Buongiorno,
questo suap nel 2013 ha rilasciato un provvedimento conclusivo per l'installazione di un traliccio e di apparati tecnologici per la telefonica mobile (naturalmente dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica, il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico, il parere arpat, ecc.....).
L'intestatario del provvedimento però in questi anni non ha mai realizzato tale opera.
Adesso ha presentato una variante in corso d'opera al progetto originario, in pratica verrebbe alzato il traliccio di 10 mt (passerebbe da 20 a 30 mt).
Considerato quanto detto sopra, dobbiamo richiedere tutti i pareri come per il primo provvedimento per rilasciare un nuovo provvedimento conclusivo?
In pratica la stessa procedura fatta per il primo rilascio?
Grazie.
luciano.
Buongiorno,
questo suap nel 2013 ha rilasciato un provvedimento conclusivo per l'installazione di un traliccio e di apparati tecnologici per la telefonica mobile (naturalmente dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica, il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico, il parere arpat, ecc.....).
L'intestatario del provvedimento però in questi anni non ha mai realizzato tale opera.
Adesso ha presentato una variante in corso d'opera al progetto originario, in pratica verrebbe alzato il traliccio di 10 mt (passerebbe da 20 a 30 mt).
Considerato quanto detto sopra, dobbiamo richiedere tutti i pareri come per il primo provvedimento per rilasciare un nuovo provvedimento conclusivo?
In pratica la stessa procedura fatta per il primo rilascio?
Grazie.
luciano.
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L'interessato è decaduto, quindi non deve chiedere variante ma presentare NUOVA ISTANZA (sia edilizia che paesaggistica) .... se non ha chiesto ed ottenuto proroga nei 12 mesi .... non vi sono alternative.
DICHIARATE quanto prima irricevibile l'istanza per le motivazioni citate.
Vedi la norma qui sotto
[b]Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
Art. 87
10. Le opere debbono essere realizzate, [color=red]a pena di decadenza[/color], nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.[/b]