindacali se urgenti ma non contingibili (TAR Sardegna 110/2012)

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TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 10.02.2012 n. 110

N. 00110/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00690/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2011, proposto da:
Maria Ludovica Felter, rappresentata e difesa dall'avv. Debora Urru, con domicilio eletto in Cagliari, via Farina n. 44;
contro
Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Frau, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune Cagliari in Cagliari, via Roma n. 145;
nei confronti di
Giorgio Antonio Mazzella;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 36 del Sindaco di Cagliari pubblicata in data 16 maggio 2011 nella parte in cui consente “la detenzione di animali nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie all’interno del centro abitato nelle strutture dell’ippodromo, del campo Rossi e dei parchi e giardini pubblici e privati la cui superficie risulti uguale o superiore a 7000 mq. La detenzione di animali nei sui citati parchi/giardini è limitata ad usi non commerciali, per i quali resta vigente la su citata O.S. n. 50/84”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. Gianluca Rovelli e uditi gli avvocati Urru per la ricorrente e l’avvocato Farci su delega dell’avvocato Frau per il Comune di Cagliari;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Espone la ricorrente di essere residente nella via Gorizia 9 in abitazione confinante con quella del sig. Giorgio Mazzella sita in viale Trento n. 47.
Il giardino del signor Mazzella ospita una notevole quantità di animali: cavalli, asinelli sardi, mufloni, oche, pavoni, cigni, pellicani, galli, galline ed aironi.
Lamenta la ricorrente che detti animali arrecano pregiudizio e disturbo e sono causa della presenza di altri animali.
Il 2 febbraio 2011 la ricorrente segnalava la presenza degli animali al servizio di igiene e sanità pubblica della ASL al fine di verificare la legittimità della loro detenzione nel centro abitato.
Il 16 febbraio 2011 funzionari dell’ASL effettuavano un accesso presso l’abitazione del Mazzella riscontrando la presenza, nel giardino, di un cavallo, due asinelli sardi, tre oche, un pellicano, due cigni e 7 pavoni.
L’ASL con nota prot. 1565 del 22.2.2011 comunicava che “quantunque il giardino in cui sono sistemati gli animali si trovi in buone condizioni di igiene e pulizia la presenza degli stessi è da considerarsi non accettabile nel centro cittadino. Per quanto sopra si prega di voler adottare le misure volte all’eliminazione degli inconvenienti riscontrati dando comunicazione a questo servizio delle azioni intraprese”.
L’Amministrazione adottava invece l’ordinanza sindacale n. 36 del 16 maggio 2011 con la quale disponeva “è consentita la detenzione di animali nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie all’interno del centro abitato nelle strutture dell’Ippodromo, del Campo Rossi e dei parchi e giardini pubblici e privati la cui superficie risulti uguale o superiore a 7.000 mq. La detenzione di animali nei su citati parchi/giardini è limitata ad usi non commerciali per i quali resta vigente la su citata O.S. n. 50/84”.
In data 19 maggio 2011 l’istruttore di P.M. Achille Pisu effettuava un sopralluogo presso l’abitazione del signor Mazzella riscontrando la regolarità della detenzione di animali da parte dello stesso, vista l’ordinanza sindacale n. 36 emanata tre giorni prima.
Avverso l’ordinanza sindacale sopra citata è insorta la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:
1) violazione di legge, art. 50 d.lgs. 267 del 2000;
2) eccesso di potere, sviamento;
3) difetto di istruttoria;
4) difetto di motivazione.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla udienza pubblica dell’8.2.2012 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’art. 50 comma 5 d.lgs. 267 del 2000 così recita:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.
Il Sindaco di Cagliari, di fronte ad una segnalazione dell’ASL che richiedeva l’adozione di provvedimenti al fine di eliminare l’inconveniente riscontrato (la presenza di animali da considerarsi non accettabile nel centro cittadino), da un lato ha omesso di intervenire, dall’altro ha utilizzato il potere di ordinanza di cui all’art. 50 d.lgs. 267/2000 per consentire la detenzione di animali.
La manifesta fondatezza del ricorso e la grave illegittimità del provvedimento sotto diversi profili inducono ad esaminare congiuntamente le censure dedotte dalla ricorrente.
E’ agevole ricordare che il potere di ordinanza sindacale di cui agli artt. 50 comma 5 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000 ha connotati di intervento extra ordinem giustificato solo da circostanze imprevedibili che sono all'origine di vere e proprie emergenze igienico - sanitarie non fronteggiabili con mezzi ordinari.
Il potere che il Sindaco esercita nell’emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone, quindi, oltre all'esistenza ed indicazione, nel provvedimento, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso ove la P.A. non intervenga prontamente, anche, o meglio soprattutto, la necessità di provvedere con immediatezza in riferimento a situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile fare fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento.
In definitiva, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Testo Unico enti locali, per giustificare il ricorso allo strumento dell'ordinanza, va precisato che il collegamento con esigenze di protezione dell'igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario ma non certo sufficiente, qualora non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza.
Va poi ricordato che il potere di ordinanza incontra oltre ai limiti sopra citati (la presenza dei presupposti per il suo esercizio) precisi limiti procedimentali.
L’eccezionalità del potere da esercitare e l’atipicità contenutistica dell’atto da adottare impongono all’Amministrazione una dettagliata indicazione dei motivi che hanno indotto ad emanare un atto eccezionale. Né l’urgenza di adottare l’atto può consentire di omettere una adeguata fase istruttoria.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio il Sindaco ha:
1) utilizzato il potere di ordinanza previsto dall’art. 50 del testo Unico enti locali (per il caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica) senza che ve ne fossero i presupposti (l'ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzata per soddisfare esigenze che siano invece prevedibili ed ordinarie);
2) ha realizzato il risultato di consentire la detenzione di animali nei parchi e giardini pubblici e privati la cui superficie risulti uguale o superiore a 7.000 mq con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa, in palese carenza dei presupposti che la giustificassero;
3) ha adottato il provvedimento in carenza assoluta di adeguata istruttoria;
4) ha omesso qualunque forma di motivazione dell’atto.
Sono pertanto fondati tutti i motivi di ricorso che deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
La singolarità della fattispecie, l’omesso intervento a seguito della segnalazione dell’ASL del 22.2.2011 e la manifesta illegittimità dell’atto inducono il Collegio a ritenere sussistenti i presupposti per la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari unitamente a copia del fascicolo di causa.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 4.000/00 (quattromila/00) oltre I.V.A., C.P.A. e restituzione contributo unificato.
Dispone la trasmissione della sentenza e di copia del fascicolo di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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