Data: 2017-07-22 07:25:35

Giardino non rispettoso del paesaggio archeologico

Buongiorno

Ad inizio di quest'anno è nato un ristorante in uno stabile ubicato nei pressi di un'area riconosciuta bene paesaggistico di interesse archeologico.

In questi giorni, è intervenuta con una nota, la Soprintendenza archelogica, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, segnalandoci che ha constatato lavori privi del loro necessario parere di competenza. 

In quanto, secondo la Soprintendenza, i lavori di sistemazione esterna dell'area giardino hanno alterato il contesto ambientale, architettonico e archeologico della zona.

Domanda : con questa nota della Soprintendenza, dobbiamo inibire il posizionamento di tavoli nell'area giardino nei mesi di luglio e agosto?
oppure, visto che l'area giardino ha alterato il contesto, il ristoratore deve fare tutta la pratica urbanistica/paesaggistica e sottoporla al parere della Soprintendenza? 

Grazie  buona giornata

riferimento id:41125

Data: 2017-07-23 04:41:27

Re:Giardino non rispettoso del paesaggio archeologico


Buongiorno

Ad inizio di quest'anno è nato un ristorante in uno stabile ubicato nei pressi di un'area riconosciuta bene paesaggistico di interesse archeologico.

In questi giorni, è intervenuta con una nota, la Soprintendenza archelogica, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, segnalandoci che ha constatato lavori privi del loro necessario parere di competenza. 

In quanto, secondo la Soprintendenza, i lavori di sistemazione esterna dell'area giardino hanno alterato il contesto ambientale, architettonico e archeologico della zona.

Domanda : con questa nota della Soprintendenza, dobbiamo inibire il posizionamento di tavoli nell'area giardino nei mesi di luglio e agosto?
oppure, visto che l'area giardino ha alterato il contesto, il ristoratore deve fare tutta la pratica urbanistica/paesaggistica e sottoporla al parere della Soprintendenza? 

Grazie  buona giornata
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Direi che potreste:
1) inviare una nota all'interessato del tono "La presente fa seguito alla segnalazione della competente soprintendenza (che si allega quale parte integrante) a seguito della quale bla bla bla ..... Ciò premesso vi diffidiamo dall'utilizzo dell'area in difformità da quanto prescritto pena l'applicazione delle relative sanzioni".
2) inviare la nota per conoscenza a Polizia Locale e Soprintendenza

Non serve fare altro.

La Polizia Locale valuterà se vi sono gli estremi in concreto per l'adozione del verbale di contestazione o a questo vi provvederà direttamente la Soprintendenza.
Dalla descrizione non sembrano sussistere gli elementi per una contingibile ed urgente.

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Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
(articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
(articolo così modificato dall'art. 3, del d.lgs. n. 63 del 2008)

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

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