- l'esercente spettacolo viaggiante è titolare della c.d. autorizzazione/licenza annuale rilasciata dal comune di residenza, dove sono inserite le attrazioni, munite di codice identificativo, che lo abilita a esercitare l'attività su tutto il territorio della repubblica.
- per poter esercitare la propria attività ha bisogno della autorizzazione temporanea/concessione suolo pubblico (se area pubblica) del comune ove va ad esercitare.
domanda: in caso di spostamento di residenza presso altro comune, l'esercente ha bisogno di una nuova licenza da parte del nuovo comune di residenza? se no, in base a quale norma?
grazie
[color=red]- l'esercente spettacolo viaggiante è titolare della c.d. autorizzazione/licenza annuale rilasciata dal comune di residenza, dove sono inserite le attrazioni, munite di codice identificativo, che lo abilita a esercitare l'attività su tutto il territorio della repubblica.[/color]
Non è una licenza annuale, è permanente.
[color=red]- per poter esercitare la propria attività ha bisogno della autorizzazione temporanea/concessione suolo pubblico (se area pubblica) del comune ove va ad esercitare.
[/color]
Del suolo pubblico sicuramente, sulla necessità di un’altra abilitazione ai sensi dell’art. 69 ci sono varie scuole di pensiero e della necessità dell’art. 80 TULPS posso dirti di sì quando ne ricorrono le condizioni.
Sulla necessità di ulteriore 69 aggiungo che pare inutile rilasciare una seconda abilitazione personale quando nella prima licenza (quella del comune di residenza) ci sono già indicate le attrazioni con le quali viene effettuato lo spettacolo: è chiaro che il soggetto è già abilitato al pubblico spettacolo proprio con quelle attrezzature (quindi basta una verifica che tizio sia già in possesso di licenza ex art. 69).
Con la tabella A del d.lgs. n. 222/2016 forse l’ago della bilancia si è spostato verso l’ottenimento dell’ulteriore art. 69 dato che le voci 81 e 82 prevedono anche quella in connessione alla installazione. Anche in questo caso, però, si potrebbe obiettare che la 69 rammentata lì sia comunque quella del comune di residenza.
[color=red]domanda: in caso di spostamento di residenza presso altro comune, l'esercente ha bisogno di una nuova licenza da parte del nuovo comune di residenza? se no, in base a quale norma?[/color]
A parere mio non si evince dalla legge (TULPS o altro) che la variazione della residenza abbia riflessi sulla validità di un'autorizzazione di polizia.
Attualmente (come avviene già per il commercio itinerante) è ragionevole ritenere che un soggetto possa presentare la richiesta di autorizzazione personale (non riferita ad un impianto) nel comune dove avvii l'attività.
Prassi vuole che i comuni rilascianti annotino la variazione di ogni requisito riconducibile al titolare ma per quiesto può andare bene la semplice comunicazione senza intervenire sull'autorizzazione. L'importante è che l'autorizzazione resti unica. Reputo più giusto che la comunicazione la riceva il comune rilasciante.
Se poi i comuni, per loro regolamento o consuetudine decidono di rilasciare nuova autorizzazione (non si rilevano disposizioni specifiche nella legge) allora il comune originario deve inviare tutto il plico telematico al comune della nuova residenza che provvederà a rilasciare nuova autorizzazione indicando chiaramente che si tratta di conversione del precedente titolo (può far comodo all'imprenditore per eventuali anzianità in procedure di occupazione suolo pubblico).
Posso aggiungere che la tabella A del d.lgs. n. 222/2016 non prevede nessuna procedura per la variazione delle residenza quindi si potrebbe evincere la conferma che, in assenza di altre disposizioni esplicitamente disciplinanti la fattispecie (come in effetti si riava), non debba applicarsi nessuna procedura.
Salve
potrei per cortesia sapere il riferimento normativo che prevede l'obbligo del rilascio della licenza ex art.69 tulps per attività di spettacoli viaggianti da parte del comune di residenza del richiedente?
Grazie.
Salve
potrei per cortesia sapere il riferimento normativo che prevede l'obbligo del rilascio della licenza ex art.69 tulps per attività di spettacoli viaggianti da parte del comune di residenza del richiedente?
Grazie.
[/quote]
Lo stesso art. 69 tulps che prevede la licenza (oggi scia) e trattandosi di attivitò non localizzata è ancorata alla residenza/sede legale
Sul resto confermiamo per filo e per segno quanto detto da Mario:
1) licenza annuale
2) non seconda licenza nel Comune di esercizio ma solo suolo pubblico
3) nessun adempimento in caso di modifica della residenza o sede legale
***************
R.D. 18/06/1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
Art. 69 (art. 68 T.U. 1926) (144) (145)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
(144) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.
(145) Per l'attribuzione ai comuni della funzione prevista dal presente articolo, vedi l'art. 19, primo comma, n. 6), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.