Data: 2017-07-23 05:25:20

Carta elettronica - Regolamento criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle modifiche al Regolamento sui criteri e le modalità  di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica

[color=red][b]Cons. St., sez. atti norm., 21 luglio 2017, n. 1709[/b][/color]

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/ntm2/~edisp/nsiga_4419302.pdf

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N. 01222/2017 AFFARE
Numero _____/____ e data __/__/____ Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 6 luglio 2017
NUMERO AFFARE 01222/2017
OGGETTO:
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, ai sensi
dell’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
LA SEZIONE
Vista la relazione 30 giugno 2017, trasmessa con nota n. 7650 del 4 luglio 2017,
con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare
consultivo in oggetto;
visto il parere n. 1851/2016 adottato da questa Sezione nell’adunanza del 30 agosto
2016, relativo allo “Schema di decreto recante i criteri e le modalità di attribuzione
e di utilizzo della carta elettronica prevista all’articolo 1, comma 979, della legge 28
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dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni”;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso per il prescritto parere lo
schema di decreto in oggetto, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma
626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell’art. 11, comma 2, del decretolegge
30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
Il citato art. 1, comma 626, della legge n. 232/2016 stabilisce: “Le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano
applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono
diciotto anni di età nell’anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di
cui al citato comma 979, anche per l’acquisto di musica registrata, nonché di corsi
di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al
regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’ultimo periodo del presente comma
979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della
presente legge”.
L’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 244/2016 stabilisce: “Il termine di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017”.
Con il decreto in esame vengono apportate le conseguenti modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, concernente
“Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta
elettronica prevista all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
e successive modificazioni”.
2. Quest’ultimo decreto ha disciplinato l’utilizzo della carta elettronica a favore di
tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di
soggiorno in corso di validità, che compiono diciotto anni di età nel 2016, nel
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rispetto del limite di spesa stabilito dalla normativa, pari a 290 milioni di euro. (art.
1, comma 979 della legge n. 208/2015). La carta del valore nominale di 500 euro è
utilizzabile attraverso voucher di spesa generati sulla piattaforma internet dedicata.
Sulla predetta piattaforma internet si registrano sia i beneficiari della carta, sia le
imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali,
gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, e le altre strutture ove si
svolgono eventi culturali e spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la
carta. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è
l’amministrazione responsabile per l’attuazione del decreto che, a tal fine, si avvale
dell’Agenzia dell’Italia digitale (AGID), della Società generale di informatica
(SOGEI) e della Società Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP).
3. Con riferimento all’attuazione dell’iniziativa “app18” nel corso dell’anno 2016,
dalla relazione AIR si ricavano i seguenti dati:
• beneficiari registrati (dal 3 novembre 2016, lancio “app18” – al 16 giugno 2017):
347.681;
• esercizi commerciali registrati (dal 16 settembre 2016, lancio versione beta della
18app – al 16 giugno 2017): 3265;
• Voucher prenotati (sia fisici che online): 2.900.518 per un valore di euro
99.508.641,91:
- Voucher validati dagli esercenti 1.976.007, per un valore di euro 64.453.549
- Voucher annullati: 816.133.
Nel 2016 la popolazione residente nel territorio nazionale che ha compiuto diciotto
anni è stata pari a 576.953.
I costi per l’implementazione e la gestione della carta elettronica sostenuti nel 2016
sono stati quantificati per un totale di euro 300.000. L’attività di comunicazione
istituzionale, a cura e a carico del dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, già svolta nell’anno 2016, ha rispettato il
limite di spesa stabilito di 116.000 euro.
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4. Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le modifiche
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 187/2016, al fine di
adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla legge n. 232/2016 e dal decreto-legge n.
244/2016. In particolare, sono stati modificati i seguenti punti:
- soggetti beneficiari: fermi restando i requisiti previsti dalla legge n. 208/2015, la
carta elettronica è concessa anche ai giovani che compiono 18 anni nell’anno 2017;
- utilizzo della carta: in attuazione dell’art. 1, comma 626 della legge n. 232/2016, i
giovani che compiono 18 anni nell’anno 2017 potranno utilizzare la carta, oltre che
per gli utilizzi già previsti dal vigente decreto per i giovani che hanno compiuto
diciotto anni nel 2016, anche per l’acquisto di musica registrata, corsi di musica,
corsi di teatro e corsi di lingua straniera;
- termini: le disposizioni sui termini per la registrazione e per l’utilizzo della carta,
originariamente riguardanti i soggetti che avrebbero compiuto diciotto anni nel
2016, sono ora riferite anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2017; inoltre, in
esecuzione dell’art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 244/2016, è prevista la
proroga al 30 giugno 2017 del termine del 31 gennaio 2017, stabilito dall’art. 5,
comma 1 del d.P.C.M. n. 187/2016, per la registrazione da parte dei giovani che
hanno compiuto diciotto anni nel 2016.
Per quanto concerne gli oneri derivanti dall’attuazione del decreto in esame, la
relazione tecnica attesta la neutralità finanziaria del provvedimento sulla base dei
seguenti elementi, considerate le risorse disponibili (art. 1, comma 626 della legge
n. 232/2016).
I giovani che compiono 18 anni di età nell’anno 2017 sono 577.780. Gli ulteriori
costi di implementazione e gestione della carta per l’anno 2017 si quantificano
complessivamente in euro 300.000, considerato che occorre anche aggiornare la
piattaforma della “app18” a seguito dell’ampliamento della tipologia di acquisti
ammessi.
Il limite di spesa stimato per l’anno 2017 è di euro 289,306 milioni, con un margine
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di euro 694 mila rispetto allo stanziamento di bilancio di euro 290 milioni.
Il decreto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e in ogni
caso resta fermo il limite stabilito dall’art. 11 del d.P.C.M. n. 187/2016 per cui, in
caso di esaurimento delle risorse stanziate che costituiscono un limite massimo di
spesa, non si potrà procedere ad ulteriori attribuzioni del beneficio.
5. Lo schema di decreto è corredato della relazione tecnica, della scheda A.I.R. e
della scheda A.T.N..
Le modifiche introdotte al d.P.C.M. n. 187/2016 sono conformi alla fonte
normativa primaria e risultano compatibili con il predetto decreto.
E’ stato acquisito il concerto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel merito, si può confermare un giudizio globalmente positivo sul decreto e in
generale sull’intervento, sulla base degli elementi forniti dai meccanismi di
monitoraggio previsti nel provvedimento vigente.
6. La Sezione ritiene opportuno, tuttavia, rilevare come sia scaduto da tempo il
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 previsto per l’emanazione del decreto in oggetto.
Ciò comporta una conseguente riduzione del tempo disponibile per i potenziali
beneficiari di accedere al beneficio: tale circostanza, naturalmente, non soltanto non
deve preclude all’Amministrazione di emanare il provvedimento con sollecitudine,
ma anzi indurre ad accelerare il più possibile la procedura di attuazione della
normativa in esame.
Si segnala, inoltre, come nel preambolo del vigente d.P.C.M. 15 settembre 2016, n.
187 vadano inseriti i richiami alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma
626, nonché al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, art. 11, comma 2, che
costituiscono la base normativa delle modifiche e integrazioni al più volte
richiamato “Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo
della carta elettronica prevista all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre
N. 01222/2017 AFFARE
2015, n. 208 e successive modificazioni”.
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antimo Prosperi Luigi Carbone
IL SEGRETARIO
Giuseppe Carmine Rainone

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